N. 616 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1997

                                N. 616
  Ordinanza emessa il 24 giugno 1997  dal  tribunale  di  Vicenza  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  la  Cassa rurale ed artigiana di
 Brendola-credito cooperativo e il fallimento Santaca' Claudio
 Fallimento - Giudizio di opposizione allo stato passivo  -  Attivita'
    istruttoria  - Prevista competenza dello stesso giudice delegato -
    Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del  diritto  di
    difesa  -  Riferimento  ai  principi  affermati nelle sentenze nn.
    432/1995, 439/1993 e 453/1994 della Corte costituzionale  in  tema
    di incompatibilita' nel processo penale.
 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 99).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.40 del 1-10-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa civile di primo
 grado iscritta a ruolo il  2  ottobre  1995  al  n.  2482  r.g.  1995
 promossa con ricorso da Cassa rurale ed artigiana di Brendola credito
 cooperativo  s.c.  a r.l., in persona del suo presidente pro-tempore,
 rappresentato e difeso in causa, per mandato a margine  del  ricorso,
 dall'avv.  Mario  Rigoni di Vicenza, nello studio del quale ha eletto
 domicilio, attore/ricorrente; contro fallimento Santaca' Claudio,  in
 persona del curatore, dott.  P. Marchioro di Vicenza, rappresentato e
 difeso in causa, per mandato a margine della comparsa di costituzione
 risposta,  dall'avv.  S. Meneguzzo di Vicenza, nello studio del quale
 ha eletto domicilio, convenuto.
   Oggetto: opposizione allo stato passivo.
   Ritenuto:
     che nella causa in epigrafe  specificata  ed  avente  ad  oggetto
 l'opposizione   allo  stato  passivo  fallimentare  da  parte  di  un
 creditore,  questo   ha   sollevato   eccezione   di   illegittimita'
 costituzionale  della  disposizione  di cui all'art. 99 l.f., laddove
 consente al giudice delegato al fallimento di svolgere le funzioni di
 giudice istruttore della causa di opposizione allo stato passivo;
     che la questione appare rilevante, trattandosi di giudizio avente
 ad oggetto l'opposizione allo stato passivo svolta da un creditore;
     che la questione appare anche non manifestamente  infondata  alla
 luce  del  disposto  di  cui agli artt. 3 e 24 Cost. e delle rationes
 decidendi che hanno condotto il giudice  delle  leggi  ha  dichiarare
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p. laddove
 non  prevede che non possa partecipare: al giudizio dibattimentale il
 g.i.p.  che  abbia  applicato  una  misura  cautelare  personale  nei
 confronti  dell'imputato  (sentenza  n.  432  del  1995); al giudizio
 abbreviato il g.i.p. che abbia rigettato la richiesta di applicazione
 della pena concordata (sentenza n. 439 del  1993);  al  giudizio  del
 g.i.p.  il quale abbia rigettato la domanda di oblazione (sentenza n.
 453  del  1994),  trattandosi  di orientamenti che, mutatis mutandis,
 potrebbero trovare applicazione  anche  con  riferimento  al  giudice
 delegato che abbia provveduto sull'istanza di un creditore in sede di
 verificazione  dei  crediti  e  che  si trovi successivamente a dover
 decidere della opposizione formulata ai sensi dell'art. 98 l.f.
                               P. Q. M.
   Sospende il giudizio;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
   Ordina  alla  cancelleria  di  procedere  alla  notificazione della
 presente ordinanza alle parti in causa e al presidente del  Consiglio
 dei Ministri, nonche' ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Vicenza, addi' 24 giugno 1997
                        Il presidente: Bertotti
 97C1041