N. 593 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 1997
N. 593 Ordinanza emessa l'8 maggio 1997 dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la regione siciliana di Palermo nel procedimento relativo ai decreti nn. 248, 249, 251 e 279 del 1996 del presidente della regione siciliana Regione Sicilia - Nomine e designazioni o proposte di nomina o designazione di competenza della giunta regionale, del presidente della regione e degli assessori, riguardanti organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, organi di controllo o giurisdizionali, escluse quelle vincolate per legge e quelle effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo - Parere preventivo obbligatorio della commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali - Indebita interferenza di un organo legislativo in procedimenti amministrativi di competenza del potere esecutivo con incidenza sul principio della separazione dei poteri e del buon andamento della p.a. - Omessa espressa indicazione numerica dei parametri costituzionali. Regione Sicilia - Nomine e designazioni di competenza della giunta regionale e degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale - Parere preventivo obbligatorio della commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali - Esclusione nei casi di nomine disposte nell'esercizio di un potere sostitutivo - Mancata previsione altresi' dell'esclusione in tutte le ipotesi di nomina di amministrazione straordinaria - Violazione del principio di ragionevolezza - Omessa espressa indicazione numerica dei parametri costituzionali. (Legge regione Sicilia 20 aprile 1976, n. 35, artt. 1, 2, 3 e 4; legge regione Sicilia 7 marzo 1997, n. 6, art. 23, comma 1).(GU n.39 del 24-9-1997 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza. F a t t o Con i decreti nn. 248 dell'11 ottobre 1996, 249 dell'11 ottobre 1996, 251 del 21 ottobre 1996 e 279 dell'8 novembre 1996, il presidente della regione nominava rispettivamente il dott. Giovannino Sapienza commissario straordinario dell'A.S.T., il dott. Vincenzo Montelione commissario straordinario dell'ESA, il dott. Luigi Giglio, commissario straordinario dell'ESPI, dell'E.M.S. e dell'AZASI ed il dott. Giuseppe Talamone, commissario straordinario dell'E.A.S., nelle more della ricostituzione dei consigli di amministrazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. L'ufficio di controllo restituiva non registrati i suddetti decreti rilevando la mancata acquisizione del parere della commissione legislativa per le questioni istituzionali dell'A.R.S., prescritto dall'art. 1 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35. L'amministrazione regionale controdeduceva, sostenendo l'insussistenza del suddetto obbligo, atteso che i commissari erano stati scelti tra i funzionari regionali e che tali nomine dovevano quindi essere ascritte tra quelle "vincolate per legge", giusta l'interpretazione dell'art. 1 della succitata legge n. 35/1976, fornita dalla Giunta di governo con deliberazione n. 140 del 19 ottobre 1976. Il consigliere delegato al controllo sugli atti della presidenza della regione non ritenendo superato il contrasto con l'amministrazione, chiedeva che la pronuncia sul visto e sulla registrazione dei decreti suddetti venisse deferita alla sezione di controllo. All'adunanza dell'8 maggio 1997 i rappresentanti dell'amministrazione hanno ribadito la loro tesi in ordine alla correttezza del procedimento seguito, insistendo per l'ammissione al visto dei decreti in questione. D i r i t t o In via preliminare la sezione ritiene di dover riunire l'esame dei decreti de quibus, in ragione dell'evidente connessione oggettiva. 1 - Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, sulle nomine o designazioni o proposte di nomina o designazione di competenza della Giunta regionale, del presidente della regione e degli assessori regionali, riguardanti organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, organi di controllo o giurisdizionali, escluse quelle vincolate per legge e quelle effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo, deve essere sentito il preventivo parere della commissione legislativa permanente dell'assemblea regionale siciliana per questioni istituzionali. La Giunta regionale di governo, con deliberazione n. 140 del 19 ottobre 1976, imparti' le direttive per la rigorosa applicazione della suddetta legge: in particolare, ritenne