N. 589 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 1997
N. 589 Ordinanza emessa il 4 giugno 1997 dalla commissione tributaria provinciale di Verbania sul ricorso proposto da Nardi Maria Elisa contro l'Ufficio imposte dirette di Verbania Contenzioso tributario - Procedimento innanzi le commissioni tributarie - Assistenza e rappresentanza in giudizio - Riserva a favore dei soli avvocati - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 12, comma 2, n. 546). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).(GU n.39 del 24-9-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza su ricorso proposto da Nardi Maria Elisa, rappresentata e difesa dal dott. Zucchi Claudio, con studio in Ornavasso, via A. Di Dio n. 44. Nardi Maria Elisa, residente in Ornavasso, vicolo dell'Aia n. 4, rappresentata e difesa giusta procura speciale dal dott. Claudio Zucchi, con studio in Ornavasso, via A. Di Dio n. 44, con ricorso depositato in data 12 aprile 1977 impugnava alcune iscrizioni a ruolo aventi per oggetto contributo sanitario nazionale e imposta sul reddito delle persone fisiche per il 1992 e il 1993 e relativi interessi e soprattasse per complessive L. 11.889.000 e chiedeva a questa commissione tributaria, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 546/1992, la sospensione delle impugnate iscrizioni a ruolo e, nel merito, di "dichiarare la spettanza all'esonero dalla minimum tax della ricorrente". Questa commissione tributaria, all'udienza del 7 maggio 1997, con sua ordinanza sospendeva l'esecuzione degli atti impugnati e fissava per la trattazione della controversia l'udienza odierna. L'Ufficio imposte dirette di Verbania in data 13 maggio 1997 si costituiva in giudizio presentando proprie deduzioni e alcuni documenti e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. In particolare l'anzidetto Ufficio tributario eccepiva l'impossibilita' per la ricorrente di impugnare, in riferimento al "Contributo diretto lavorativo", la decisione della commissione provinciale di Novara e, in riferimento al "Contributo sanitario nazionale", il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie sulle relative controversie e, a sostegno della sua difesa, produceva due sentenze (sentenza n. 1 e 2/1997) emesse da altra sezione di questa stessa commissione tributaria. La decisione del presente ricorso, a parere di questo collegio, deve essere preceduta dalla soluzione di una questione di legittimita' costituzionale. La ricorrente non e' "difesa" da un avvocato ma da un dottore commercialista il quale, indubbiamente, in base alla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 546/1992, e' compreso tra i tanti soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie. Ma questo collegio, i cui componenti non esercitano la professione forense, dubita della legittimita' costituzionale dell'anzidetta norma e la relativa questione e' rilevante ai fini della definizione della causa in quanto concerne la costituzione delle parti in giudizio e, in particolare, lo jus postlandi del difensore. E cio', ovviamente, ma e' opportuno evidenziarlo, a prescindere dal "valore" del suddetto professionista, il quale, peraltro, potrebbe "vantare" di aver ottenuto l'accoglimento dell'istanza di sospensione degli atti impugnati. La natura giurisdizionale delle commissioni tributarie (organi di giurisdizione amministrativa speciale), oggi pacificamente ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e' stata il risultato di una lunga e lenta evoluzione legislativa (ved. sent. Corte costituzionale n. 50/1989). Cio' spiega, ma non giustifica, la deroga apportata prima con l'art. 30, terzo comma, del d.P.R. n. 636/1972 e successivamente confermata anche con l'art. 12 del decreto legislativo n. 546/1992, al principio generale concernente il patrocinio davanti a qualsiasi giurisdizione speciale. Stabilisce, infatti, la norma di cui all'art. 7, primo comma, del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 37 "ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore", che "davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei tribunali del distretto della Corte d'appello e sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale". Invece, la norma di cui al citato art. 12 del decreto legislativo n. 546/1992, con la disposizione di cui al secondo comma, consente l'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie non solo agli avvocati, ma anche ad una vasta categoria di soggetti, alcuni dei quali, presumibilmente, senza alcuna preparazione giuridica