N. 570 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 aprile 1997

                                N. 570
  Ordinanza emessa il  24  aprile  1997  dal  pretore  di  Torino  nel
 procedimento civile vertente tra Sparco s.r.l. e Sakson Aebe s.a.
 Processo  civile - Notificazione e comunicazione di atti al contumace
    - Notificazione del verbale di udienza con cui il giudice fissa ex
    art. 183, comma 1,  del  c.p.c.  la  comparizione  delle  parti  -
    Mancata  previsione  - Lesione del diritto di difesa - Riferimento
    alle sentenze della Corte costituzionale nn. 250/1986 e 317/1989.
 (C.P.C., art. 183, comma 1, e 292).
 (Cost., art. 24).
(GU n.38 del 17-9-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza in data  24  aprile  1997  (in
 causa  n.  r.g.  9969/96,  s.r.l. "Sparco" c. s.a. "Sakson Aebe"), di
 rimessione di questione incidentale di costituzionalita'  alla  Corte
 costituzionale.
   Letti gli atti a scioglimento della riserva, che precede, osserva:
                                In fatto
   La  S.r.l.  "Sparco"  ha  proposto,  con citazione 5 novembre 1996,
 domanda contro la s.a. "Sakson Aebe", con sede in Metamorfossi Attiki
 (Grecia), per sentirla condannare  al  pagamento  di  L.  11.473.427,
 quale  corrispettivo  di  merce  venduta  e non pagata dalla societa'
 convenuta.
   Alla  prima  udienza  di  comparizione la societa' convenuta non si
 costituiva e veniva dichiarata contumace, la parte attrice dava  atto
 del  pagamento  parziale  della  sola  somma-capitale  e  chiedeva al
 giudice fissarsi  l'udienza  di  comparizione  delle  parti,  di  cui
 all'art.  183  comma  1,  del  c.p.c. Questo pretore si riservava per
 emettere la presente ordinanza di rimessione della presente questione
 incidentale del combinato degli artt. 183, comma  primo,  e  292  del
 c.p.c.  nella  parte  in cui non prevede la notifica al contumace del
 verbale dell'udienza in cui il giudice fissa udienza, di comparizione
 delle parti, di cui all'art. 183 comma primo, del c.p.c.
                          Osservato in diritto
   L'art. 183  comma  primo  c.p.c.  recita  "alla  prima  udienza  di
 trattazione  il  giudice  istruttore  interroga  liberamente le parti
 presenti e, quando la  natura  della  causa  lo  consente,  tenta  la
 conciliazione.      La   mancata   comparizione   delle  parti  senza
 giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del
 secondo comma dell'art.  116  c.p.c."  e  l'art.  116  comma  secondo
 prevede  che  "il  giudice  puo'  desumere  argomenti di prova... dal
 contegno delle parti stesse nel processo.".
   Con sua costante giurisprudenza la suprema Corte di  cassazione  ha
 deciso  che  il comportamento processuale della parte puo' costituire
 unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, e non soltanto
 un elemento di valutazione di  prove,  gia'  acquisite  al  processo"
 (Cass.  5  gennaio  1995  n. 193; conf. Cass. 13 luglio 1991 n. 7800;
 conf. Cass. n. 6328/1988).
   Dalle  suddette  disposizioni  di  legge   e   dall'interpretazione
 nomofilache  emerge  che  il  giudice  di  merito  ben  puo' ritenere
 pienamente provata la domanda contro il contumace per  il  fatto  che
 questi non si sia presentato all'udienza, di cui all'art. 183 c.p.c.,
 per essere liberamente interrogato, insieme con la controparte.
   Secondo  il  sistema normativo vigente la controparte del contumace
 non ha l'onere di notificare copia del verbale d'udienza, in  cui  il
 giudice  rinvia  per  l'udienza di comparizione delle parti dell'art.
