N. 298 ORDINANZA 18 - 30 luglio 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Parti private e difensori - Possibilita' di visionare ed estrarre copia di atti costituenti il fascicolo allegato alla richiesta di rinvio a giudizio - Condizionamento ad opera dell'inizio del termine a comparire - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita'. (Disp. att. c.p.p., art. 131). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.34 del 20-8-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 131 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 agosto 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Matera, nel procedimento penale a carico di Quarto Angelo Raffaele, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 8 dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Guido Neppi Modona; Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Quarto Angelo Raffaele il difensore dell'imputato chiedeva al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Matera di essere autorizzato a prendere visione degli atti trasmessi dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 416, comma 2, del codice di procedura penale; che il giudice respingeva l'istanza sul presupposto che, non essendo stata ancora fissata l'udienza preliminare, non era iniziato a decorrere il termine a comparire, al quale l'art. 131 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale subordina la possibilita' per le parti private di prendere visione ed estrarre copia degli atti di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., e preannunciava la proposizione con separato provvedimento della questione di legittimita' del predetto art. 131 disp. att. cod. proc. pen.; che con tale separato provvedimento (ordinanza del 17 agosto 1996) il giudice per le indagini preliminari sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131 disp. att. cod. proc. pen. "nella parte in cui condiziona la possibilita' per le parti private e per i difensori di prendere visione ed estrarre copia degli atti costituenti il fascicolo allegato alla richiesta di rinvio a giudizio, all'inizio del termine a comparire"; che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, oltre a determinare "un caso di irrazionale disparita' di trattamento tra p.m. e parti private costituente violazione del principio affermato dall'art. 3 della Costituzione", e' causa di un grave pregiudizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione in quanto impedisce lo svolgimento di "ogni attivita' difensiva in un momento processuale che puo' dilatarsi, ad onta del brevissimo termine dilatorio di cui all'art. 418 c.p.p, a dismisura"; che, secondo il giudice a quo, sarebbe in particolare preclusa alle parti la possibilita' di presentare memorie e richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. e di sollecitare l'applicazione di cause di non punibilita' ex art. 129 cod. proc. pen; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza; Considerato che, come emerge dall'ordinanza, la questione e' stata sollevata contestualmente al provvedimento con il quale il giudice a quo, ritenuta l'impossibilita' di autorizzare il difensore a prendere visione degli atti, ha rigettato la richiesta a cio' indirizzata; che dunque il rimettente ha gia' fatto applicazione della norma impugnata allorche' ha respinto l'istanza del difensore volta a esercitare il diritto di prendere visione degli atti trasmessi dal pubblico ministero a norma dell'art. 416, comma 2, cod. proc. pen.; che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis ordinanze nn. 104 del 1997 e 49 del 1996), la questione risulta manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, non essendo consentito di sollevare questione di legittimita' costituzionale di una norma di cui il giudice abbia gia' fatto applicazione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Matera, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C0967