N. 575 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 1996- 28 luglio 1997

                                N. 575
  Ordinanza   emessa   l'11   novembre   1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  28  luglio  1997)  dal  pretore  di  Grosseto  nel
 procedimento penale a carico di Curtone Luigi ed altro
 Lavoro  -  Contravvenzioni  in  materia  di  sicurezza  ed  igiene  -
    Estinzione  del  reato  con   l'adempimento   della   prescrizione
    impartita  dall'organo  di  vigilanza nel termine fissato e con il
    pagamento dell'oblazione -  Inapplicabilita'  ai  procedimenti  in
    corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  dell'impugnato decreto
    legislativo n. 758/1994 - Disparita' di trattamento -  Eccesso  di
    delega.
 (D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 25, comma 2, in relazione alla
    legge 6 dicembre 1993, n. 499, art. 1,  punto b1).
 (Cost., artt. 3 e 76).
(GU n.38 del 17-9-1997 )
                            IL VICE PRETORE
   Esaminata  la  richiesta  avanzata dalla difesa di remissione degli
 atti del presente procedimento n. 96/183 r.  dib.  nei  confronti  di
 Cutrone  Luigi  e  Agostini  Antonio  alla  Corte costituzionale, per
 violazione dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre
 1994 n.  758 in relazione all'art. 1, punto  b),  1,  della  legge  6
 dicembre 1993 n. 499 degli artt. 3 e 76 della Costituzione;
   Considerato  che  l'eccezione  di  incostituzionalita'  fonda sulla
 assunta relazione del  predetto  decreto  legislativo  del  principio
 sancito  dall'art.  2  c.p.,  che sancisce l'applicazione della legge
 piu' favorevole al reo, salvo intervento di  giudicato,  in  caso  di
 successione di leggi nel tempo;
   Rilevato  che nel caso di specie il decreto legislativo n. 758/1994
 su delega del Parlamento di cui alla legge n. 499/1993  (art.  1  b1)
 dispone  la  non applicabilita' delle norme relative al capo II circa
 l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed  igiene
 sul  lavoro ai procedimenti in corso alla data in vigore del predetto
 decreto. Ritenuto che la questione di  incostituzionalita'  dell'art.
 25,  comma  2,  decreto  legislativo  n.  758/1994  appare  a  questo
 giudicante fondata e pertanto ammissibile e rilevante  sotto  diversi
 profili  e  specificatamente:  la  legge  delega n. 499/1993 indicava
 all'organo esecutivo al punto b/1 del primo  comma  di  stabilire  in
 sede  di decretazione per le contravvenzioni in questione quale causa
 di estinzione del reato  l'adempimento  alle  prescrizioni  impartite
 dagli  organi  di  vigilanza  entro un termine prefissato senza nulla
 disporre circa l'applicazione del nuovo trattamento sanzionatorio ne'
 deroga ai principi guida  della  normativa  codicistica.  ll  decreto
 legislativo,  invero, precludeva tale applicazione ai procedimenti in
 corso all'epoca della sua entrata in vigore, formando in  essere  una
 illegittima  deroga all'art. 2, terzo comma del codice penale e senza
 delega del Parlamento, cosi' violando  l'art. 76 della  Costituzione.
 Si   ritiene,   altresi',   palesemente   violato,   l'art.  3  della
 Costituzione,  perche'  ingiustamente  disseminato   il   trattamento
 sanzionatorio  di  coloro  che  hanno  posto  in  essere  la medesima
 condotta criminosa  in tempi diversi, in contrasto con  il  principio
 del favor rei nella successione dileggi penali nel tempo;
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  in quanto nel caso di specie risulta adempiuta
 la diflida a suo tempo inoltrata e non manifestatamente infondata per
 violazione degli artt. 3 e 76  della  Costituzione  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  25,  comma  2,  del  decreto
 legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 in relazione all'art. 1  punto  b
 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 499;
   Dichiara sospeso il presente provedimento penale;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale a cura delle cancelleria.
     Grosseto, addi', 11 novembre 1996
                          Il pretore: Amarugi
 97C0995