 183 comma primo, del c.p.c., ne' il giudice ha il potere di  ordinare
 tale  notifica  perche' l'art. 292 del c.p.c. non prevede che tra gli
 atti,  che  vanno  notificati  al  contumace,  il  verbale  ammissivo
 dell'udienza,  di cui all'art. 183, comma primo, del c.p.c., per cui,
 stando  all'attuale  dato  normativo,  il   contumace   puo'   essere
 considerato  soccombente  per  non  essersi presentato all'udienza di
 comparizione parti, della  quale  egli  non  e'  mai  stato  messo  a
 conoscenza.
   A   parere   di  questo  giudice  a  quo  si  verte  in  situazione
 perfettamente analoga ed omogenea a  quella  del  combinato  disposto
 degli  artt.  292  e  232  del  c.p.c.,  con  cui il legislatore, per
 assicurare il diritto di difesa del contumace, nella formazione della
 prova,  ha  invece  previsto  l'obbligatoria  notifica  del   verbale
 ammissivo  di interrogatorio formale alla parte contumace, perche' il
 giudice possa ritenere ammessi i fatti di  causa  dedotti  contro  il
 contumace   a  seguito  della  di  lui  mancata  presenza  a  rendere
 l'interrogatorio.
   A  parere  di  questo  giudice  a   quo   si   verte,   a   seguito
 dell'intervento  della  Corte  costituzionale,  con  le  sentenze nn.
 250/1986 e 317/1989 (che  hanno  ravvisato  violazione  dell'art.  24
 della  Costituzione  del combinato degli artt. 215 comma primo, e 292
 del c.p.c., nella parte in cui non  prevedeva  la  notificazione  del
 verbale  di  udienza),  in  situazione  omogenea a quella in cui deve
 essere notificato al contumace il verbale, in cui  si  e'  dato  atto
 della  produzione,  in  corso  di  causa,  di  una scrittura privata,
 attribuita al contumace e non allegata  in  citazione,  affinche'  il
 giudice  possa presumere formata la prova contro il contumace in caso
 di sua assenza nel processo.
   Pertanto, secondo questo pretore, il diritto di  difesa,  garantito
 dall'art.  24  Cost.,  risulta  attualmente menomato nei confonti del
 contumace al quale, a differenza di quanto e' previsto in  situazioni
 legali  omogenee  a quella dell'art. 183 comma primo, del c.p.c., non
 e' legalmente consentita la scelta di  difendersi,  perche'  si  puo'
 formare  la  prova  contro  di  lui  senza che abbia avuto conoscenza
 dell'udienza di comparizione delle parti.
   Si ritiene,  quindi,  di  rimettere  la  questione  incidentale  di
 costituzionalita', che non appare d'ufficio manifestamente infondata,
 per  contrasto  con  l'art. 24 della Cost., del combinato degli artt.
 183 comma primo, e 292 c.p.c., nella parte  in  cui  non  prevede  la
 notificazione al contumace del verbale di udienza, con cui il giudice
 fissa  ex  art.    183  comma primo del c.p.c., la comparizione delle
 parti.
   La  questione  prospettata  a  questa  ecc.ma  Corte  dal   giudice
 remittente  e' rilevante per il giudizio in corso, in quanto se fosse
 ritenuta fondata  la  questione,  questo  giudice  potrebbe  ritenere
 formata  la  prova  contro  la societa' convenuta contumace solo dopo
 l'avvenuta   notifica   del   verbale   ammissivo   dell'udienza   di
 comparizione dell'art.  183 comma primo c.p.c. e solo dopo la mancata
 presenza del contumace all'udienza dell'art. 183 comma primo c.p.c.
   Va,  quindi,  disposta la sospensione del presente giudizio e vanno
 disposti, a cura della cancelleria, gli incombenti, di  cui  all'art.
 23 legge n. 87/1993.
   Il  pretore  osserva  che la presente ordinanza non e' soggetta, ex
 art. 292,  comma  terzo,  del  c.p.c.,  a  comunicazione  alla  parte
 contumace.
     Torino, addi' 24 aprile 1997
                          Il pretore: Toscano
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