N. 591 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1997
N. 591 Ordinanza emessa il 5 giugno 1997 dal pretore di Bari nel procedimento penale a carico di Turturro Nicola Misure di prevenzione - Obbligo per la persona sottoposta a misure di prevenzione di versare presso la cassa delle ammende una somma determinata a titolo di cauzione - Sanzione penale (arresto da sei mesi a due anni) in caso di inadempimento - Disparita' di trattamento a seconda delle condizioni economiche del proposto - Lesione dei principi della responsabilita' penale personale e della funzione rieducativa della pena. (Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-bis, comma quarto; legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 15). (Cost., artt. 3 e 27, commi primo e terzo).(GU n.39 del 24-9-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale esaminati gli atti del procedimento penale a carico di Turturro Nicola e preso atto delle richieste conclusive formulate dal p.m. e dal difensore dell'esito della odierna udienza dibattimentale: Rileva in fatto Turturro Nicola e' stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 3-bis, quarto comma, legge n. 575/65 (aggiunto dall'art. 15 della legge 13 settembre 1982, n. 464), ed in particolare, secondo la imputazione formulata dal p.m., "... per non aver adempiuto entro il termine prescrittogli, al versamento di una cauzione di L. 30.000.000 imposta allo stesso con decreto del tribunale di Bari, sezione misure di prevenzione, emesso in data 31 maggio 1993, notificato il 18 agosto 1993". Nel corso del dibattimento il Turturro ha addotto a propria discolpa che all'epoca in cui gli fu notificato il decreto del tribunale, egli non aveva la disponibilita' di una cosi' ingente somma di danaro e che successivamente, per il tramite del suo difensore, si dichiaro' disponibile ad offrire, quale garanzia sostitutiva, la propria autovettura e dei monili in oro, richiesta che peraltro fu rigettata dal tribunale di Bari con provvedimento dell'11 luglio 1994. Ciononostante il p.m. di udienza ha chiesto che il Turturro venga dichiarato responsabile del reato ascrittogli e condannato alla pena di mesi 2 di arresto. Osserva in diritto Ritiene il giudicante di dover sollevare la questione di legittimita' costituzionale della norma incriminatrice di cui all'art. 3-bis, quarto comma, legge n. 575/1965, per contrasto con le norme parametro di cui agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Carta costituzionale, per le ragioni appresso specificate: a) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, perche' la norma incriminatrice, sanzionando il comportamento di chi ometta di versare la somma determinata a titolo di cauzione dal Tribunale (o in alternativa delle garanzie sostitutive), discrimina di fatto la posizione di coloro che possono materialmente adempiere a tale obbligo, avendo sufficienti risorse economiche, da quella di coloro che per converso non dispongono di analoghi mezzi economici. Trattasi di una disparita' di trattamento ingiusta e del tutto irragionevole, tanto piu' che la stessa norma non contiene alcuna disposizione che consenta alla autorita' giudiziaria di verificare in concreto (accertamento, peraltro, assai arduo), quali siano le reali fonti di reddito ed i mezzi economici del soggetto; b) Violazione con l'art. 27, primo comma, della Costituzione, perche' la norma incriminatrice in esame fa dipendere la applicazione della sanzione penale dal mancato adempimento di un obbligo di dare, la cui concreta esecuzione peraltro non rientra in modo esclusivo nella potesta' del soggetto, posto che non e' sufficiente la mera volonta' di adempiere all'obbligo in questione, ma e' altresi' necessario che il soggetto a cui viene imposto l'obbligo della cauzione, abbia effettivamente le possibilita' economiche per adempiere. Tale imposizione contrasta con l'art. 27, primo comma, Cost., laddove si afferma che "La responsabilita' penale e' personale", posto che il soggetto che non versi la cauzione per mancanza di disponibilita' economica, finisce per rispondere oggettivamente per una condotta (omissione) non riconducibile alla sfera dalla sua volonta' e da lui non dominabile sotto il profilo finalistico; c) Violazione con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, posto che affinche' la pena possa spiegare i suoi effetti rieducativi sulla persona del reo e' indispensabile che quest'ultimo sia messo in grado di percepire il disvalore sociale dell'atto illecito compiuto, risolvendosi altrimenti la sanzione in una insopportabile sofferenza fisica e psichica non adeguatamente sorretta da un giustificazione razionale e comprensibile. Ora, laddove il soggetto non abbia provveduto a versare la cauzione, non gia' per colpevole e volontaria sua decisione, ma bensi' per indisponibilita' economica, la funzione rieducativa della pena rimarrebbe del tutto vanificata. Le questioni innanzi prospettate, oltre che non manifestamente, sono altresi' rilevanti nel presente giudizio, posto che dalla loro risoluzione dipende la sussistenza o meno dell'illecito contestato al Turturro. Ritiene, pertanto, questo pretore di dover dimettere la questione incidentale di costituzionalita', per contrasto con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 3-bis, quarto comma, legge n. 565/75;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, della Costituzione, della norma incriminatrice di cui all'art. 3-bis, quarto comma, legge n. 575/1965 (aggiunto dall'art. 15 della legge 13 settembre 1982, n. 646), per le ragioni meglio indicate in narrativa; Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo altresi' che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bari, addi' 5 giugno 1997 Il pretore: Lerario 97C1016