N. 593 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 1997

                                N. 593
  Ordinanza  emessa  l'8 maggio 1997 dalla Corte dei conti, sezione di
 controllo per  la  regione  siciliana  di  Palermo  nel  procedimento
 relativo  ai  decreti nn. 248, 249, 251 e 279 del 1996 del presidente
 della regione siciliana
 Regione Sicilia - Nomine  e  designazioni  o  proposte  di  nomina  o
    designazione  di competenza della giunta regionale, del presidente
    della  regione  e   degli   assessori,   riguardanti   organi   di
    amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico,
    organi  di  controllo  o giurisdizionali, escluse quelle vincolate
    per  legge  e  quelle   effettuate   nell'esercizio   del   potere
    sostitutivo  -  Parere  preventivo  obbligatorio della commissione
    legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana  per  le
    questioni  istituzionali  -  Indebita  interferenza  di  un organo
    legislativo  in  procedimenti  amministrativi  di  competenza  del
    potere esecutivo con incidenza sul principio della separazione dei
    poteri   e  del  buon  andamento  della  p.a.  -  Omessa  espressa
    indicazione numerica dei parametri costituzionali.
 Regione Sicilia - Nomine e designazioni di  competenza  della  giunta
    regionale e degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza
    e   tutela  dell'amministrazione  regionale  -  Parere  preventivo
    obbligatorio    della    commissione    legislativa     permanente
    dell'Assemblea  regionale siciliana per le questioni istituzionali
    - Esclusione nei casi di  nomine  disposte  nell'esercizio  di  un
    potere  sostitutivo  - Mancata previsione altresi' dell'esclusione
    in tutte le ipotesi di nomina di amministrazione  straordinaria  -
    Violazione  del  principio  di  ragionevolezza  -  Omessa espressa
    indicazione numerica dei parametri costituzionali.
 (Legge regione Sicilia 20 aprile 1976, n. 35, artt.  1,  2,  3  e  4;
    legge regione Sicilia 7 marzo 1997, n. 6, art. 23, comma 1).
(GU n.39 del 24-9-1997 )
                            LA CORTE DEI CONTI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza.
                               F a t t o
   Con  i  decreti  nn.  248 dell'11 ottobre 1996, 249 dell'11 ottobre
 1996, 251 del  21  ottobre  1996  e  279  dell'8  novembre  1996,  il
 presidente della regione nominava rispettivamente il dott. Giovannino
 Sapienza  commissario  straordinario  dell'A.S.T.,  il dott. Vincenzo
 Montelione commissario straordinario dell'ESA, il dott. Luigi Giglio,
 commissario straordinario dell'ESPI, dell'E.M.S. e dell'AZASI  ed  il
 dott. Giuseppe Talamone, commissario straordinario dell'E.A.S., nelle
 more  della ricostituzione dei consigli di amministrazione e comunque
 non oltre il 31 dicembre 1996.
   L'ufficio di controllo restituiva non registrati i suddetti decreti
 rilevando  la  mancata  acquisizione  del  parere  della  commissione
 legislativa  per  le  questioni istituzionali dell'A.R.S., prescritto
 dall'art.  1 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35.
   L'amministrazione     regionale     controdeduceva,      sostenendo
 l'insussistenza  del  suddetto obbligo, atteso che i commissari erano
 stati scelti tra i funzionari regionali e che  tali  nomine  dovevano
 quindi  essere  ascritte  tra  quelle  "vincolate  per legge", giusta
 l'interpretazione dell'art.  1  della  succitata  legge  n.  35/1976,
 fornita  dalla  Giunta  di  governo  con  deliberazione n. 140 del 19
 ottobre 1976.
   Il consigliere delegato al controllo sugli  atti  della  presidenza
 della    regione    non   ritenendo   superato   il   contrasto   con
 l'amministrazione, chiedeva  che  la  pronuncia  sul  visto  e  sulla
 registrazione  dei  decreti suddetti venisse deferita alla sezione di
 controllo.
