N. 567 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 giugno 1996
N. 567 Ordinanza emessa il 27 giugno 1996 dal tribunale ammnistrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da D'Amico Alfio contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni ed altra Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Rilascio di concessione radiotelevisiva - Onere di previo versamento della cauzione di lire trecento milioni entro il 30 novembre 1993 - Mancata previsione di una cauzione correlata all'ambito territoriale di diffusione dell'emittente o, comunque, alla sua potenzialita' strutturale - Irragionevolezza e disparita' di trattamento rispetto alle emittenti esclusivamente radiofoniche. (D.-L. 27 agosto 1993, n. 323, art. 1, comma 5, convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422). (Cost., art. 3).(GU n.38 del 17-9-1997 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3476/94 r.g., proposto da D'Amico Alfio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eugenio Porta ed Antonio Puliatti, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Catania via Ruggero Settimo, 40 (studio Costanzo) contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Catania, domiciliataria, e nei confronti della emittente "Antenna Evangelo", non costituita in giudizio; per l'annullamento del decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni n. 8/cd/7149/900989/TV 3 del 16 marzo 1994. Visto il ricorso con i relativi allegati e le memorie difensive del ricorrente; Viste le difese della amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore per la pubblica udienza del 26 giugno 1996 il consigliere dr. Salvatore Schillaci; Uditi, altresi', l'avv. Antonio Puliatti per il ricorrente e l'Avvocato dello Stato Attilio Barbieri per l'Amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Con l'odierno ricorso, notificato il 30 maggio 1994 e depositato il 6 giugno 1994, il sig. D'Amico Alfio, titolare della emittente televisiva locale "Tele Pira Giarre", ha provveduto ad impugnare il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del 16 marzo 1994 prot. n. 8/CD/7149/9000989/TV 3, con il quale gli e' stata denegata la concessione per la radiodiffusione televisiva commerciale per la ragione che alla data del 30 novembre 1993 non aveva presentato, a completamento della relativa domanda, la cauzione ex decreto-legge n. 323/93 e legge n. 223/1990. Il ricorrente propone i seguenti motivi: 1) Errata interpretazione della norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 422/1993 di conversione del decreto-legge n. 323//1993. Eccesso di potere per difetto di motivazione; 2) Irragionevolezza dell'art. 6, n. 8 lett. C della legge n. 223/1990 e dell'art. 1, comma 5, della legge n. 422/1993. Violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 della Costituzione. Difetto di motivazione. Il ricorrente ha concluso per l'accoglimento del gravame e la vittoria delle spese di causa. L'amministrazione intimata ha contestato la fondatezza del gravame, insistendo per il suo rigetto e la rifusione delle spese del giudizio. Alla pubblica udienza del 26 giugno 1996 la causa e' stata assegnata a sentenza. D i r i t t o Il ricorso, alla luce della vigente normativa di settore, non potrebbe trovare accoglimento. Infatti: Prima censura. Il ricorrente deduce che il limite temporale del 30 novembre 1993, previsto dal comma 5 dell'art. 1 del decreto legge n. 323/1993, come convertito con modificazioni dalla legge n. 422/1993, debba essere inteso come meramente ordinatorio e quindi derogabile. La tesi non appare condivisibile. Ad avviso del Collegio, infatti, ancorche' non definito o dichiarato espressamente perentorio, tale suo carattere si puo' agevolmente dedurre e dal dato lessicale della norma e dalla funzione cui e' preordinato. In proposito giova ricordare che la giurisprudenza ha chiarito che nulla vieta di ricercare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che e' destinato ad assolvere, debba essere rigorosamente osservato (cfr. Cass. 30 luglio 1951 n. 2229, 9 giugno 1967 n. 1293, 22 luglio 1980 n. 4787). Nella specie il 5 comma dell'art. 1 decreto-legge n. 323/1993 pone, con la connotazione della essenzialita' il versamento della cauzione ex lett. c) dello stesso comma entro il 30 novembre 1993; tale versamento poi (e cio' conferma la non derogabilita' del predetto termine) deve essere attestato con idonea documentazione entro la medesima data. Funzionalmente, inoltre, (cfr. il successivo art. 2 del medesimo decreto-legge) il termine e' correlato ad una serie di adempimenti ministeriali volti a mettere ordine relativamente all'esercizio di impianti gia' censiti secondo la precedente normativa di settore, fra cui rilevante appare il termine di giorni 90, decorrente al piu' tardi dal 30 novembre 1993, inderogabilmente