N. 583 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 1996- 28 luglio 1997
N. 583 Ordinanza emessa il 26 novembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 luglio 1997) dalla Commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso proposto da La Sella s.a.s. di Alessandra Castelli C ed altra contro l'Ufficio registro di Milano. Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Pubblicita' delle udienze condizionata alla previa tempestiva istanza di una delle parti - Mancata previsione della pubblicita' senza condizione - Incidenza sui principi di difesa, di trasparenza dell'imposizione tributaria e di pubblicita' dei dibattimenti giudiziari - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 12/1971 e 50/1989. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33, comma 1). (Cost., artt. 24, 53 e 101).(GU n.38 del 17-9-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sulla controversia di cui al seguente fascicolo: r.g. fasc. n. 3078/96 contenente: appello principale n. 4251/92 presentato a mano in data 20 maggio 1992 con ricevuta n. 2057/92 da La Sella s.a.s. di Alessandra Castelli e C.I residente a Milano, in via Q. Sella 3, (controparte: Ufficio del registro di Milano pubblici), contro la decisione: n. 78/27/92 pronunciata in data 5 marzo 1992 (atti citati: avv. di accert. n. 871V006966. Imposta: reg. + INVIM (fabbricati), e appello principale n. 4252/92 presentato a mano in data 20 maggio 1992 con ricevuta n. 2058/92 da Mariani Maria Luisa residente a Milano, in via Q. Sella 3, (controparte: Ufficio del registro di Milano pubblici) contro la decisione: n. 78/27/92 pronunciata in data 5 marzo 1992 (atti citati: avv. di accert. n. 871V006966. Imposta: reg. + INVIM (fabbricati) (decisioni pronunciate dalla Comm.ne tributaria di primo grado di Milano). Svolgimento Con appello principale presentato in data 20 maggio 1992 presso la Commissione tributaria di primo grado di Milano la s.a.s. La Sella di Alessandra Castelli e la signora Maria Luisa Mariani hanno impugnato la decisione della Commissione stessa, nella parte in cui era stato rettificato in L. 6.322.000 il valore delle spese incrementative, gia' dichiarato dalle ricorrenti in L. 20.812.000 ed accertato dall'Ufficio del registro di Milano, atti pubblici in L. 3.322.000 con l'avviso di accertamento di valore n. 871V006966, inerente alla compravendita della nuda proprieta' dello stabile sito in Milano via Q. Sella n. 3. Le appellanti sostengono che non possa essere condivisa la tesi della Commissione tributaria di primo grado di Milano laddove ha determinato in L. 6.322.000 le spese incrementative detraibili, con una motivazione ritenuta generica ed apodittica. L'Ufficio del registro di Milano, atti pubblici si e' costituito in giudizio, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della decisione di primo grado, con condanna alle spese di giudizio. All'udienza pubblica del 26 novembre 1996 la causa e' passata in decisione. M o t i v i
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 581/1997), ad eccezione, in calce alla pagina n. 5 delle parole "Cosi' deciso in Milano, il 26 novembre 1996, in camera di Consiglio. Il presidente estensore: Arosio". 97C1003