   All'adunanza    dell'8     maggio     1997     i     rappresentanti
 dell'amministrazione  hanno  ribadito  la  loro  tesi  in ordine alla
 correttezza del procedimento seguito, insistendo per l'ammissione  al
 visto dei decreti in questione.
                             D i r i t t o
   In  via preliminare la sezione ritiene di dover riunire l'esame dei
 decreti de quibus, in ragione dell'evidente connessione oggettiva.
   1 - Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 aprile  1976,  n.
 35,  sulle  nomine o designazioni o proposte di nomina o designazione
 di competenza della Giunta regionale, del presidente della regione  e
 degli  assessori  regionali,  riguardanti  organi  di amministrazione
 attiva e  di  controllo  di  enti  di  diritto  pubblico,  organi  di
 controllo  o  giurisdizionali,  escluse  quelle vincolate per legge e
 quelle effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo, deve  essere
 sentito il preventivo parere della commissione legislativa permanente
 dell'assemblea regionale siciliana per questioni istituzionali.
   La  Giunta  regionale  di  governo, con deliberazione n. 140 del 19
 ottobre 1976, imparti' le  direttive  per  la  rigorosa  applicazione
 della   suddetta  legge:  in  particolare,  ritenne  che  per  nomine
 "vincolate per legge" dovessero intendersi  soltanto  quelle  per  le
 quali  la legge identifica direttamente i soggetti chiamati a coprire
 l'incarico, quelle connesse a proposte o designazioni rientranti  nei
 poteri di altri soggetti giuridici e quelle da conferire a dipendenti
 dell'amministrazione regionale.
   I  provvedimenti  riferiti  all'esercizio  dei  poteri  sostitutivi
 andavano, invece, identificati nelle nomine di commissari ad  acta  e
 nelle   nomine   di   commissari,   scelti   tra  i  funzionari,  che
 conseguissero a provvedinenti di scioglimento degli  ordinari  organi
 di amministrazione degli enti.
   Alla stregua della suddetta direttiva l'amministrazione ha ritenuto
 che  la  nomina  de  qua,  conferita ad un dipendente, rientrasse tra
 quelle "vincolate per legge" e non  fosse,  pertanto,  necessario  il
 parere della commissione legislativa.
   L'altra  ipotesi  di  esclusione, relativa all'esercizio dei poteri
 sostitutivi, e' nella fattispecie, insussistente in qanto  la  nomina
 del  commissario  straordinario  non  consegue ad in provvedimento di
 scioglimento dell'ordinario organo di amministrazione dell'istituto.
   2. -  In  occasione  dell'esame  del  provvedimento  di  nomina  di
 dipendenti regionali nel consiglio di amministrazione dell'I.R.C.A.C.
 questa  sezione,  con  deliberazione  n. 78/1996, ha affermato che la
 nomina di dipendenti  regionali  rientra  tra  quelle  vincolate  per
 legge,  con  conseguente  esclusione  dell'obbligo  di cui all'art. 1
 delle legge regionale n. 35/1976, solo quando sia la stessa legge  ad
 individuare  la "carica" cui attribuire la funzione e non anche per i
 casi (come quello di specie) relativamente ai quali la scelta  e'  ad
 ampio   spettro   e   puo'   riguardare   anche   soggetti   estranei
 all'amministrazione regionale, dal che deriva la  sussistenza  di  un
 ampio potere discrezionale in capo al presidente della regione.
   Alla  stregua  di quanto sopra esposto la sezione ritiene che nella
 fattispecie, in presenza di un'ampia  discrezionalita'  nella  scelta
 del commissiario, debba trovare applicazione il disposto dell'art.  1
 della  legge  regionale n. 35/1976 e che, pertanto, l'amministrazione
 avrebbe dovuto  acquisire  il  parere  della  competente  commissione
 legislativa.
