N. 642 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio - 2 settembre 1997
N. 642 Ordinanza emessa il 13 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 settembre 1997) dal tribunale di Foggia nel procedimento penale a carico di Saracino Giuseppe Processo penale - Dibattimento - Giudice che, a seguito di separazione dei procedimenti, abbia emesso sentenza di applicazione di pena nei confronti di un coimputato concorrente nello stesso reato - Incompatibilita' a giudicare gli altri coimputati nella medesima fattispecie concorsuale - Omessa previsione - Disparita' di trattamento - Violazione del principio del giudice naturale - Richiamo alla sentenza n. 371/1996 della Corte costituzionale. (C.C.P. 1988, art. 34, comma 2). (Cost. artt. 3 2 25).(GU n.40 del 1-10-1997 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 430/1994 r.g.trib. a carico di Saracino Giuseppe imputato dei reati di cui agli artt. 81-110-628, comma I, Il, e III, n. 1, c.p. e 110 c.p.- 4 Lg.n. 110/1975; Rilevato; che nel processo erano imputate due persone, ridotte ad una a seguito della separazione dei processi disposta a carico di Bernardi Ermenegildo per effetto della scelta procedurale da costui compiuta con la richiesta di pena ex artt. 444 e ss. c.p.p. (cfr. proc. n. 109/1995 r.g. trib. e sentenza n. 92/1995); che all'odierna udienza il tribunale ha proposto d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede la incompatibilita' per il giudice del dibattimento che, a seguito di separazione di processi, abbia pronunciato, o concorso a pronunciare, sentenza nei confronti di uno o piu' imputati, a giudicare gli altri coimputati nella medesima fattispecie concorsuale; Sentite le parti; Preso atto: che con la sentenza n. 371 del 2 novembre 1996 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato sia gia' stata comunque valutata; che, come precisato nell'ambito della stessa pronuncia, il principio del giusto processo ha un'operativita' che "trascende, a ben vedere, la particolare struttura dei reati a concorso necessario e abbraccia in un medesimo giudizio di disvalore tutte le ipotesi in cui il giudice, nella sentenza che definisce il processo, abbia incidentalmente espresso valutazioni di merito in ordine alla responsabilita' penale di un terzo non imputato in quel processo"; che tale principio e' stato specificamente dettato anche per l'ipotesi in cui il compimento di dette valutazioni non fosse stato necessario o fosse stato addirittura illegittimo; Considerato: che in presenza di situazioni sostanziali e processuali identiche, l'imputato riceverebbe una disparita' di trattamento sostanziale, sotto il profilo della valutazione di merito delle decisioni che lo riguardano (con riferimento al principio del "giusto processo" piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale), a seconda che il giudicante - nell'ambito del precedente giudizio a carico di coimputato - abbia o meno espresso le valutazioni di merito eventualmente formulate pure in ordine alla sua responsabilita'; che pertanto puo' dubitarsi del contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. cosi' come formulato a seguito della pronuncia n. 371/1996, nella parte in cui raccorda esclusivamente all'esplicita valutazione di merito della posizione del terzo - e non gia' alla mera possibilita' che detta valutazione, anche se non esposta, possa essere stata compiuta -, l'incompatibilita' del giudice a partecipare al successivo giudizio a carico del terzo; che in presenza di situazioni sostanziali e processuali identiche, l'imputato potrebbe avere diverso giudice naturale, a seconda che il giudicante abbia o meno scelto di compiere valutazioni inerenti alla sua responsabilita' penale nel procedimento a carico di coimputati; che pertanto, puo' dubitarsi anche del contrasto con l'art. 25 della Carta costituzionale della attuale formulazione dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui consente l'operativita' di criteri per la determinazione del giudicante legati a condotte occasionali, e finanche illegittime, da parte di singoli giudici; che, per le suddette considerazioni, la prospettata questione di legittimita' costituzionale non appare manifestamente infondata ed appare sicuramente rilevante, posto che nell'eventualita' di un suo accoglimento da parte della Corte costituzionale, ricorrerebbe l'incompatibilita' di questo collegio a giudicare l'altro imputato di una fattispecie concorsuale per la quale e' stata gia' pronunciata sentenza a carico di altra persona; Ritenuto che in applicazione dell'art. 23 della legge 87 dell'11 marzo 1953, occorre sospendere il processo n. 430/1994 r.g. Trib. a carico di Saracino Giuseppe cui si riferisce ed ha rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata;
P. T. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' per il giudice del dibattimento che, a seguito di separazione di processi, abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di uno o piu' imputati di reato concorsuale, a giudicare gli altri coimputati della medesima fattispecie concorsuale; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso a carico di Saracino Giuseppe nell'ambito del procedimento penale n. 430/1994 r.g. trib.; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Foggia, addi' 7 febbraio 1997 Il presidente: De Palma I giudici: Protano-Di Taranto 97C1074