N. 646 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 1997

                                N. 646
  Ordinanza  emessa  il  2  maggio 1997 dal pretore di Bergamo sezione
 distaccata di Grumello del Monte nel procedimento penale a carico  di
 Plebani Fabrizio
 Reati  e pene - Reati previdenziali - Omesso versamento di contributi
    da parte del datore di lavoro - Possibilita'  di  provvedere  alla
    regolarizzazione  contributiva  al  fine  di estinguere il reato -
    Esclusione  per  il  soggetto  che  abbia   perso   la   capacita'
    patrimoniale   o   la   rappresentanza   della  persona  giuridica
    inadempiente (a causa di fallimento, avvicendamento nelle  cariche
    sociali,   liquidazione   della   societa')  -  Irragionevoleza  -
    Disparita'  di  trattamento  rispetto  all'imputato  in  bonis   o
    attualmente  legale  rappresentante  - Lesione del principio della
    personalita' della responsabilita' penale.
 (D.-L. 24 settembre 1996, n. 409, recte: 499, art. 3).
 (Cost., artt. 3 e 27, comma primo).
(GU n.41 del 8-10-1997 )
                              IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva assunta all'udienza  dibattimentale  del  22
 aprile 1997, osserva quanto segue.
   Plebani  Fabrizio  e' stato citato a giudizio dal g.i.p. in seguito
 all'opposizione proposta avverso il  decreto  penale,  emesso  il  28
 maggio  1996,  di condanna alla sanzione pecuniaria di lire 1.800.000
 di multa (cosi' sostituita ex art. 53 legge n. 689/1981  la  pena  di
 ventiquattro giorni di reclusione) per il reato di cui agli artt.  81
 c.p. e 37 legge n. 689/1981.
   Preliminarmente    all'apertura    del   dibattimento   la   difesa
 dell'imputato ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3
 del d.-l.  28 marzo 1996 n. 166 (reiterato piu' volte da  ultimo  col
 d.-l.  28  marzo 1997 n. 79) nella parte in cui non consente che alla
 regolarizzazione contributiva possano provvedere anche i soggetti che
 per  qualunque  motivo  (fallimento,  avvicendamento  nelle   cariche
 sociali,  liquidazione  della  societa')  abbiano  perso la capacita'
 patrimoniale o la rappresentanza della persona giuridica.
   La questione deve ritenersi non manifestamente infondata.
   E invero secondo la norma denunciata i soggetti sopra indicati  non
 hanno  la  possibilita'  di  sanare  le irregolarita' commesse quando
 potevano disporre liberamente del loro patrimonio ovvero  rivestivano
 la  carica  di  legali  rappresentanti  della societa' e pertanto non
 possono estinguere i reati connessi alle predette irregolarita'.
   Di qui il contrasto della normativa denunciata in primo  luogo  col
 principio  della  personalita'  della  responsabilita' penale sancito
 dall'art. 27, comma primo della  Costituzione,  dal  momento  che  la
 possibilita' di essere prosciolto da un reato viene a dipendere dalla
 scelta  discrezionale  di  un  terzo  (curatore  fallimentare, legale
 rappresentante della societa' subentrato all'imputato).
   Inoltre la norma denunciata appare in contrasto  col  principio  di
 uguaglianza  di  cui all'art. 3 Cost. poiche' determina una posizione
 deteriore per l'imputato fallito non piu'  legale  rappresentante  di
 una  societa'  rispetto  alla  posizione  dell'imputato  in  bonis  o
 attualmente legale rappresentante.  Tale  disparita'  di  trattamento
 appare  irragionevole  perche'  collegata  a  circostanze,  quali  il
 fallimento della  societa'  o  la  perdita  della  carica  di  legale
 rappresentante della societa', del tutto irrilevanti sotto il profilo
 penalistico.
   Si   consideri,   sotto   il  profilo  dell'irragionevolezza  della
 normativa denunciata, che in materia fiscale l'art. 57, comma  sesto,
 della  legge  31  dicembre  1991  n.  413  consente  di presentare la
 dichiarazione integrativa e di effettuare i relativi pagamenti  anche
 a  "coloro  che  alla  data  del  30  settembre  1991  hanno perso la
 rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente".
   Inoltre la questione di illegittimita' costituzionale che ci occupa
 appare rilevante ai fini della decisione dal  momento  che  la  norma
 denunciata    non    consente   all'imputato   di   provvedere   alla
 regolarizzazione  contributiva  estinguendo  in  tal  modo  il  reato
 ascrittogli.
                               P. Q. M.
   Dichiara  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 24 settembre 1996 n.  409  nella
 parte  in  cui  non  consente  che alla regolarizzazione contributiva
 possano provvedere anche i soggetti che per qualunque motivo  abbiano
 perso  la  capacita'  patrimoniale  o la rappresentanza delle persona
 giuridica inadempiente, per contrasto con gli  artt.  3  e  27  della
 Costituzione;
   Sospende  il  processo in corso, dispone la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale e ordina  che  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  a  cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.
     Grumello del Monte, addi' 2 maggio 1997
                          Il pretore: Gaballo
 97C1078