N. 585 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 maggio 1995- 28 luglio 1997
N. 585 Ordinanza emessa il 29 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 luglio 1997) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano sul ricorso proposto da Basile Giovanni contro l'Intentenza di finanza di Milano Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Indennita' integrativa speciale - Coputo della stessa nel reddito complessivo netto soggetto all'imposta - Mancata previsione della esenzione dell'indennita' in questione dall'imposta, attesa la sua funzione di mantenimento del potere d'acquisto dello stipendio - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di capacita' contributiva - Eccesso di delega. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 11, 15, 16, 46, 47 e 48). (Cost., artt. 3, 23, 53 e 77).(GU n.38 del 17-9-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul seguente fascicolo r.g. fasc. n. 125/94 contenente appello principale n. 8450/89 presentato a mano in data 13 ottobre 1989 con ricevuta n. 3509/89 da Basile Giovanni residente a Milano, in via G. Leopardi 24, (controparte: Intendenza di finanza di Milano), contro la decisione: n. 24821/47/89 pronunciata in data 13 giugno 1989 (atti citati: s. rif. su I. rimb. n.). Imposta Irpef 83/86 decisioni pronunciate dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano. Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione Basile Giovanni, con istanza di rimborso inviata alla Intendenza di finanza il 6 luglio 1987, chiedeva il rimborso dell'IRPEF versata sulla indennita' integrativa speciale degli anni 1983, '84, '85 e 1986, ritenendo tale imposta non dovuta. In seguito al silenzio-rifiuto, adiva la Commissione tributaria di primo grado, rilevando: 1) che l'I.I.S. non e' reddito e non ha natura sinallagmatica, rilevando che, nel caso di cumuli di impieghi o di pensioni, era dovuta una sola volta; che nel caso di pensionato che riprendeva a lavorare, veniva sospesa; che, nel caso di ricongiunzione di piu' periodi assicurativi, era esclusa dalla retribuzione pensionabile; che non competeva per le pensioni pagate all'estero e che veniva determinata dal legisaltore in base alle variazioni del costo della vita; 2) che era in contrasto con l'art. 53 della Costituzione, in quanto la partecipazione alle spese collettive, nel caso di tassazione dell'I.I.S., non colpiva la capacita' contributiva del lavoratore e che tale contrasto esisteva pure in relazione all'art. 77 della Costituzione, per eccesso di delega: infatti, mentre l'art. 9 della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 stabiliva che le esenzioni e le agevolazioni in materia di imposte dirette avrebbero dovuto essere sostituite dalla concessione di contributi, di fronte alla abrogazione della precedente agevolazione (esenzione dell'imposta complementare) ex art. 42 decreto del Presidente della Repubblica n. 601/73, il legislatore delegato non aveva provveduto a sostituire la precedente agevolazione con detrazione d'imposta, al fine di eliminare l'eccessiva tassazione del reddito di lavoro dipendente. Chiedeva, pertanto, in via principale, la dichiarazione di illegittimita' dell'imposta, e, in subordine, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Con successiva memoria, ribadiva il concetto che la I.I.S. aveva il fine di salvaguardare una parte dello stipendio, e, di conseguenza, la capacita' contributiva dei lavoratori dall'inflazione. La Commissione tributaria di primo grado, con decisione 13 giugno 1989, respingeva il ricorso. Il contribuente proponeva appello, chiedendo l'accoglimento del ricorso. La Commissione ritiene, anzitutto, di non potere accogliere la domanda principale circa l'illegittimita' della ritenuta sulla I.I.S., in quanto la legislazione vigente non consente tale decisione. Quanto alla richiesta subordinata, relativa all'eccezione di illegittimita' costituzionale, osserva: l'art. 1 della legge 27 maggio 1959 n. 324 ha stabilito l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale mensile "applicando, su una base fissata in L. 40.000, mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi...". Da tale disposizione risulta evidente che tale indennita', non solo non costituisce un reddito, ma viene ad eliminre - almeno parzialmente - l'erosione del valore dei compensi retributivi, in seguito all'inflazione. Non comporta, pertanto, un "quid" di retribuzione aggiunta, ma tende a mantenere la capacita' d'acquisto delle retribuzioni. A tal fine l'art. 1 della legge n. 324/59, al terzo comma, lett. C), stabiliva l'esenzione di tale indennita' da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali e dichiarava che la stessa non concorreva a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare. Ora, mentre l'art. 82, lett. b), della legge n. 597/1973, aboliva, tra le altre, l'imposta complementare, l'esenzione da tale gravame non veniva rideterminata, anzi, l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/73, aboliva le agevolazioni tributarie diverse da quella comprese nel decreto stesso. In tal modo, in base agli artt. 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/73, la I.I.S. veniva sottoposta a tassazione. La Commissione, in sintesi, ritiene che l'indennita' di cui si tratta non puo' costituire il reddito, oltre che per le ragioni gia' esposte, anche perche', essendo stata attribuita per mantenere il potere d'acquisto degli stipendi, corrosi dalla persistente svalutazione, la sottoposizione ad imposta verrebbe ulteriormente a diminuire il reddito stesso, allontanando, in tal modo, la possibilita' di sopperire all'inflazione, vanificando lo scopo per cui era stata stabilita. Da quanto esposto ritiene non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' degli artt. 11, 15, 16, 47 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, per contrasto con gli artt. 3, 23, 53, 77 della Costituzione, e, pertanto, ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il processo, disponendo la previa notifica della presente ordinanza alle parti in giudizio, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
P. Q. M. Ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' della pretesa impositiva in relazione all'art. 53 della Costituzione, ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Milano, 29 maggio 1995 Il presidente: Ventrella Il relatore: Perazzi 97C1005