N. 298 ORDINANZA 18 - 30 luglio 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale -  Parti  private  e  difensori  -  Possibilita'  di
 visionare ed estrarre copia di atti costituenti il fascicolo allegato
 alla  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  -  Condizionamento ad opera
 dell'inizio  del  termine  a  comparire  -  Difetto  di  rilevanza  -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Disp. att. c.p.p., art. 131).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
 
(GU n.34 del 20-8-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando   SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  131 delle
 disposizioni di attuazione del codice di procedura  penale,  promosso
 con  ordinanza  emessa  il 17 agosto 1996 dal giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Matera, nel procedimento penale  a
 carico  di  Quarto  Angelo  Raffaele,  iscritta al n. 48 del registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 - prima serie speciale - n. 8 dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 maggio 1997 il giudice
 relatore Guido Neppi Modona;
   Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico  di  Quarto
 Angelo Raffaele il difensore dell'imputato chiedeva al giudice per le
 indagini   preliminari  presso  il  tribunale  di  Matera  di  essere
 autorizzato a prendere visione  degli  atti  trasmessi  dal  pubblico
 ministero  ai  sensi  dell'art. 416, comma 2, del codice di procedura
 penale;
     che il giudice respingeva  l'istanza  sul  presupposto  che,  non
 essendo  stata ancora fissata l'udienza preliminare, non era iniziato
 a decorrere il  termine  a  comparire,  al  quale  l'art.  131  delle
 disposizioni  di  attuazione del codice di procedura penale subordina
 la possibilita' per le parti private di prendere visione ed  estrarre
 copia  degli  atti  di  cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., e
 preannunciava  la  proposizione  con  separato  provvedimento   della
 questione di legittimita' del predetto art. 131 disp. att. cod. proc.
 pen.;
     che  con  tale  separato  provvedimento  (ordinanza del 17 agosto
 1996)  il  giudice  per  le  indagini   preliminari   sollevava,   in
 riferimento  agli  artt.  3  e 24 della Costituzione, la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 131 disp. att. cod. proc.  pen.
 "nella parte in cui condiziona la possibilita' per le parti private e
 per  i  difensori  di  prendere  visione ed estrarre copia degli atti
 costituenti  il  fascicolo  allegato  alla  richiesta  di  rinvio   a
 giudizio, all'inizio del termine a comparire";
     che,  ad  avviso  del  rimettente,  la  norma  impugnata, oltre a
 determinare "un caso di irrazionale  disparita'  di  trattamento  tra
 p.m.  e  parti private costituente violazione del principio affermato
 dall'art.  3 della Costituzione", e' causa di  un  grave  pregiudizio
 del  diritto  di  difesa  sancito  dall'art. 24 della Costituzione in
 quanto impedisce lo svolgimento di "ogni attivita'  difensiva  in  un
 momento  processuale  che  puo'  dilatarsi,  ad  onta  del brevissimo
 termine dilatorio di cui all'art. 418 c.p.p, a dismisura";
     che, secondo il giudice a quo, sarebbe  in  particolare  preclusa
 alle parti la possibilita' di presentare memorie e richieste ai sensi
 dell'art.  121  cod.  proc.  pen.  e di sollecitare l'applicazione di
 cause di non punibilita' ex art. 129 cod. proc. pen;
     che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato  e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per chiedere che
 la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza;
   Considerato che, come emerge dall'ordinanza, la questione e'  stata
 sollevata  contestualmente al provvedimento con il quale il giudice a
 quo, ritenuta l'impossibilita' di autorizzare il difensore a prendere
 visione degli atti, ha rigettato la richiesta a cio' indirizzata;
     che dunque il rimettente ha gia' fatto applicazione  della  norma
 impugnata  allorche'  ha  respinto  l'istanza  del  difensore volta a
 esercitare il diritto di prendere visione degli  atti  trasmessi  dal
 pubblico ministero a norma dell'art. 416, comma 2, cod. proc. pen.;
     che,  secondo  la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v.,
 ex plurimis ordinanze nn. 104 del 1997 e 49 del 1996),  la  questione
 risulta  manifestamente  inammissibile  per difetto di rilevanza, non
 essendo   consentito   di   sollevare   questione   di   legittimita'
 costituzionale  di  una  norma  di  cui  il  giudice abbia gia' fatto
 applicazione;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  131  delle  disposizioni  di
 attuazione  del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
 agli artt.  3 e 24 della Costituzione, dal giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il tribunale di Matera, con l'ordinanza indicata
 in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                      Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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