N. 582 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 1996- 28 luglio 1997
N. 582 Ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 luglio 1997) dalla Commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso proposto da Manfredini Ercoliano contro l'Ufficio registro di Milano Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Pubblicita' delle udienze condizionata alla previa tempestiva istanza di una delle parti - Mancata previsione della pubblicita' senza condizione - Incidenza sui principi di difesa, di trasparenza dell'imposizione tributaria e di pubblicita' dei dibattimenti giudiziari - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 12/1971 e 50/1989. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33, comma 1). (Cost., artt. 24, 53 e 101).(GU n.38 del 17-9-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sulla controversia di cui al seguente fascicolo: r.g. fasc. n. 3186/96 contenente appello principale n. 2833/93 presentato a mano in data 14 maggio 1993 con ricevuta n. 827/93 da Manfredini Ercoliano, residente a Milano, in via S. Vincenzo 18, e Martello Maria, residente a Milano, in via S. Vincenzo 18, (controparte: Ufficio del registro di Milano 1 privati), contro la decisione: n. 73/2/93 pronunciata in data 1 febbraio 1993 (atti citati: intimazione n. 86/179, imposta: reg. + INVIM (decisioni pronunciate dalla Commissione trib. di primo grado di Milano). Oggetto: ricorso in appello, n. 2833/93 proposto da Manfredini Ercoliano avverso la decizione della Commissione tributaria di primo grado di Milano n. 73/93 pronunciata in data 1 febbraio 1993. Fascicolo r.g. n. 3186/96. Svolgimento Con appello principale presentato in data 14 maggio 1993 presso la Commissione tributaria di primo grado di Milano il sig. Manfredini Ercoliano ha impugnato la decisione della Commissione stessa, con cui era stato respinto il suo ricorso contro atto d'intimazione di pagamento d'imposta di registro relativo ad atto di compravendita a Milano. L'Ufficio del registro di Milano 1 Privati ha sostenuto l'inammissibilita' e, comunque, l'infondatezza del ricorso. All'udienza del 16 ottobre 1996 la causa e' passata in decisione. M o t i v i
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 581/1997), ad eccezione, in calce alla pagina n. 5, delle parole "Cosi' deciso in Milano, il 16 ottobre 1996, in camera di Consiglio: Il presidente estensore: Arosio". 97C1002