N. 606 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 maggio 1997

                                N. 606
  Ordinanza  emessa  il 9 maggio 1997 dal pretore di Montepulciano sul
 ricorso proposto da Carlini Erina contro l'INPS
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni   INPS   -   Rimborsi
    conseguenti  alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993
    e 240/1994 - Pagamento mediante assegnazione di  titoli  di  Stato
    sulla  base  di  elenchi  a  cura  dell'ente  -  Esclusione  degli
    interessi e della rivalutazione monetaria - Estinzione dei giudizi
    pendenti alla data di entrata in vigore della normativa  impugnata
    -  Incidenza sul principio di eguaglianza, sul diritto di azione e
    sulla garanzia previdenziale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 (Cost., art. 3, 24 e 38).
(GU n.39 del 24-9-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  promossa  da
 Carlini  Erina  contro  l'I.N.P.S  di  Siena,  sciogliendo la riserva
 formulata all'udienza del 23 aprile 1997, osserva:  la  questione  di
 legittimita'   sollevata   dalla  difesa  di  parte  ricorrente  deve
 ritenersi, rilevante e non manifestamente infondata.
   La rilevanza della medesima ai fini della  decisione  del  presente
 giudizio  e'  evidente,  trattandosi di norma, quella di cui all'art.
 1, commi 181 e 182 e  183,  legge  n.  662/1996,  che  se  applicata,
 determinerebbe  l'estinzione  della  presente  controversia incidendo
 direttamente  sul  diritto  soggettivo  fatto  valere  nel   presente
 giudizio.
   Per  quanto attiene alla non manifesta infondatezza devesi rilevare
 come le disposizioni di cui trattasi - che  prevedono  a  favore  del
 pensionato il pagamento delle somme maturate al 31 dicembre 1995, per
 effetto delle sentenze della Corte costituzionale la cui applicazione
 e'  invocata  nel  presente  giudizio,  in  sei annualita' a mezzo di
 titoli di Stato, senza decorrenza di interessi e   rivalutazione  con
 estinzione  di ufficio dei procedimenti pendenti con spese compensate
 - appaiono in  possibile  contrasto  con  i  principi  costituzionali
 sanciti agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.
   Le  disposizioni, in commento, invero, sembrano ledere il principio
 di  eguaglianza  dei  cittadini,  operando  una  discriminazione   di
 convenienza finanziaria dello Stato, tra coloro che hanno ottenuto un
 riconoscimento giurisdizionale irrevocabile al loro diritto e coloro,
 per  i  quali tale riconoscimento, per motivi indipendenti dalla loro
 volonta', e' ancora in itinere; penalizzando questi  ultimi  al  solo
 fine di limitare l'erogazione pubblica.
   Anche  i  principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 38 possono
 fondatamente ritenersi  violati,  laddove  nella  applicazione  della
 suddetta  disciplina  si  limiti  la liberta' di agire in giudizio di
 ogni cittadino per la tutela dei propri diritti, andando ad  incidere
 negativamente  su  posizioni  di  pensionati  deboli  economicamente,
 ponendo  in  pericolo  la  provvista  di  mezzi  necessari   per   la
 sopravvivenza.
   In  sostanza,  lo  Stato,  parte in causa dei giudizi de quibus, ha
 dettato  una   disciplina   legislativa   diretta   a   bloccare   il
 riconoscimento    giurisdizionale    dei    diritti    reiteratamente
 riconosciuti dalla sentenza della Corte costituzionale,  impegnandosi
 ad  assolvere solo in parte l'obbligo su di esso incombente e sancito
 dalle  medesime  sentenze,  dettando,  di  converso,  una  disciplina
 penalizzante  per  quei  pensionati che hanno ancora in corso la loro
 vertenza.
   Cio' posto e ritenendo  equo  rimettere  la  questione  alla  Corte
 costituzionale  circa  la  legittimita' costituzionale delle norme di
 cui trattasi.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della  legge  11  marzo  1953  n.  87  dichiara  la
 rilevanza   e  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  1  della  legge  n.  662/1996,
 commi  181,  182,  183,  in  relazione  agli  artt.  3, 24 e 38 della
 Costituzione;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza  sia  notificata,  a  cura  della
 cancelleria,  alle  parti  in  causa, al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento;
   Sospende il presente giudizio.
     Montepulciano, addi' 9 maggio 1997
                        Il pretore: Martuscelli
 97C1031