N. 570 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 aprile 1997
N. 570 Ordinanza emessa il 24 aprile 1997 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Sparco s.r.l. e Sakson Aebe s.a. Processo civile - Notificazione e comunicazione di atti al contumace - Notificazione del verbale di udienza con cui il giudice fissa ex art. 183, comma 1, del c.p.c. la comparizione delle parti - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 250/1986 e 317/1989. (C.P.C., art. 183, comma 1, e 292). (Cost., art. 24).(GU n.38 del 17-9-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza in data 24 aprile 1997 (in causa n. r.g. 9969/96, s.r.l. "Sparco" c. s.a. "Sakson Aebe"), di rimessione di questione incidentale di costituzionalita' alla Corte costituzionale. Letti gli atti a scioglimento della riserva, che precede, osserva: In fatto La S.r.l. "Sparco" ha proposto, con citazione 5 novembre 1996, domanda contro la s.a. "Sakson Aebe", con sede in Metamorfossi Attiki (Grecia), per sentirla condannare al pagamento di L. 11.473.427, quale corrispettivo di merce venduta e non pagata dalla societa' convenuta. Alla prima udienza di comparizione la societa' convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace, la parte attrice dava atto del pagamento parziale della sola somma-capitale e chiedeva al giudice fissarsi l'udienza di comparizione delle parti, di cui all'art. 183 comma 1, del c.p.c. Questo pretore si riservava per emettere la presente ordinanza di rimessione della presente questione incidentale del combinato degli artt. 183, comma primo, e 292 del c.p.c. nella parte in cui non prevede la notifica al contumace del verbale dell'udienza in cui il giudice fissa udienza, di comparizione delle parti, di cui all'art. 183 comma primo, del c.p.c. Osservato in diritto L'art. 183 comma primo c.p.c. recita "alla prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c." e l'art. 116 comma secondo prevede che "il giudice puo' desumere argomenti di prova... dal contegno delle parti stesse nel processo.". Con sua costante giurisprudenza la suprema Corte di cassazione ha deciso che il comportamento processuale della parte puo' costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, e non soltanto un elemento di valutazione di prove, gia' acquisite al processo" (Cass. 5 gennaio 1995 n. 193; conf. Cass. 13 luglio 1991 n. 7800; conf. Cass. n. 6328/1988). Dalle suddette disposizioni di legge e dall'interpretazione nomofilache emerge che il giudice di merito ben puo' ritenere pienamente provata la domanda contro il contumace per il fatto che questi non si sia presentato all'udienza, di cui all'art. 183 c.p.c., per essere liberamente interrogato, insieme con la controparte. Secondo il sistema normativo vigente la controparte del contumace non ha l'onere di notificare copia del verbale d'udienza, in cui il giudice rinvia per l'udienza di comparizione delle parti dell'art. 183 comma primo, del c.p.c., ne' il giudice ha il potere di ordinare tale notifica perche' l'art. 292 del c.p.c. non prevede che tra gli atti, che vanno notificati al contumace, il verbale ammissivo dell'udienza, di cui all'art. 183, comma primo, del c.p.c., per cui, stando all'attuale dato normativo, il contumace puo' essere considerato soccombente per non essersi presentato all'udienza di comparizione parti, della quale egli non e' mai stato messo a conoscenza. A parere di questo giudice a quo si verte in situazione perfettamente analoga ed omogenea a quella del combinato disposto degli artt. 292 e 232 del c.p.c., con cui il legislatore, per assicurare il diritto di difesa del contumace, nella formazione della prova, ha invece previsto l'obbligatoria notifica del verbale ammissivo di interrogatorio formale alla parte contumace, perche' il giudice possa ritenere ammessi i fatti di causa dedotti contro il contumace a seguito della di lui mancata presenza a rendere l'interrogatorio. A parere di questo giudice a quo si verte, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, con le sentenze nn. 250/1986 e 317/1989 (che hanno ravvisato violazione dell'art. 24 della Costituzione del combinato degli artt. 215 comma primo, e 292 del c.p.c., nella parte in cui non prevedeva la notificazione del verbale di udienza), in situazione omogenea a quella in cui deve essere notificato al contumace il verbale, in cui si e' dato atto della produzione, in corso di causa, di una scrittura privata, attribuita al contumace e non allegata in citazione, affinche' il giudice possa presumere formata la prova contro il contumace in caso di sua assenza nel processo. Pertanto, secondo questo pretore, il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., risulta attualmente menomato nei confonti del contumace al quale, a differenza di quanto e' previsto in situazioni legali omogenee a quella dell'art. 183 comma primo, del c.p.c., non e' legalmente consentita la scelta di difendersi, perche' si puo' formare la prova contro di lui senza che abbia avuto conoscenza dell'udienza di comparizione delle parti.
Si ritiene, quindi, di rimettere la questione incidentale di costituzionalita', che non appare d'ufficio manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 24 della Cost., del combinato degli artt. 183 comma primo, e 292 c.p.c., nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale di udienza, con cui il giudice fissa ex art. 183 comma primo del c.p.c., la comparizione delle parti. La questione prospettata a questa ecc.ma Corte dal giudice remittente e' rilevante per il giudizio in corso, in quanto se fosse ritenuta fondata la questione, questo giudice potrebbe ritenere formata la prova contro la societa' convenuta contumace solo dopo l'avvenuta notifica del verbale ammissivo dell'udienza di comparizione dell'art. 183 comma primo c.p.c. e solo dopo la mancata presenza del contumace all'udienza dell'art. 183 comma primo c.p.c. Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e vanno disposti, a cura della cancelleria, gli incombenti, di cui all'art. 23 legge n. 87/1993. Il pretore osserva che la presente ordinanza non e' soggetta, ex art. 292, comma terzo, del c.p.c., a comunicazione alla parte contumace. Torino, addi' 24 aprile 1997 Il pretore: Toscano 97C0990