N. 616 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1997
N. 616 Ordinanza emessa il 24 giugno 1997 dal tribunale di Vicenza nel procedimento civile vertente tra la Cassa rurale ed artigiana di Brendola-credito cooperativo e il fallimento Santaca' Claudio Fallimento - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Attivita' istruttoria - Prevista competenza dello stesso giudice delegato - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Riferimento ai principi affermati nelle sentenze nn. 432/1995, 439/1993 e 453/1994 della Corte costituzionale in tema di incompatibilita' nel processo penale. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 99). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.40 del 1-10-1997 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo il 2 ottobre 1995 al n. 2482 r.g. 1995 promossa con ricorso da Cassa rurale ed artigiana di Brendola credito cooperativo s.c. a r.l., in persona del suo presidente pro-tempore, rappresentato e difeso in causa, per mandato a margine del ricorso, dall'avv. Mario Rigoni di Vicenza, nello studio del quale ha eletto domicilio, attore/ricorrente; contro fallimento Santaca' Claudio, in persona del curatore, dott. P. Marchioro di Vicenza, rappresentato e difeso in causa, per mandato a margine della comparsa di costituzione risposta, dall'avv. S. Meneguzzo di Vicenza, nello studio del quale ha eletto domicilio, convenuto. Oggetto: opposizione allo stato passivo. Ritenuto: che nella causa in epigrafe specificata ed avente ad oggetto l'opposizione allo stato passivo fallimentare da parte di un creditore, questo ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 99 l.f., laddove consente al giudice delegato al fallimento di svolgere le funzioni di giudice istruttore della causa di opposizione allo stato passivo; che la questione appare rilevante, trattandosi di giudizio avente ad oggetto l'opposizione allo stato passivo svolta da un creditore; che la questione appare anche non manifestamente infondata alla luce del disposto di cui agli artt. 3 e 24 Cost. e delle rationes decidendi che hanno condotto il giudice delle leggi ha dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p. laddove non prevede che non possa partecipare: al giudizio dibattimentale il g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato (sentenza n. 432 del 1995); al giudizio abbreviato il g.i.p. che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata (sentenza n. 439 del 1993); al giudizio del g.i.p. il quale abbia rigettato la domanda di oblazione (sentenza n. 453 del 1994), trattandosi di orientamenti che, mutatis mutandis, potrebbero trovare applicazione anche con riferimento al giudice delegato che abbia provveduto sull'istanza di un creditore in sede di verificazione dei crediti e che si trovi successivamente a dover decidere della opposizione formulata ai sensi dell'art. 98 l.f.
P. Q. M. Sospende il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla cancelleria di procedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa e al presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Vicenza, addi' 24 giugno 1997 Il presidente: Bertotti 97C1041