N. 592 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 maggio 1997

                                N. 592
  Ordinanza emessa il 20  maggio  1997  dal  pretore  di  Taranto  nel
 procedimento civile vertente tra Giorgetto Francesca e l'I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensione  di  riversibilita' -
    Diritto  ai  soggetti  superstiti  succedutesi  nel  rapporto   di
    coniugio   con   il   de   cuius  di  una  quota  del  trattamento
    pensionistico commisurata alla durata dei rispettivi rapporti  con
    l'avente  diritto - Esclusione dai beneficiari del convivente more
    uxorio - Disparita' di  trattamento  di  situazioni  omogenee  con
    incidenza sul diritto fondamentale della persona.
 (R.D.-L.   14   aprile   1939,  n.  636,  art.  13,  convertito,  con
    modificazioni, nella  legge  6  luglio  1939,  n.  1272;  legge  1
    dicembre  1970,  n. 898, art. 9, commi secondo e terzo, modificato
    dalla legge 6 marzo 1987, n. 74).
 (Cost., artt. 2 e 3).
(GU n.39 del 24-9-1997 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti e considerate  le  deduzioni  delle  parti,  osserva
 quanto  segue:  la questione prospettata nel presente giudizio. verte
 sulla  presunta  illegittimita'  di   una   serie   di   norme   che,
 nell'individuare i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico
 di reversibilita', escludono dal novero il convivente more uxorio del
 de  cuius.  Le  norme  che  si  appalesano  come  illegittime sono le
 seguenti: quella contenuta nell'art. 13 del  r.d.-l. 14  aprile  1939
 n.  636,  convertito con modifiche dalla legge 6 luglio 1939 n. 1272,
 nella parte in cui esclude il convivente more uxorio dall'elenco  dei
 legittimati   ad   ottenere   la   pensione  di  reversibilita',  pur
 attribuendo  il  relativo  diritto  al  coniuge  superstite;  quella,
 altresi',  contenuta  nell'art.  9,  secondo comma, legge 1  dicembre
 1970 n. 898 come modificato dalla legge  6  marzo  1987  n.  74,  che
 attribuisce il diritto al trattamento pensionistico di reversibilita'
 in  favore del coniuge divorziato; infine, quella contenuta nell'art.
 9, terzo comma, legge 1 dicembre 1970 n. 898  come  modificato  dalla
 legge  6  marzo  1987  n.  74,  la quale, nell'attribuire ai soggetti
 superstiti succedutisi nel rapporto di coniugio con il  de  cuius  il
 diritto  ad una quota del trattamento pensionistico di reversibilita'
 commisurata alla durata dei rispettivi rapporti con l'avente diritto,
 esclude il convivente more uxorio dal novero dei soggetti beneficiari
 del predetto trattamento. Le  norme  che  si  assumono  violate  sono
 quelle  contenute  negli  artt.  2  e  3 della Costituzione le quali,
 rispettivamente, tutelano  l'individuo  in  qualunque  contesto  egli
 esplichi   la  propria  personalita'  (quindi,  verosimilmente  anche
 nell'ambito della famiglia c.d. "di fatto") e sanciscono il principio
 di uguaglianza  tra  i  cittadini  senza  distinzione  di  condizioni
 sociali e personali.
   Alla  luce della disciplina in tal modo delineata, si prospetta - a
 giudizio di questo, pretore  -  una  evidente  quanto  ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  tra  coniuge superstite, pur se di fatto
 separato, beneficiano del trattamento pensionistico di reversibilita'
 e  convivente  more  uxorio  del  de  cuius,   privato   di   analogo
 riconoscimento pur in presenza di un rapporto di convivenza protratto
 nel tempo che presenti i caratteri di stabilita' e di certezza tipica
 di un rapporto di coniugio.
   La  questione  appare  di  evidente  rilevanza ai fini del presente
 procedimento: la ricorrente, signora  Giorgetto  Francesca,  infatti,
 assume  essere  stata  convivente per circa vent'anni del beneficario
 del trattamento pensionistico Carella Antonio, in virtu' di un legame
 del  tutto  analogo,  quanto  ad  intensita'  dei  sentimenti  ed   a
 vincolativita' degli impegni "familiari" reciprocamente assunti dalle
 parti  ad  un  rapporto  legalmente  riconosciuto perche' fondato sul
 matrimonio.  Peraltro, alla morte del convivente, la  stessa  non  si
 sarebbe vista riconoscere il trattamento di reversibilita', viceversa
 accordato alla ex moglie del Carella, Faiano Paola, di fatto separata
 da  molti anni da quest'ultimo, pur se non dichiarata legalmente tale
 a causa  dell'intervenuta  estinzione  del  giudizio  di  separazione
 personale (intrapreso molti anni dopo l'avvenuta separazione di fatto
 tra  i  due), per il decesso, nel frattempo verificatosi, del Carella
 stesso.