   3. - Al contempo ritiene, pero', che la suddetta norma debba essere
 sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, al fine di accertare
 se   l'intervento   di   un   organo   legislativo   in  procedimenti
 amministrativi sia conforme ai principi costituzionali che regolano i
 rapporti  tra  i  poteri  e a quello di buon andamento della pubblica
 amministrazione.
   Come e' noto, tale tipo  di  intervento,  prima  sporadico,  trovo'
 ampia  diffusione  nella  legislazione  degli  anni 1970 e seguenti a
 causa della particolare situazione politica interna ed internazionale
 e costui' il mezzo per coinvolgere  le  forze  di  opposizione  nella
 gestione del potere esecutivo.
   Nell'ambito  della  regione siciliana, oltre le nomine sopracitate,
 quasi tutti i procedimenti  di  spesa  prevedono  l'acquisizione  del
 preventivo parere delle Commissioni legislative dell'A.R.S.
   In  questi anni molte delle relazioni che accompagnano la decisione
 di parifica del rendiconto generale  della  regione  siciliana  hanno
 riportato le perplessita' delle sezioni riunite della Corte dei conti
 sulla  legittimita'  delle  norme in questione, in quanto inseriscono
 nelle funzioni di governo  organi  cui  l'ordinamento  costituzionale
 affida compiti legislativi e di controllo politico.
   Di  volta  in  volta  sono  stati evidenziati "lo stravolgimento di
 livello costituzionale, poiche' l'organo di controllo  politico,  non
 solo  partecipa  costantemente alla funzione spettante all'esecutivo,
 ma, in definitiva, allorquando e' chiamato  a  controllare  l'operato
 del  governo,  in  realta'  effettua  un  controllo  su  se  stesso",
 "l'affievolimento  del  controllo  politico,  da  un   lato,   e   la
 deresponsabilizzazione dell'esecutivo e della burocrazia dall'altro";
 "l'eccesso di momenti collegiali"; "l'inammissibile cogestione".
   E'  inoltre  di  tutta  evidenza  il  grave  vulnus  inferto  dalla
 normativa   in   questione   al   principio   di    buon    andamento
 dell'amministrazione,   la  cui  attivita'  dovrebbe,  invece  essere
 ispirata ai criteri di massima efficienza, efficacia ed economicita'.
   L'intervento dell'organo legislativo nel procedimento e'  causa  di
 notevoli ritardi nell'azione amministrativa, ritardi che hanno spesso
 portato   alla   vanificazione  dell'attivita'  stessa  impedendo  la
 conclusione  dei  procedimenti  entro  la   scadenza   dell'esercizio
 finanziario  con  conseguente impossibilita' di una valida assunzione
 degli impegni di spesa.
   La stasi nei procedimenti  di  nomina,  in  attesa  del  prescritto
 parere  o  fino alla formazione del silenzio assenso per scadenza dei
 termini ha spesso comportato  l'impossibilita'  di  funzionamento  di
 importanti organi amministrativi.
   Ne'  e' a dirsi che la rilevanza del parere di cui all'art. 1 della
 legge n. 35/1976 sia di poco momento nell'economia  del  procedimento
 di  nomina  potendo  essere  disatteso  dall'amministrazione  con una
 adeguata motivazione.
   Infatti nell'ipotesi di parere negativo adottato dalla  commissione
 legislativa con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti dove
 l'amministrazione   intenda   insistere   la   questione  e'  rimessa
 all'assemblea regionale che  decide  entro  i  termini  previsti  dal
 citato art. 3 della legge n. 35/1976.
   In  sostanza  piu' di una nomina previo parere si e' in presenza di
 una nomina di concerto, attribuendo agli  organi  legislativi  poteri
 estranei a quelli previsti dalla Carta costituzionale.
