N. 567 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 giugno 1996

                                N. 567
  Ordinanza emessa il  27  giugno  1996  dal  tribunale  ammnistrativo
 regionale per la Sicilia, sezione distaccata di  Catania, sul ricorso
 proposto   da  D'Amico  Alfio  contro  il  Ministero  delle  poste  e
 telecomunicazioni ed altra
 Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Rilascio  di  concessione
    radiotelevisiva  -  Onere  di  previo versamento della cauzione di
    lire  trecento  milioni  entro  il  30  novembre  1993  -  Mancata
    previsione  di  una  cauzione correlata all'ambito territoriale di
    diffusione dell'emittente  o,  comunque,  alla  sua  potenzialita'
    strutturale   -   Irragionevolezza  e  disparita'  di  trattamento
    rispetto alle emittenti esclusivamente radiofoniche.
 (D.-L. 27 agosto 1993, n. 323, art. 1, comma 5, convertito  in  legge
    27 ottobre 1993, n. 422).
 (Cost., art. 3).
(GU n.38 del 17-9-1997 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 3476/94 r.g.,
 proposto da  D'Amico  Alfio,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti
 Eugenio  Porta  ed Antonio Puliatti, presso il quale e' elettivamente
 domiciliato in Catania   via Ruggero Settimo,  40  (studio  Costanzo)
 contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni, rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura dello Stato di Catania, domiciliataria, e nei
 confronti  della  emittente  "Antenna    Evangelo", non costituita in
 giudizio; per l'annullamento del decreto del Ministro delle  poste  e
 telecomunicazioni n. 8/cd/7149/900989/TV 3  del 16 marzo 1994.
   Visto il ricorso con i relativi allegati e le memorie difensive del
 ricorrente;
   Viste le difese della amministrazione intimata;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Designato  relatore  per  la pubblica udienza del 26 giugno 1996 il
 consigliere dr. Salvatore Schillaci;
   Uditi, altresi',  l'avv.  Antonio  Puliatti  per  il  ricorrente  e
 l'Avvocato   dello   Stato  Attilio  Barbieri  per  l'Amministrazione
 resistente;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con l'odierno ricorso, notificato il 30 maggio 1994 e depositato il
 6 giugno 1994,  il  sig.  D'Amico  Alfio,  titolare  della  emittente
 televisiva  locale  "Tele Pira Giarre", ha provveduto ad impugnare il
 decreto del Ministro delle poste e  telecomunicazioni  del  16  marzo
 1994  prot.  n.  8/CD/7149/9000989/TV  3,  con  il quale gli e' stata
 denegata la concessione per la radiodiffusione televisiva commerciale
 per la  ragione  che  alla  data  del  30  novembre  1993  non  aveva
 presentato,  a  completamento  della relativa domanda, la cauzione ex
 decreto-legge n. 323/93 e legge n. 223/1990.
    Il ricorrente propone i seguenti motivi:
     1) Errata interpretazione della norma dell'art. 1, comma 5, della
 legge n. 422/1993 di conversione del decreto-legge n. 323//1993.
    Eccesso di potere per difetto di motivazione;
     2) Irragionevolezza dell'art. 6, n. 8  lett.  C  della  legge  n.
 223/1990 e dell'art. 1, comma 5, della legge n. 422/1993.
   Violazione   del   principio   di   eguaglianza  ex  art.  3  della
 Costituzione.  Difetto di motivazione.
   Il ricorrente ha concluso  per  l'accoglimento  del  gravame  e  la
 vittoria   delle   spese  di  causa.  L'amministrazione  intimata  ha
 contestato la fondatezza del gravame, insistendo per il suo rigetto e
 la rifusione delle spese del  giudizio.
   Alla pubblica  udienza  del  26  giugno  1996  la  causa  e'  stata
 assegnata a sentenza.
                             D i r i t t o
   Il  ricorso,  alla  luce  della  vigente  normativa di settore, non
 potrebbe trovare accoglimento.