che per nomine "vincolate per legge" dovessero intendersi soltanto quelle per le quali la legge identifica direttamente i soggetti chiamati a coprire l'incarico, quelle connesse a proposte o designazioni rientranti nei poteri di altri soggetti giuridici e quelle da conferire a dipendenti dell'amministrazione regionale. I provvedimenti riferiti all'esercizio dei poteri sostitutivi andavano, invece, identificati nelle nomine di commissari ad acta e nelle nomine di commissari, scelti tra i funzionari, che conseguissero a provvedinenti di scioglimento degli ordinari organi di amministrazione degli enti. Alla stregua della suddetta direttiva l'amministrazione ha ritenuto che la nomina de qua, conferita ad un dipendente, rientrasse tra quelle "vincolate per legge" e non fosse, pertanto, necessario il parere della commissione legislativa. L'altra ipotesi di esclusione, relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi, e' nella fattispecie, insussistente in qanto la nomina del commissario straordinario non consegue ad in provvedimento di scioglimento dell'ordinario organo di amministrazione dell'istituto. 2. - In occasione dell'esame del provvedimento di nomina di dipendenti regionali nel consiglio di amministrazione dell'I.R.C.A.C. questa sezione, con deliberazione n. 78/1996, ha affermato che la nomina di dipendenti regionali rientra tra quelle vincolate per legge, con conseguente esclusione dell'obbligo di cui all'art. 1 delle legge regionale n. 35/1976, solo quando sia la stessa legge ad individuare la "carica" cui attribuire la funzione e non anche per i casi (come quello di specie) relativamente ai quali la scelta e' ad ampio spettro e puo' riguardare anche soggetti estranei all'amministrazione regionale, dal che deriva la sussistenza di un ampio potere discrezionale in capo al presidente della regione. Alla stregua di quanto sopra esposto la sezione ritiene che nella fattispecie, in presenza di un'ampia discrezionalita' nella scelta del commissiario, debba trovare applicazione il disposto dell'art. 1 della legge regionale n. 35/1976 e che, pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto acquisire il parere della competente commissione legislativa. 3. - Al contempo ritiene, pero', che la suddetta norma debba essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, al fine di accertare se l'intervento di un organo legislativo in procedimenti amministrativi sia conforme ai principi costituzionali che regolano i rapporti tra i poteri e a quello di buon andamento della pubblica amministrazione. Come e' noto, tale tipo di intervento, prima sporadico, trovo' ampia diffusione nella legislazione degli anni 1970 e seguenti a causa della particolare situazione politica interna ed internazionale e costui' il mezzo per coinvolgere le forze di opposizione nella gestione del potere esecutivo. Nell'ambito della regione siciliana, oltre le nomine sopracitate, quasi tutti i procedimenti di spesa prevedono l'acquisizione del preventivo parere delle Commissioni legislative dell'A.R.S. In questi anni molte delle relazioni che accompagnano la decisione di parifica del rendiconto generale della regione siciliana hanno riportato le perplessita' delle sezioni riunite della Corte dei conti sulla legittimita' delle norme in questione, in quanto inseriscono nelle funzioni di governo organi cui l'ordinamento costituzionale affida compiti legislativi e di controllo politico. Di volta in volta sono stati evidenziati "lo stravolgimento di livello costituzionale, poiche' l'organo di controllo politico, non solo partecipa costantemente alla funzione spettante all'esecutivo, ma, in definitiva, allorquando e' chiamato a controllare l'operato del governo, in realta' effettua un controllo su se stesso", "l'affievolimento del controllo politico, da un lato, e la deresponsabilizzazione dell'esecutivo e della burocrazia dall'altro"; "l'eccesso di momenti collegiali"; "l'inammissibile cogestione". E' inoltre di tutta evidenza il grave vulnus inferto dalla normativa in questione al principio di buon andamento dell'amministrazione, la cui attivita' dovrebbe, invece essere ispirata ai criteri di massima efficienza, efficacia ed economicita'. L'intervento dell'organo legislativo nel procedimento e' causa di notevoli ritardi nell'azione amministrativa, ritardi che hanno spesso portato alla vanificazione dell'attivita' stessa impedendo la conclusione dei procedimenti entro