N. 575 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 1996- 28 luglio 1997
N. 575 Ordinanza emessa l'11 novembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 luglio 1997) dal pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Curtone Luigi ed altro Lavoro - Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene - Estinzione del reato con l'adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine fissato e con il pagamento dell'oblazione - Inapplicabilita' ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dell'impugnato decreto legislativo n. 758/1994 - Disparita' di trattamento - Eccesso di delega. (D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 25, comma 2, in relazione alla legge 6 dicembre 1993, n. 499, art. 1, punto b1). (Cost., artt. 3 e 76).(GU n.38 del 17-9-1997 )
IL VICE PRETORE Esaminata la richiesta avanzata dalla difesa di remissione degli atti del presente procedimento n. 96/183 r. dib. nei confronti di Cutrone Luigi e Agostini Antonio alla Corte costituzionale, per violazione dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 in relazione all'art. 1, punto b), 1, della legge 6 dicembre 1993 n. 499 degli artt. 3 e 76 della Costituzione; Considerato che l'eccezione di incostituzionalita' fonda sulla assunta relazione del predetto decreto legislativo del principio sancito dall'art. 2 c.p., che sancisce l'applicazione della legge piu' favorevole al reo, salvo intervento di giudicato, in caso di successione di leggi nel tempo; Rilevato che nel caso di specie il decreto legislativo n. 758/1994 su delega del Parlamento di cui alla legge n. 499/1993 (art. 1 b1) dispone la non applicabilita' delle norme relative al capo II circa l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai procedimenti in corso alla data in vigore del predetto decreto. Ritenuto che la questione di incostituzionalita' dell'art. 25, comma 2, decreto legislativo n. 758/1994 appare a questo giudicante fondata e pertanto ammissibile e rilevante sotto diversi profili e specificatamente: la legge delega n. 499/1993 indicava all'organo esecutivo al punto b/1 del primo comma di stabilire in sede di decretazione per le contravvenzioni in questione quale causa di estinzione del reato l'adempimento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza entro un termine prefissato senza nulla disporre circa l'applicazione del nuovo trattamento sanzionatorio ne' deroga ai principi guida della normativa codicistica. ll decreto legislativo, invero, precludeva tale applicazione ai procedimenti in corso all'epoca della sua entrata in vigore, formando in essere una illegittima deroga all'art. 2, terzo comma del codice penale e senza delega del Parlamento, cosi' violando l'art. 76 della Costituzione. Si ritiene, altresi', palesemente violato, l'art. 3 della Costituzione, perche' ingiustamente disseminato il trattamento sanzionatorio di coloro che hanno posto in essere la medesima condotta criminosa in tempi diversi, in contrasto con il principio del favor rei nella successione dileggi penali nel tempo;
P. Q. M. Dichiara rilevante in quanto nel caso di specie risulta adempiuta la diflida a suo tempo inoltrata e non manifestatamente infondata per violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 in relazione all'art. 1 punto b 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 499; Dichiara sospeso il presente provedimento penale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura delle cancelleria. Grosseto, addi', 11 novembre 1996 Il pretore: Amarugi 97C0995