   Infatti:
   Prima censura.
   Il ricorrente deduce che il limite temporale del 30 novembre  1993,
 previsto  dal comma 5 dell'art. 1 del decreto legge n. 323/1993, come
 convertito con modificazioni dalla legge n.  422/1993,  debba  essere
 inteso come meramente ordinatorio e quindi derogabile.
   La tesi non appare condivisibile.
   Ad   avviso   del  Collegio,  infatti,  ancorche'  non  definito  o
 dichiarato espressamente  perentorio,  tale  suo  carattere  si  puo'
 agevolmente dedurre e dal dato lessicale della norma e dalla funzione
 cui e' preordinato.
   In  proposito giova ricordare che la giurisprudenza ha chiarito che
 nulla vieta di ricercare se, a prescindere dal dettato  della  norma,
 un  termine, per lo scopo che persegue e la funzione che e' destinato
 ad assolvere, debba essere rigorosamente osservato (cfr.    Cass.  30
 luglio 1951 n. 2229, 9 giugno 1967 n. 1293, 22 luglio 1980 n. 4787).
   Nella specie il 5 comma dell'art. 1 decreto-legge n. 323/1993 pone,
 con  la connotazione della essenzialita' il versamento della cauzione
 ex lett. c) dello stesso  comma  entro  il  30  novembre  1993;  tale
 versamento  poi  (e  cio'  conferma la non derogabilita' del predetto
 termine) deve essere attestato con  idonea  documentazione  entro  la
 medesima data.
   Funzionalmente,  inoltre,  (cfr.  il successivo art. 2 del medesimo
 decreto-legge) il termine e' correlato ad una  serie  di  adempimenti
 ministeriali  volti  a  mettere ordine relativamente all'esercizio di
 impianti gia' censiti secondo la precedente normativa di settore, fra
 cui rilevante appare il termine di  giorni  90,  decorrente  al  piu'
 tardi  dal    30  novembre  1993,  inderogabilmente  riconosciuto  al
 Ministero delle PP.TT. dai commi 2 e 3 dell'art. 2  decreto-legge  n.
 323/1993  per  il  rilascio  delle concessioni per la radiodiffusione
 televisiva.
   Diversamente opinando sulla natura del termine,  si  perverrebbe  a
 conseguenze  abnormi e contrastanti con il principio di eguaglianza e
 con  quello  di  buona  amministrazione.  Chi  non   avesse   infatti
 presentato istanza o l'avesse presentata in modo non completo avrebbe
 avuto  titolo  a fruire del regime transitorio e cioe' dell'esercizio
 degli impianti sino alla  definizione  del  procedimento  diretto  al
 rilascio  della  concessione,  che,  in  ipotesi,  sarebbe in pratica
 rimasta sine die  nella  libera  disponibilita'  del  titolare  della
 emittente.
   In  conclusione sul punto ritiene il collegio che il termine de quo
 previsto per il versamento della cauzione - e per la sua attestazione
 - rivesta il carattere della perentorieta' e  comporti,  prescindendo
 da  situazioni  soggettive  di  esonero degli effetti decadenziali di
 legge (cfr. anche gli art.  2964  e  2966  c.c.)  sulla  facolta'  di
 proseguire  intanto  nella diffusione televisiva e di conseguire indi
 la relativa concessione.
   Il ricorrente deduce altresi' eccesso  di  potere  per  difetto  di
 motivazione.
   Tale vizio, peraltro soltanto enunciato, ad avviso del Collegio non
 sussiste,  poiche' il decreto ministeriale avversato e' adeguatamente
 motivato mediante un articolato  raffronto  tra  il  contenuto  della
 disposizione    di    legge    e    la    documentazione   presentata
 dall'interessato.
   Seconda censura.