la scadenza dell'esercizio finanziario con conseguente impossibilita' di una valida assunzione degli impegni di spesa. La stasi nei procedimenti di nomina, in attesa del prescritto parere o fino alla formazione del silenzio assenso per scadenza dei termini ha spesso comportato l'impossibilita' di funzionamento di importanti organi amministrativi. Ne' e' a dirsi che la rilevanza del parere di cui all'art. 1 della legge n. 35/1976 sia di poco momento nell'economia del procedimento di nomina potendo essere disatteso dall'amministrazione con una adeguata motivazione. Infatti nell'ipotesi di parere negativo adottato dalla commissione legislativa con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti dove l'amministrazione intenda insistere la questione e' rimessa all'assemblea regionale che decide entro i termini previsti dal citato art. 3 della legge n. 35/1976. In sostanza piu' di una nomina previo parere si e' in presenza di una nomina di concerto, attribuendo agli organi legislativi poteri estranei a quelli previsti dalla Carta costituzionale. La fondatezza delle osservazioni sopra formulate ha di recente trovato parziale riscontro nell'adozione della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, (art. 23) con cui sono state abrogate tutte le disposizioni contenute nella legislazione regionale che prevedono l'emanazione di pareri delle commissioni legislative dell'A.R.S. nell'iter di procedimenti amministrativi concernenti programmi di spesa. Sono, pero', rimaste ferme le disposizioni che prevedono pareri in ordine a criteri generali relativi alla programmazione della spesa anche settoriale e alle nomine e designazioni. Ad avviso della sezione le suddette riserve di cui all'art. 23 non sono suffragate dai criteri di ragionevolezza e logica che dovrebbero improntare la legislazione. Ove comunque l'intervento in questione non dovesse essere ritenuto illegittimo in linea di principio, la sezione rileva la possibile esistenza di un vizio nella limitazione dell'esclusione del parere ai soli casi di nomine disposte nell'esercizio di un potere sostitutivo, correttamente individuate dalla Giunta di governo regionale, nella citata deliberazione n. 140 del 19 ottobre 1976, nella nomina di commissari ad acta e di commissari che conseguono a provvedimenti di scioglimento degli ordinari organi d'amministrazione. In tutti gli altri casi in cui il ricorso all'amministrazione straordinaria non e' attribuibile all'inerzia o all'inadempimento dell'organo sostituito, dovrebbe essere acquisito il parere della commissione ma e' di tutta evidenza che cio' contrasta con l'esigenza di immediata funzionalita' dell'organo di amministrazione straordinaria. I criteri di ragionevolezza e logica, cui devono essere improntate le leggi, imporrebbero che l'obbligo del parere venisse escluso non solo nei casi di nomine disposte nell'esercizio di un potere sostitutivo, ma in tutte le ipotesi di amministrazione straordinaria, la cui finalita' potrebbe essere vanificata dal rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge n. 35/1976. Alla luce delle suddette considerazioni la sezione ritiene che la normativa in questione contrasti con i principi costituzionali che regolano i rapporti tra poteri ed a quello di buon andamento dell'amministrazione e, in linea subordinata, che l'art. 1 sia illegittimo per non avere esteso l'esclusione dell'obbligo del parere a tutte le ipotesi di nomina di amministratori straordinari. La questione e' rilevante perche' dall'eventuale caducazione della norma, atteso che nella fattispecie non e' stato acquisito il parere, dipendera' l'esito della pronuncia sul visto e sulla registrazione dei provvedimenti in esame e non manifestamente infondata per le considerazioni sopra formulate.
P. Q. M. Per le motivazioni e con le articolazioni esposte in premesse, solleva la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 limitatamente alle parole "e alle nomine e designazioni, rientranti nella competenza del governo regionale e degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale". Ordina alla segreteria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, di notificare la presente ordinanza alla Presidenza della regione e di comunicarla al presidente della Giunta di governo della regione siciliana ed al presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Cosi' deciso in Palermo, l'8 maggio 1997. Il presidente: Chiaula 97C1018