N. 658 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 1997

                                N. 658
  Ordinanza emessa il 10 aprile 1997 dalla  Corte  di  cassazione  sul
 ricorso proposto dalla Cosme Soc. coop. a r.l. contro l'INPS
 Previdenza  e  assistenza  sociale - Contributi da versare all'INPS -
    Imprese artigiane - Natura costitutiva, nelle regioni  e  province
    ad  autonomia speciale, dell'iscrizione dell'impresa artigiana nei
    relativi albi - Disparita' di trattamento di situazioni  omogenee,
    a seconda della dislocazione territoriale delle imprese - Indebita
    legiferazione  delle  regioni in materia riservata alla competenza
    statale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale  n,
    336/1989.
 (Legge  8  agosto 1985, n. 443, art, 13, comma sesto, primo e secondo
    periodo).
 (Cost., artt. 3, 38 e 116).
(GU n.41 del 8-10-1997 )
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  sul  ricorso  proposto  dalla
 Cosme  Soc.  coop.  a  r.l.,  in  persona  del legale rappresentante,
 elett.te dom.ta in Roma, via B. Tortolini n.  34,  presso  lo  studio
 dell'avv.    Nicolo'  Paoletti,  che  unitamente  all'avv. Alessandra
 Pascolo la rappresenta e difende per procura speciale a  margine  del
 ricorso per cassazione, ricorrente, contro l'Istituto nazionale della
 previdenza  sociale  - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante
 pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, via della Frezza n. 17,  presso
 l'avvocatura  centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso
 dagli  avvocati  Aldo  Bartoli  e  Leonardo  Lironcurti  per  procura
 speciale   in   calce   al   controricorso,   controricorrente,   per
 l'annullamento della sentenza del tribunale di Udine n. 1058  del  16
 ottobre 1993 (r.g. n. 3391/93);
   Udita  nell'udienza  del  10  aprile  1997 la relazione della causa
 svolta dal consigliere relatore dott. Giovanni Prestipino;
   Sentito il p.m., nella persona dell'avvocato generale dott. Antonio
 Leo,  che  ha  chiesto  la  rimessione  della  questione  alla  Corte
 costituzionale e in subordine il rigetto del ricorso;
   Letto  il  ricorso per cassazione proposto dalla s.r.l. Cooperativa
 Cosme avverso la sentenza emessa il 16 ottobre 1993, con la quale  il
 tribunale    di   Udine,   nel   pronunciare   sull'appello   dedotto
 dall'Istituto nazionale della previdenza sociale avverso la  sentenza
 emessa   dal   pretore  della  stessa  citta',  ha  ritenuto  che  la
 Cooperativa, essendo costituita nella forma di societa' di  capitali,
 a  norma  dell'art.    3,  secondo  comma,  della  legge  quadro  per
 l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443, non potesse essere compresa  fra
 le  imprese  artigiane  e  non  potesse, per conseguenza, ottenere, a
 decorrere  dall'11  novembre  1986,  le   agevolazioni   contributive
 previste  dalla  normativa  dettata in materia previdenziale per tale
 tipo di imprese;
   Letti il controricorso e la memoria depositati dall'INPS;
    Il seguito del testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 657/1997).
 97C1093