   Il ricorrente lamenta sostanzialmente la eccessivita' della  misura
 della   cauzione   imposta   dal   decreto-legge  n.  323/1993  (lire
 trecentomilioni ex art. 16, comma 8, lett. a) e b),  legge  6  agosto
 1990  n.  223)  e  deduce  che,  comunque,  la  norma  avrebbe dovuto
 prevedere  misure  diverse  in  relazione   alla   potenzialita'   di
 diffusione territoriale della emittente.
   La  censura allo stato e' chiaramente inconducente, poiche' si pone
 in netto contrasto con la determinazione della misura della  cauzione
 operata  dall'art.  16,  comma  8,  della legge 6 agosto 1990 n. 223,
 richiamato dal comma 5 lett. c) dell'art. 1 del d.-l. 27 agosto  1993
 n. 323, convertito dalla legge 27 agosto 1993 n. 422.
   Assume   quindi   rilevanza,  come  in  via  gradata  eccepito  dal
 ricorrente, la questione di incostituzionalita'  per  violazione  dei
 principi  di  ragionevolezza e di eguaglianza, desumibili dell'art. 3
 della Carta, dell'art. 1 del  decreto  legge  n.  323/1993  succitato
 nella  parte  in  cui,  al comma 5, prevede che costituisce requisito
 essenziale per  il  rilascio  della  concessione  di  radiodiffusione
 televisiva il previo versamento di una cauzione determinata in misura
 fissa,  e  cioe'  non correlata all'ambito territoriale di diffusione
 della emittente o, comunque, alla sua potenzialita' strutturale.
   Ad avviso del Collegio la questione non sembra  in  modo  manifesto
 infondata.
    Ed infatti:
     1) Appare ictu oculi non conforme ai principi di ragionevolezza e
 di  eguaglianza  la  omessa previsione normativa del comma 5 lett.  C
 dell'art. 1 del decreto-legge n. 323/1993 di  una  gradualita'  nella
 determinazione   della   misura   della   cauzione   correlata   alla
 potenzialita' della emittente di radiodiffusione  televisiva,  specie
 ove  si  ponga mente alla molteplicita' e alla rilevanza dei "criteri
 oggettivi", previsti dal comma 17 dell'art. 16 della legge  6  agosto
 1990  n. 223, e della circostanza che per la radiodiffusione sonora a
 carattere comunitario il comma  5  dell'art.  16  legge  n.  223/1990
 esclude espressamente qualsiasi obbligo di prestare cauzione;
     2)  appare  parimenti  non  conforme ai summenzionati principi di
 rango  costituzionale  l'imposizione  dell'obbligo   alle   emittenti
 televisive   di   versare   la  cauzione  prima  del  rilascio  della
 concessione, specie ove si considerino le  connotazioni  tipiche  dei
 provvedimenti  di rilascio delle concessioni (rectius nel caso: delle
 autorizzazioni) e la circostanza che per le emittenti  esclusivamente
 radiofoniche  l'obbligo  di  cauzione  possa  essere assolto "fino al
 momento del rilascio delle concessioni".
   In conclusione assume rilevanza nel giudizio in corso e  nei  sensi
 indicati,   la   questione   di   costituzionalita',   in   tema   di
 radiodiffusione televisiva, dell'art. 1, comma 5,  del  decreto-legge
 n.  323/1993  convertito dalla legge n. 422/1993 per contrasto, sotto
 piu' profili con l'art.  3 della Costituzione.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134  della  Costituzione,  n.  1,  della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n.
 87,  sospende  il  giudizio ed ordina la immediata trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale per la  soluzione della  questione  di
 costituzionalita'  relativa all'art. 1, comma 5, del d.-l. n. 323 del
 27 agosto 1993 convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422;
   Dispone che la presente ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in
 causa  e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' notificata
 ai Presidenti della Camera e del Senato.
   Cosi' deciso in Catania, nelle camere di consiglio  del  27  giugno
 1996 e del 5 marzo 1997.
                        Il presidente: Zingales
                                                L'estensore: Schillaci
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