N. 594 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 1995- 6 agosto 1997
N. 594 Ordinanza emessa il 14 luglio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 agosto 1997) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Campania, di Napoli sul ricorso proposto da De Simone Mario contro l'I.N.P.D.A.P. Previdenza ed assistenza sociale - Dipendenti degli enti locali - Riscatto dei periodi di studio universitario (nella specie: periodo di studio contemporaneo al servizio presso il comune e, pertanto, non riscattabile) - Calcolo della durata (calcolo fittizio "all'indietro") dalla data del conferimento della laurea - Mancata previsione del piu' favorevole calcolo (calcolo fittizio "in avanti") dalla data di prima immatricolazione come previsto per i dipendenti statali - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee. (R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, ultimo comma). (Cost., art. 3).(GU n.39 del 24-9-1997 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio promosso da De Simone Mario, avverso la nota n. 2722518 in data 13 novembre 1987 del Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza; Visto l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 877/civili del registro di segreteria; Visti gli altri atti e documenti di causa; Udito nella pubblica udienza del 14 luglio 1995, il consigliere relatore prof. Michael Sciascia. Ritenuto in fatto Con l'impugnata nota, il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza ha negato al ricorrente il diritto al riscatto del periodo di studi universitari relativo al corso di laurea in giurisprudenza nella considerazione che "il suddetto periodo e' interamente contemporaneo al servizio civile gia' prestato al comune di S. Anastasia". Nel ricorso il De Simone sostiene di aver diritto a riscattare il periodo dal 1 novembre 1959 (data di decorrenza del corso di laurea) al 1 aprile 1962 (giorno precedente a quello dell'assunzione in servizio) per complessivi anni 2 e mesi 5. L'amministrazione, costituitasi direttamente in giudizio, ha depositato in data 2 giugno 1995 una memoria, in cui sostiene che, ai sensi delI'art. 69 della legge 3 marzo 1938 n. 680, "il periodo di studi universitari si considera come se avesse avuto inizio il 17 novembre 1963 e termine il 16 novembre 1967. Cosi' calcolato, pero', detto periodo non puo' essere riscattato, risultando totalmente contemporane al servizio prestato dal sig. De Simone presso il comune di Sant'Anastasia dal 1 aprile 1962 al 19 settembre 1974". Il ricorrente nella successiva memoria depositata in data 27 giugno 1995, sul presupposto di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed in via subordinata ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, del r.d.-l. 3 marzo 1938 n. 680 in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto si viene a creare una difformita' rispetto ai dipendenti statali "per i quali e' riconosciuto il beneficio del riscatto della durata legale del corso di laurea con riferimento alla data di prima immatricolazione al suddetto corso". Considerato in diritto Non consentendo il chiaro tenore della disposizione in questione un'applicazione diversa da quella effettuata dall'amministrazione nel provvedimento impugnato, va senz'altro esaminata l'eccezione di costituzionalita' sollevata dal ricorrente, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 69 ultimo comma del r.d.-l. 3 marzo 1938 n. 680. Orbene la prima censura proposta dal ricorrente, sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, riguarda la discriminazione che si e' venuta a determinare tra i destinatari della disposizione di cui all'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e i destinatari della norma in attuale considerazione, tra cui e' certo da includere il De Simone. In questo senso la censura appare non manifestamente infondata; infatti il ricorrente, e tutti gli altri dipendenti degli enti locali, nel poter riscattare la durata legale del corso universitario calcolato "all'indietro" dalla data di conferimento della laurea, si trovano ingiustificatamente in una situazione deteriore rispetto ai dipendenti statali, per i quali il comma secondo dell'art. 13 cit. ha ammesso la possibilita' di riscattare il periodo di studi universitari calcolati "in avanti" con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione. Infatti, pur trattandosi di identici benefici giustificati dalle stesse circostanze per personale in servizio a favore di amministrazioni pubbliche a struttura omogenea, si e' venuta a determinare un'ingiustificata differenziazione, che oltre ad essere in se' palesemente irragionevole, pone i dipendenti degli enti locali in posizione deteriore rispetto ai loro corrispondenti nell'amministrazione dello Stato. Basti por mente alle circostanze di comune esperienza che le possibilita' di impiego presso le pubbliche amministrazioni viene ad aumentare progressivamente con il passare degli anni successivi al compimento della maggiore eta', che costituisce il presupposto obbiettivo stabilito dalla legge, e che gli studi universitari non possono essere iniziati non prima del conseguimento del diploma di scuola media superiore che avviene generalmente intorno al compimento di tale eta'. Pertanto il calcolo fittizio "in avanti" dalla data dell'inizio del primo anno accademico per la durata legale degli studi intrapresi appare piu' conveniente rispetto a quello parimenti fittizio "all'indietro" per la stessa durata, aumentando statisticamente le probabilita' di coincidenza con eventuali servizi svolti a favore di pubbliche amministrazioni e quindi il mancato computo previsto sempre dalla legge. Ed e' questo il caso del ricorrente, che si e' visto escluso dal calcolo dell'intero periodo di studi superiori, in quanto interamente coincidente con il servizio a favore del comune di Sant'Anastasia. Inoltre appare piu' logico e conforme alla realta', una considerazione del periodo di studi decorrente dal suo effettivo inizio nel limite comunque della sua durata massima e senza poter calcolare gli anni ulteriori, soggettivamente necessari alla conclusione dei medesimi con il conseguimento del relativo diploma di laurea. Per quanto riguarda poi l'altra censura proposta dal ricorrente in relazione all'art. 97 della Costituzione, essa non e' stata specificatamente motivata e comunque appare manifestamente infondata, in quanto la disposizione legislativa de qua non incide assolutamente sull'organizzazione dei pubblici uffici, ma su aspetti marginali del trattamento pensionistico del personale ad essi addetto, non aventi l'idoneita' a pregiudicare in alcun modo la struttura o il funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Pertanto la disposizione di cui all'art. 69, ultimo comma, del r.d.-l. 3 marzo 1938 n. 680 appare contrastante con l'art. 3, comma primo, della Costituzione. Le questioni sollevate, poi, appaiono rilevanti in ordine alla definizione del presente giudizio, in quanto la disposizione di legge impugnata risulta determinante per la soluzione della causa. Infatti, permanendo essa nell'ordinamento giuridico, il ricorso andrebbe rigettato nel merito.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, comma terzo, della legge 11 marzo 1953 n. 87; preliminarmente giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dell'art. 69, ultimo comma, del r.d.-l. 3 marzo 1938 n. 680; Sospende pertanto il giudizio e, riservatasi ogni altra pronuncia in rito ed in merito, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al procuratore generale della Corte dei conti, al procuratore regionale presso questa sezione giurisdizionale regionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Spese riservate al merito. Cosi' disposto in Napoli, 14 luglio 1995. Il presidente: De Rose L'estensore: Sciascia 97C1019