N. 659 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 1997

                                N. 659
  Ordinanza emessa il 18 giugno  1997  dal  pretore  di  Verbania  nel
 procedimento penale a carico di Kiss Gunter Hans Ludwing
 Processo   penale   -  Rinvio  o  sospensione  del  dibattimento  per
    astensione degli avvocati dall'attivita' di udienza per adesione a
    protesta di categoria - Sospensione del corso della prescrizione -
    Mancata previsione -  Lesione  del  principio  di  buon  andamento
    dell'amministrazione della giustizia - Violazione del principio di
    obbligatorieta' dell'azione penale - Disparita' di trattamento tra
    imputati    - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n.
    114/1994.
 (C.P.P. 1988, art. 486, in relazione  al  codice  penale,  art.  159,
    comma 1).
 (Cost., artt. 3, 97 e 112).
(GU n.41 del 8-10-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza (ex. art. 23 legge 11 marzo
 1953, n. 87), nel procedimento penale 362/A/95 nei confronti di  Kiss
 Gunter   Hans  Ludwig  nato  a  Monaco  il  12  gennaio  1942  elett.
 domiciliato presso l'avv. Celestino Brocca del foro di  Verbania  che
 lo  difende  unitamente  all'avv.  Carlo  Taormina  del foro di Roma,
 imputato del reato di cui all'art. 595 c.p. accertato in Lesa  il  15
 settembre 1992;
   Rilevato  che nel procedimento suindicato all'udienza del 18 giugno
 1997  i  difensori  dell'imputato   hanno   dichiarato   di   aderire
 all'astensione  collettiva  dall'attivita' giudiziaria da parte degli
 esercenti la professione forense proclamata su scala nazionale;
   Osservato  che,  in  relazione  a  tale  astensione,  da  ritenersi
 legittima  in  relazione  alle  procedure  ed  alle  forme esplicate,
 discende necessariamente il rinvio del dibattimento;
   Rilevato che l'astensione collettiva degli esercenti la professione
 forense, in mancanza di adeguate previsioni, come gia' rilevato dalla
 stessa Corte costituzionale con la sentenza 31  marzo  1994  n.  114,
 confligge con interessi costituzionalmente protetti;
   Osservato    infatti    che,    a   prescindere   dalle   auspicate
 regolamentazioni delle forme, delle  modalita'  e  della  durata,  ad
 avviso  di  questo  pretore  risulta  di sospetta incostituzionalita'
 l'art. 486 c.p.p., in relazione  all'art.  159,  primo  comma,  c.p.,
 nella  parte  in  cui  non  prevede  fra  i  casi  di sospensione del
 procedimento da cui discende la  sospensione  della  prescrizione  il
 rinvio o la sospensione del dibattimento cagionato dalla adesione dei
 difensori alla astensione collettiva;
   Ritenuto che, ad avviso di questo pretore, tale normativa contrasta
 con  gli  artt.  97 e 112 della Costituzione atteso che pregiudica la
 funzionalita'    dell'attivita'    giurisdizionale     ed     insidia
 conseguentemente    la   effettiva   tutela   della   obbligatorieta'
 dell'azione  penale,  consentendo  alla  decisione   di   una   parte
 processuale,  per  motivi  estranei  al  processo,  di  differire  la
 celebrazione dei processi con grave guasto dell'organizzazione  degli
 uffici  sia  quando  vi  sia  un  immediata  necessita' di evitare il
 termine prescrizionale (in ragione dell'inevitabile  differimento  di
 altri  procedimenti  gia' fissati) sia quando la scadenza del termine
 non e' immediata; ed invero in ogni caso  "si  consuma  tempo"  prima
 della  celebrazione  o  della  prosecuzione  del dibattimento e si fa
 dipendere il conseguente "accorciamento" dei  tempi  di  prescrizione
 dalla  scelta  volontaria  di  una  parte  che istituzionalmente deve
 garantire gli interessi dell'imputato;
   Ritenuto che conseguenzialmente la normativa  contrasta  anche  con
 l'art.   3   Cost.   atteso  che  da  una  parte  e'  intrinsecamente
 irragionevole e, dall'altra consente, per i motivi suddetti, che  per
 imputati  di  medesimi  reati  l'attivita'  giurisdizionale  abbia in
 concreto tempi  diversi  a  disposizione  per  accertare  l'eventuale
 responsabilita' penale dei medesimi;
   Ritenuto  che  le  questioni  che  si  sollevano  siano  in re ipsa
 rilevanti, dovendo una eventuale sospensione  essere  preventivamente
 dichiarata  dal  giudice  ed  in ogni caso involgendo una sospensione
 della prescrizione profili sostanziali che non potrebbero,  in  alcun
 caso essere recuperati retroattivamente;
   Ritenuto  pertanto  rilevante  e  non  manifestamente  infondata la
 questione di legittimita' costituzionale sopra esplicata.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante per  il  processo
 in  corso  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486
 c.p.p., in relazione all'art. 159, primo comma, c.p., nella parte  in
 cui  non  prevede  fra  i casi di sospensione del procedimento da cui
 discende la sospensione della prescrizione il rinvio o la sospensione
 del  dibattimento  cagionato  dalla  adesione  dei   difensori   alla
 astensione collettiva, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 112;
   Dispone  la  trasmissione degli atti del presente procedimento alla
 Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;
   Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza  al
 Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, della Camera dei deputati e
 del Senato della Repubblica.
    Verbania, addi' 18 giugno 1997
                           Il pretore: Terzi
 97C1094