riconosciuto al Ministero delle PP.TT. dai commi 2 e 3 dell'art. 2 decreto-legge n. 323/1993 per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva. Diversamente opinando sulla natura del termine, si perverrebbe a conseguenze abnormi e contrastanti con il principio di eguaglianza e con quello di buona amministrazione. Chi non avesse infatti presentato istanza o l'avesse presentata in modo non completo avrebbe avuto titolo a fruire del regime transitorio e cioe' dell'esercizio degli impianti sino alla definizione del procedimento diretto al rilascio della concessione, che, in ipotesi, sarebbe in pratica rimasta sine die nella libera disponibilita' del titolare della emittente. In conclusione sul punto ritiene il collegio che il termine de quo previsto per il versamento della cauzione - e per la sua attestazione - rivesta il carattere della perentorieta' e comporti, prescindendo da situazioni soggettive di esonero degli effetti decadenziali di legge (cfr. anche gli art. 2964 e 2966 c.c.) sulla facolta' di proseguire intanto nella diffusione televisiva e di conseguire indi la relativa concessione. Il ricorrente deduce altresi' eccesso di potere per difetto di motivazione. Tale vizio, peraltro soltanto enunciato, ad avviso del Collegio non sussiste, poiche' il decreto ministeriale avversato e' adeguatamente motivato mediante un articolato raffronto tra il contenuto della disposizione di legge e la documentazione presentata dall'interessato. Seconda censura. Il ricorrente lamenta sostanzialmente la eccessivita' della misura della cauzione imposta dal decreto-legge n. 323/1993 (lire trecentomilioni ex art. 16, comma 8, lett. a) e b), legge 6 agosto 1990 n. 223) e deduce che, comunque, la norma avrebbe dovuto prevedere misure diverse in relazione alla potenzialita' di diffusione territoriale della emittente. La censura allo stato e' chiaramente inconducente, poiche' si pone in netto contrasto con la determinazione della misura della cauzione operata dall'art. 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990 n. 223, richiamato dal comma 5 lett. c) dell'art. 1 del d.-l. 27 agosto 1993 n. 323, convertito dalla legge 27 agosto 1993 n. 422. Assume quindi rilevanza, come in via gradata eccepito dal ricorrente, la questione di incostituzionalita' per violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, desumibili dell'art. 3 della Carta, dell'art. 1 del decreto legge n. 323/1993 succitato nella parte in cui, al comma 5, prevede che costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione di radiodiffusione televisiva il previo versamento di una cauzione determinata in misura fissa, e cioe' non correlata all'ambito territoriale di diffusione della emittente o, comunque, alla sua potenzialita' strutturale. Ad avviso del Collegio la questione non sembra in modo manifesto infondata. Ed infatti: 1) Appare ictu oculi non conforme ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza la omessa previsione normativa del comma 5 lett. C dell'art. 1 del decreto-legge n. 323/1993 di una gradualita' nella determinazione della misura della cauzione correlata alla potenzialita' della emittente di radiodiffusione televisiva, specie ove si ponga mente alla molteplicita' e alla rilevanza dei "criteri oggettivi", previsti dal comma 17 dell'art. 16 della legge 6 agosto 1990 n. 223, e della circostanza che per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario il comma 5 dell'art. 16 legge n. 223/1990 esclude espressamente qualsiasi obbligo di prestare cauzione; 2) appare parimenti non conforme ai summenzionati principi di rango costituzionale l'imposizione dell'obbligo alle emittenti televisive di versare la cauzione prima del rilascio della concessione, specie ove si considerino le connotazioni tipiche dei provvedimenti di rilascio delle concessioni (rectius nel caso: delle autorizzazioni) e la circostanza che per le emittenti esclusivamente radiofoniche l'obbligo di cauzione possa essere assolto "fino al momento del rilascio delle concessioni". In conclusione assume rilevanza nel giudizio in corso e nei sensi indicati, la questione di costituzionalita', in tema di radiodiffusione televisiva, dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 323/1993 convertito dalla legge n. 422/1993 per contrasto, sotto piu' profili con l'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, n. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, sospende il giudizio ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di costituzionalita' relativa all'art. 1, comma 5, del d.-l. n. 323 del 27 agosto 1993 convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' notificata ai Presidenti della Camera e del Senato. Cosi' deciso in Catania, nelle camere di consiglio del 27 giugno 1996 e del 5 marzo 1997. Il presidente: Zingales L'estensore: Schillaci 97C0987