N. 571 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 maggio 1997
N. 571 Ordinanza emessa il 26 maggio 1997 dal giudice istruttore del tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra S.A.I. s.p.a. e il comune di Torino Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione delle indennita' espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento in considerazione della incostituzionalita' del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di proprieta' e sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65). (Cost., artt. 3, 42, e 97).(GU n.38 del 17-9-1997 )
IL GIUDICE ISTRUTTORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 9334/95 r.g.c. avente per oggetto: risarcimento danni per c.d. accessione invertita. Promossa dalla s.p.a. S.A.I. - Societa' assicuratrice industriale con sede in Torino, corso Galileo Ferraris n. 12, in persona del legale rappresentante pro-tempore avv. Fauso Rapisarda, elettivamente domiciliata in Torino, corso Re Umberto n. 3, presso lo studio dell'avv. Giovanni Garelli che unitamente all'avv. Riccardo Villata del Foro di Milano lo rappresenta e difende per procura in atti, parte attrice, contro il comune di Torino, con sede nel Palazzo di Citta', Torino, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Angeletti per procura generale alle liti (rogito notaio Gamba in data 2 agosto 1993 rep. n. 95653/20771) e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Torino, palazzo Civico, Avvocatura comunale, piazza Palazzo di Citta' n. 1, parte convenuta. La SAI s.p.a. ha chiesto la condanna del comune di Torino all'integrale risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, conseguenti l'irreversibile trasformazione di area di sua proprieta' di mq 2415 circa, censita al c.t. del comune di Torino fg. 1083, n. 18/19, o controvalore del bene. Il comune ha chiesto il rigetto delle domande, assumendo principalmente che l'area era stata acquisita con decreto di esproprio del sindaco n. 1/95 del 10 gennaio 1995 (impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato da parte attrice). Il terreno in questione era stato occupato in via d'urgenza con provvedimento in data 12 ottobre 1992, n. 12, ma il T.A.R. Piemonte con sentenza n. 44 del 18 aprile 1994 ha annullato il decreto perche' illegittimo. Alla data del decreto di esproprio, comunque, secondo l'accertamento del CTU, si era gia' verificata l'irreversibile trasformazione, essendo la stessa collocabile alla fine 1992, inizio 1993. L'attore ha sollevato sotto vari profili eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996, n. 662, per contrasto con gli artt. 3, 24, 42, 97, 113 della Costituzione, assumendo che i criteri penalizzanti di determinazione dell'indennita' di esproprio sanciti dall'art. 5-bis della legge n. 359/1992 troverebbero applicazione - con esclusione della sola riduzione suppletiva del 40% ivi prevista - pure per il computo del risarcimento danni nelle ipotesi di accessione invertita, salvo poi aumentare del 10% l'importo in tal modo calcolato. La questione e' rilevante infatti la liquidazione del danno a titolo di risarcimento - dovendosi la norma sospetta di incostituzionalita' applicare "ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato" - sarebbe determinata, come risulta dalla CTU, in importo di gran lunga inferiore al valore di mercato, che da luogo invece ad integrale risarcimento. La questione appare altresi' non manifestamente infondata sotto i seguenti profili: l'attore prospetta la violazione dell'art. 3 della Costituzione per irrazionale equiparazione di situazioni diseguali: in effetti la situazione del proprietario legittimamente espropriato non pare equiparabile a quella di chi ha subito le conseguenze di una condotta illecita della p.a. Come gia' affermato da codesta Corte con sentenza 2 novembre 1996, n. 369 "mentre la misura dell'indennizzo - obbligazione ex lege per atto legittimo - costituisce punto di equilibrio tra interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e interesse del privato alla conservazione del bene, la misura del risarcimento - obbligazione ex delicto - deve realizzare il diverso equilibrio tra l'interesse pubblico al mantenimento dell'opera gia' realizzata e la reazione dell'ordinamento a tutela della legalita' violata per effetto della manipolazione-distruzione illecita del bene privato". Ora, pur in presenza di un aggiustamento rispetto alla equiparazione pura e semplice dell'importo del risarcimento alla somma dovuta per indennita' di esproprio, tuttavia la predeterminazione dell'importo da liquidarsi a titolo di danno sulla base di un criterio che prescinde comunque dal valore di mercato e quindi dall'effettivo danno subito, non tiene conto della ben diversa fonte dell'obbligazione. L'art. 3 della Costituzione appare violato anche perche', discriminando tra piu' fatti, quali possono dar luogo a risarcimento - e in particolare a completo ristoro - e quali ad un risarcimento in forma ridotta, in considerazione della particolare natura giuridica dei beni in questione, il legislatore violerebbe il principio di eguaglianza formale e sostanziale. Come gia' affermato da codesta Corte con la citata sentenza con riguardo all'art. 5-bis d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, appaiono vulnerati anche dalla norma qui in discussione gli artt. 3 e 42, comma secondo della Costituzione "per la perdita di garanzia che al diritto di proprieta' deriva da una cosi' affievolita risposta dell'ordinamento all'atto illecito compiuto in sua violazione". Appare altresi' violato il principio di buon andamento e imparzialita' della p.a., di cui all'art. 97 della Costituzione perche' la norma, consentendo un indennizzo di gran lunga inferiore al danno subito, nel caso del provvedimento ablatorio illegittimo, puo' costituire un incentivo per il soggetto pubblico interessato all'acquisizione dell'area, all'adozione di una condotta contra legem. Appaiono invece manifestamente infondati i profili di illegittimita' prospettati in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione, perche' si tratta di norme volte a garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale, accesso che non e' comunque precluso di per se', dalle norme in questione.
P. Q. M. Visto l'art 23 della legge n. 87/1953; Su richiesta dell'attore; solleva la questione di costituzionalita', da ritenere rilevante e non manifestamente infondata, dell'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente alla parte in cui prevede che "si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennita' di cui al comma primo, con esclusione della riduzione del 40%. In tal caso l'importo del risarcimento e' altresi' aumentato del 10%", per contrasto con gli artt. 3, 42, 97 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Torino, addi' 26 maggio 1997. Il giudice istruttore: Garibaldi 97C0991