   La  fondatezza  delle  osservazioni  sopra  formulate ha di recente
 trovato parziale riscontro  nell'adozione  della  legge  regionale  7
 marzo  1997,  n.  6,  (art.  23) con cui sono state abrogate tutte le
 disposizioni contenute nella  legislazione  regionale  che  prevedono
 l'emanazione  di  pareri  delle  commissioni  legislative dell'A.R.S.
 nell'iter di procedimenti  amministrativi  concernenti  programmi  di
 spesa.  Sono,  pero',  rimaste  ferme  le  disposizioni che prevedono
 pareri
  in ordine a criteri  generali  relativi  alla  programmazione  della
 spesa anche settoriale e alle nomine e designazioni.
   Ad  avviso della sezione le suddette riserve di cui all'art. 23 non
 sono suffragate dai criteri di ragionevolezza e logica che dovrebbero
 improntare la legislazione.
   Ove comunque l'intervento in questione non dovesse essere  ritenuto
 illegittimo  in  linea  di  principio, la sezione rileva la possibile
 esistenza di un vizio nella limitazione dell'esclusione del parere ai
 soli casi di nomine disposte nell'esercizio di un potere sostitutivo,
 correttamente individuate dalla Giunta di  governo  regionale,  nella
 citata  deliberazione  n.  140  del  19 ottobre 1976, nella nomina di
 commissari ad acta e di commissari che conseguono a provvedimenti  di
 scioglimento degli ordinari organi d'amministrazione.
   In  tutti  gli  altri  casi  in  cui il ricorso all'amministrazione
 straordinaria non e'  attribuibile  all'inerzia  o  all'inadempimento
 dell'organo  sostituito,  dovrebbe  essere  acquisito il parere della
 commissione ma e' di tutta evidenza che cio' contrasta con l'esigenza
 di   immediata   funzionalita'   dell'organo    di    amministrazione
 straordinaria.
   I  criteri di ragionevolezza e logica, cui devono essere improntate
 le leggi, imporrebbero che l'obbligo del parere venisse  escluso  non
 solo  nei  casi  di  nomine  disposte  nell'esercizio  di  un  potere
 sostitutivo, ma in tutte le ipotesi di amministrazione straordinaria,
 la cui finalita' potrebbe essere vanificata dal rispetto dei  termini
 previsti dall'art.  3 della legge n. 35/1976.
   Alla  luce  delle suddette considerazioni la sezione ritiene che la
 normativa in questione contrasti con i  principi  costituzionali  che
 regolano  i  rapporti  tra  poteri  ed  a  quello  di  buon andamento
 dell'amministrazione e,  in  linea  subordinata,  che  l'art.  1  sia
 illegittimo per non avere esteso l'esclusione dell'obbligo del parere
 a tutte le ipotesi di nomina di amministratori straordinari.
   La  questione e' rilevante perche' dall'eventuale caducazione della
 norma, atteso che nella fattispecie non e' stato acquisito il parere,
 dipendera' l'esito della pronuncia sul visto  e  sulla  registrazione
 dei  provvedimenti  in  esame  e  non manifestamente infondata per le
 considerazioni sopra formulate.
                                P. Q. M.
   Per le motivazioni e con  le  articolazioni  esposte  in  premesse,
 solleva la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2,
 3  e  4  della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e dell'art.  23,
 comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 limitatamente  alle
 parole "e alle nomine e designazioni, rientranti nella competenza del
 governo  regionale  e  degli  enti,  aziende ed istituti sottoposti a
 vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale".
   Ordina  alla  segreteria  di  trasmettere  gli  atti   alla   Corte
 costituzionale,  di  notificare la presente ordinanza alla Presidenza
 della regione e di comunicarla al presidente della Giunta di  governo
 della  regione  siciliana  ed  al presidente dell'Assemblea regionale
 siciliana.
   Cosi' deciso in Palermo, l'8 maggio 1997.
                        Il presidente: Chiaula
 97C1018