N. 609 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 settembre 1996- 12 agosto 1997
N. 609 Ordinanza emessa il 28 settembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 agosto 1997) dal pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Brucia Baldassarre e comune di Lucca Notificazione - Notificazioni a mezzo posta - Assenza del destinatario o rifiuto delle persone abilitate a ricevere il piego - Notizia dell'avviso di deposito dell'atto presso un pubblico ufficio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, come disposto dall'art. 140 del cod. proc. civ. - Mancata previsione - Disparita' di trattamento con incidenza sul diritto di difesa. (Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, commi secondo, terzo e quarto). (Cost., art. 3 e 24).(GU n.39 del 24-9-1997 )
IL VICE PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; Rilevato che il ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto la raccomandata a.r. contenente la contestazione della infrazione al C.d.S., ne' altro avviso (e cioe' nemmeno l'avviso previsto dal secondo comma dell'art. 8, legge n. 890/1982); che tale norma prescrive che, lasciato l'avviso e trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego e' stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso sia datato e sottoscritto dall'impiegato, e subito restituito al mittente con l'indicazione "non ritirato"; che il quarto comma dell'art. 8, legge n. 890/1982 dispone quindi che la notificazione si abbia per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di deposito; che l'art. 140 c.p.p., avente epigrafe "irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia", dispone che l'ufficiale giudiziario depositi la copia nella casa comunale ove la notifica deve eseguirsi, affigga avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dia notizia "per raccomandata con avviso di ricevimento"; che risultano evidenti le diverse attivita' per la effettuazione delle due ipotesi di notificazione (quella regolata dall'art. 8, legge n. 890/1982, e quella disciplinata nell'art. 140 c.p.c.), uguale invece essendo, nelle due norme, il presupposto di fatto disciplinato, e consistente, nell'uno come nell'altro caso, nel rifiuto del destinatario (citato, quanto all'art. 140 c.p.c., nell'epigrafe della norma, e nell'art. 8, legge n. 890/1982, nel verbo che indica il contegno della persona); che tale diversa regolamentazione (e nulla rilevando, a parere dello scrivente, il fatto che l'art. 140 c.p.c. disciplini un caso di notifica a mani, mentre l'art. 8, legge n. 890/1982 un caso di notifica a mezzo del servizio postale) si appalesa priva di ogni ragione logica, e quindi ingiusta, non essendo altrimenti giustificabile che il notificatario ex art. 140 c.p.c., oltre all'avviso presso l'abitazione o l'ufficio o l'azienda, riceve, per raccomandata a.r., notizia, non essendo invece tale ulteriore attivita' prevista nella procedura di cui all'art. 8, legge n. 890/1982, secondo comma; che tutte le attivita' previste a carico dell'agente postale non possano ritenersi equipollenti alla notizia per raccomandata a.r. (prevista nell'art. 140 c.p.c. a favore del notificatario), in quanto si svolgono al di fuori della sfera del medesimo; che il notificatario ex art. 8 legge n. 890/1982 nulla puo' verificare in quanto compiuto dall'agente postale (il cui avviso ben puo', anche accidentalmente, non giungere a conoscenza del destinatario), mentre la raccomandata a.r., prevista dall'art. 140 c.p.c. dopo l'affissione dell'avviso, e' traccia sempre verificabile di una attivita' a favore del notificatario della quale questi, anche a posteriori, puo' avere riscontro; che il diverso trattamento riservato ai notificatarii ex art. 140 c.p.c. e a quelli ex art. 8, legge n. 890/1982 (il cui presupposto, invece, identico, e' la impossibilita' materiale di consegnare a mani del destinatario l'atto), determina una palese discriminazione dei secondi rispetto ai primi; che il disposto di cui all'art. 8, legge n. 890/1982, secondo, terzo e quarto comma, appare lesivo nei precetti fondamentali di cui gli artt. 3 e 24 Cost., primo e secondo comma, comprimendo, ingiustificatamente, il diritto di difesa di soggetti che si trovano in situazioni identiche rispetto a coloro che, invece, possano beneficiare della procedura prevista dall'art. 140 c.p.c.; che si ritiene pertanto di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, legge n. 890/1982, secondo, terzo e quarto comma, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il destinatario, dopo l'avviso lasciato alla sua abitazione o ufficio o azienda, riceva notizia di tale attivita' per raccomandata a.r., cosi' come previsto dall'art. 140 c.p.c.; che appare altresi' evidente la rilevanza della questione qui sollevata, dalla cui risoluzione dipende la decisione della lite (in assenza della notifica compiuta validamente nel termine di legge rispetto al di' della contestata infrazione, infatti, verrebbe meno la potesta' impositiva della p.a., verso la quale il ricorrente ha fatto opposizione);
P. Q. M. Visti gli artt. 3 e 24 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 57, sospende il presente giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio pro-tempore, e che la comunichi ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Lucca, addi' 28 settembre 1996 Il v. pretore: (firma illeggibile) 97C1034