N. 582 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 1996- 28 luglio 1997

                                N. 582
  Ordinanza  emessa  il  16  ottobre  1996   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  28  luglio  1997)  dalla  Commissione  tributaria
 regionale di Milano sul  ricorso  proposto  da  Manfredini  Ercoliano
 contro l'Ufficio registro di Milano
 Contenzioso  tributario  - Commissioni tributarie - Pubblicita' delle
    udienze condizionata alla previa tempestiva istanza di  una  delle
    parti  -  Mancata  previsione della pubblicita' senza condizione -
    Incidenza sui principi di difesa, di trasparenza  dell'imposizione
    tributaria   e   di  pubblicita'  dei  dibattimenti  giudiziari  -
    Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 12/1971 e
    50/1989.
 (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33, comma 1).
 (Cost., artt. 24, 53 e 101).
(GU n.38 del 17-9-1997 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha emesso la  seguente  ordinanza  sulla  controversia  di  cui  al
 seguente   fascicolo:   r.g.  fasc.  n.  3186/96  contenente  appello
 principale n.  2833/93 presentato a mano in data 14 maggio  1993  con
 ricevuta  n.   827/93 da Manfredini Ercoliano, residente a Milano, in
 via S. Vincenzo 18, e Martello Maria, residente a Milano, in  via  S.
 Vincenzo 18, (controparte: Ufficio del registro di Milano 1 privati),
 contro  la  decisione: n. 73/2/93 pronunciata in data 1 febbraio 1993
 (atti  citati:    intimazione  n.  86/179,  imposta:  reg.  +   INVIM
 (decisioni  pronunciate  dalla  Commissione  trib.  di primo grado di
 Milano).
   Oggetto: ricorso in appello,  n.  2833/93  proposto  da  Manfredini
 Ercoliano avverso la decizione della  Commissione tributaria di primo
 grado  di  Milano  n.  73/93  pronunciata  in  data  1 febbraio 1993.
 Fascicolo r.g. n. 3186/96.
                              Svolgimento
   Con appello principale presentato in data 14 maggio 1993 presso  la
 Commissione  tributaria  di  primo grado di Milano il sig. Manfredini
 Ercoliano ha impugnato la decisione della Commissione stessa, con cui
 era stato respinto  il  suo  ricorso  contro  atto  d'intimazione  di
 pagamento  d'imposta  di registro relativo ad atto di compravendita a
 Milano.
   L'Ufficio  del  registro  di  Milano   1   Privati   ha   sostenuto
 l'inammissibilita' e, comunque, l'infondatezza del ricorso.
   All'udienza del 16 ottobre 1996 la causa e' passata in decisione.
                              M o t i v i
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 581/1997),  ad  eccezione,  in  calce  alla pagina n. 5, delle parole
 "Cosi' deciso in Milano, il 16 ottobre 1996, in camera di  Consiglio:
 Il presidente estensore: Arosio".
 97C1002