   La rilevanza della questione in oggetto ai fini  della  definizione
 del   giudizio   in   corso  e'  pertanto  evidente,  rappresentando,
 l'anzidetta disciplina, un  ostacolo,  al  momento  invalicabile,  al
 riconoscimento  del diritto del convivente more uxorio  a beneficiare
 del trattamento pensionistico di reversibilita'.
   La questione, a giudizio di questo pretore, appare,  altresi',  non
 manifestamente  infondata,  pur  tenendo presente che la Costituzione
 stessa ha inteso distinguere le due diverse  situazioni,  attribuendo
 loro  una tutela da ricondurre nell'alveo di differenti disposizioni:
 quella della famiglia legittima,  che  trova  il  suo  riconoscimento
 nell'art.  29  e  quello  del  rapporto  more uxorio, che, viceversa,
 appare riconducibile nell'ambito di tutela dell'art.  2  del  dettato
 costituzionale.       Tale   "discriminazione"   appare   sicuramente
 giustificata alla luce di una "presunzione" di maggiore stabilita'  e
 certezza  che  caratterizzerebbe  il  legame  fondato  sul matrimonio
 rispetto a quello basato su una  scelta  di  convivenza  "quotidiana"
 (ammesso  che  di  questo  si  tratti),  ma viene meno allorquando la
 suddetta presunzione risulti vinta dalla prova dell'esistenza  di  un
 rapporto  di  convivenza  che,  in  base  ad  una valutazione fatta a
 posteriori (com'e' logico,  vertendosi  su  questione  relativa  alla
 riconoscibilita'  di  un  trattamento  pensionistico  in  favore  del
 partner superstite, alla morte  dell'altro)  abbia  rivestito  quegli
 stessi  requisiti  di  stabilita'  e  di certezza che giustificano la
 maggiore tutela di fatto riconosciuta dall'ordinamento al rapporto di
 coniugio; cio' tanto piu' ove si tenga presente la  funzione  sociale
 cui   presiede   la   previsione  del  trattamento  pensionistico  di
 reversibilita':   ossia  quella  di  garantire  al  nucleo  familiare
 superstite, sprovvisto di autonoma capacita' reddituale (com'e' nella
 fattispecie  in  questione, laddove il soddisfacimento delle esigenze
 di  vita  quotidiane  della  famiglia  di  fatto   costituitasi   era
 assicurato  dal solo reddito del defunto), il mantenimento del tenore
 di vita precedentemente garantito dal reddito del de cuius.
   Peraltro, va sottolineato come la differente tutela, pacificamente
  riconosciuta  dal  legislatore  alle   due   fattispecie,   famiglia
 legittima  e  famiglia  di  fatto,  non necessariamente presuppone la
 maggiore  "forza"  a  livello  costituzionale  dell'una   fattispecie
 rispetto  all'altra.    Piu' volte, infatti, e' stata sottolineata e,
 conseguentemente, censurata  dalla  Corte  costituzionale  stessa  la
 disparita'   di   trattamento  sia  a  danno  dell'una  che  a  danno
 dell'altra. La riconducibilita' di ambedue le fattispecie  nell'alveo
 del  dettato  costituzionale  potrebbe agevolmente indurre a ritenere
 opportuna una rivisitazione delle norme che talvolta  "privilegiano",
 non  sempre  in  maniera  del  tutto  giustificata  alla  luce  delle
 motivazioni appena esposte, la famiglia legittima a scapito di quella
 "di fatto".
                                P. Q. M.
   Ritenuto che la questione appare rilevante ai fini del procedimento
 nel corso del quale e' stata sollevata e che  la  stessa  non  appare
 manifestamente  infondata  per le esposte considerazioni, rimette gli
 atti alla Corte costituzionale affinche' questa valuti la prospettata
 illegittimita' delle menzionate norme, per contrarieta' agli artt.  2
 e 3 della Costituzione;
   Si comunichi alle parti;
   Si comunichi, altresi' al Presidente del Consiglio dei Ministri  ed
 ai sigg. Presidenti delle Camere;
   Manda alla cancelleria per le predette comunicazioni.
     Taranto, addi' 20 maggio 1997
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 97C1017