o con una preparazione giuridica del tutto insufficiente ed altri non iscritti in alcun albo professionale (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, dottori agronomi, tributaristi, dipendenti di associazioni di categorie o di imprese) e, con la disposizione di cui al sesto comma, consente agli anzidetti soggetti la facolta' di stare in giudizio personalmente. La norma anzidetta manca di "ragionevolezza" -- per eccesso e per difetto -- per eccesso, perche' consente anche a persone, prive di preparazione giuridica, di assistere e rappresentare contribuenti; per difetto, perche' non comprende altri soggetti indubbiamente preparati nelle discipline giuridiche. E tra coloro che, a ragione, potrebbero dolersi per non essere stati compresi tra gli "abilitati" all'assistenza tecnica, vi sono di certo i notai, i quali sono professionisti di elevata preparazione giuridica, i revisori contabili, non meno affidabili di tanti altri professionisti ritenuti "idonei", i praticanti procuratori legali (rectius avvocati), gli ex giudici tributari e l'elenco potrebbe continuare. L'anzidetta disposizione (art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992), nella parte in cui non riserva l'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie agli avvocati, e' di dubbia legittimita' costituzionale in relazione agli artt. 3, primo comma, (ragionevolezza ed eguaglianza), e 24, secondo comma, (diritto di difesa) della Costituzione. La difesa, solennemente garantita dalla Costituzione (art. 24, secondo comma), deve essere "effettiva" e non e' tale se il difensore manca della necessaria preparazione giuridica. Le norme che regolano il patrocinio davanti alle commissioni tributarie mancano di ragionevolezza e non danno adeguata attuazione al citato principio. Ne' potrebbe addursi, per giustificare un patrocinio cosi' diffuso, una presunta, ma non dimostrata, "semplicita'" del processo tributario perche' anche nel processo tributario, specialmente dopo la riforma introdotta con il decreto legislativo n. 546/1992, vi sono oneri e termini da osservare a pena di decadenza e la parte soccombente puo' essere condannata al pagamento delle spese processuali etc. E' notorio che molti degli "abilitati" all'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, esclusi ovviamente gli avvocati, pur essendo, non di rado, ottimi professionisti al di fuori del "processo", mancano della necessaria preparazione giuridica, quanto meno nel diritto processuale, con conseguenze facilmente prevedibili. Costoro, molto piu' opportunamente e piu' utilmente, potrebbero svolgere, nelle materie di rispettiva competenza, funzioni di consulente tecnico per conto del contribuente o nell'interesse della giustizia. La presente questione di legittimita' costituzionale e' stata sottoposta al giudizio della Corte costituzionale, quando pero' era ancora in vigore il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, quando cioe' la difesa tecnica non era ancora obbligatoria nel processo tributario. La Corte costituzionale, con la sua ordinanza n. 251/1994, dopo aver ritenuto non irragionevole la facolta', attribuita dal primo comma dell'art. 30 del d.P.R. n. 636/1992 al contribuente, di difendersi personalmente "in un procedimento... vertente prevalentemente su fatti" ed altresi' "caratterizzato da forme semplificate", ha affermato che a fortiori non poteva ritenersi irragionevole la facolta' prevista dalla normativa allora in vigore, di farsi assistere e rappresentare in giudizio da altri soggetti. Dopo l'anzidetta pronuncia della Corte costituzionale, pero', vi e' stata (o meglio e' entrata in vigore) una radicale riforma del processo tributario che non puo' piu' dirsi "caratterizzato da forme semplificate" ed e' anche venuta meno la facolta' del contribuente di stare in giudizio personalmente almeno nelle cause di valore non inferiore a L. 5.000.000 (lire cinquemilioni).
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara, d'ufficio, "non manifestamente infondata" la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l'anzidetta norma non riserva l'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie agli avvocati, in relazione agli artt. 3, primo comma, (ragionevolezza e uguaglianza) e 24, secondo comma (diritto di difesa), della Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione; Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza, venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verbania, addi' 4 giugno 1997 Il presidente relatore: Piscitello 97C1014