N. 58 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 settembre 1997

                                 N. 58
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria  il  19  settembre  1997  (della  provincia  autonoma  di
 Bolzano)
 Sanita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  in  materia di attivita'
    libero-professionale  della  dirigenza  sanitaria   del   Servizio
    sanitario   nazionale   -   Individuazione  delle  caratteristiche
    dell'attivita'   e   disciplina   dell'opzione   tra   professione
    intramuraria  ed  extramuraria  -  Emanazione  di  linee guida per
    l'organizzazione  dell'attivita'  intramuraria  Adozione  mediante
    decreti  del Ministro della sanita' - Ampliamento del numero delle
    disposizioni concernenti la sanita' pubblica, di cui alla legge n.
    662 del 1996, applicabili alla  provincia  di  Bolzano  -  Lesione
    delle  competenze  statutarie della provincia stessa in materia di
    igiene,  sanita',  stato  giuridico  ed  economico  del  personale
    addetto,  nonche'  in  materia  di  ordinamento degli uffici e del
    personale - Violazione dei limiti posti all'attivita' di indirizzo
    e coordinamento statale nei confronti delle province autonome.
 (D.-L. 20 giugno 1997, n. 175, artt. 1, 2 e 4, convertito in legge  7
    agosto 1997, n. 272).
 (Statuto  Trentino-Alto  Adige,  artt.  8,  n. 1, 9, n. 10 16, e 107;
    d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R.  26  gennaio  1980,  n.  197;
    d.lgs.  16 marzo 1992, nn. 267 e 266).
(GU n.42 del 15-10-1997 )
   Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente  della   Giunta   provinciale   pro-tempore   dott.   Luis
 Durnwalder,  giusta  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 4381
 dell'8 settembre  1997,  rappresentata  e  difesa,  tanto  unitamente
 quanto  disgiuntamente,  in  virtu'  di procura speciale 11 settembre
 1997, autenticata dal segretario della Giunta avv. Adolf Auckenthaler
 (rep. n. 18526), dagli avv.ti proff.ri Roland Riz e Sergio  Panunzio,
 presso  il  qua|'ultimo  e' elettivamente domiciliata in Roma, Piazza
 Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  in
 persona  del Presidente del Consiglio in carica; per la dichiarazione
 di incostituzionalita' degli artt. 1, 2 e 4 del d.-l. 20 giugno 1997,
 n.   175,   "Disposizioni   urgenti   in   materia    di    attivita'
 libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario
 nazionale",  convertito  in  legge,  senza modificazioni, con legge 7
 agosto 1997, n. 272.
                               F a t t o
   1. - In base allo Statuto speciale  per  la  regione  Trentino-Alto
 Adige  (d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670)  la provincia autonoma di
 Bolzano  e'  titolare   di   competenza   primaria   legislativa   ed
 amministrativa (artt. 8, n. 1 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 610) in
 materia  di  ordinamento  degli uffici provinciali e del personale ad
 essi addetto.
   La  provincia  autonoma  di  Bolzano  e',  inoltre,   titolare   di
 competenza  concorrente, legislativa ed amministrativa, in materia di
 igiene e sanita' (artt. 9, n. 10 e 16 Statuto). Inoltre, con legge 30
 aprile 1980, n. 6, art. 15, la regione Trentino-Alto Adige -  che  in
 base  all'art.  4,  n.  7,  dello  Statuto  e' titolare di competenza
 primaria in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri
 - ha demandato  alla  provincia  autonoma  ricorrente  il  potere  di
 controllo sugli atti e sugli organi delle unita' sanitarie locali.
   Piu' di recente, in sede di definizione del c.d. "pacchetto" per il
 Trentino-Alto  Adige,  con la norma d'attuazione dello Statuto di cui
 all'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (sostitutiva della  norma
 d'attuazione  originariamente  contenuta  nell'art. 2 del d.P.R.   28
 marzo  1975,  n.  474)  si  e'  stabilito  che  spetta  alla  regione
 Trentino-Alto  Adige  il  potere  di  disciplinare  "il  modello   di
 organizzazione  delle  istituzioni ed enti sanitari", mentre spettano
 alle province autonome di Trento e Bolzano "le  potesta'  legislative
 ed  amministrative  attinenti al funzionamento ed alla gestione delle
 istituzioni ed enti sanitari".   A sua  volta,  una  ulteriore  norma
 d'attuazione  statutaria,  quella contenuta nell'art. 4, comma 1, del
 d.lgs. 16 marzo 1992,  n.  266,  stabilisce  che  "nelle  materie  di
 competenza  propria  della regione o delle province autonome la legge
 non puo' attribuire  agli  organi  statali  funzioni  amministrative,
 comprese   quelle  di  vigilanza,  di  polizia  amministrativa  e  di
 accertamento  di  violazioni  amministrative,   diverse   da   quelle
 spettanti  allo Stato secondo lo Statuto speciale e le relative norme
 d'attuazione...".
   Si aggiunga che, nel quadro  del  "riordino"  della  disciplina  in
 materia  sanitaria  - che a livello nazionale e' stato effettuato dal
 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 -  l'art.  1  della  legge  regionale
 Trentino-Alto  Adige  20  gennaio  1992,  n.  1,  ha stabilito che le
 funzioni dirette alla tutela  della  salute  possono  essere  gestite
 "mediante    aziende    speciali    con    autonomia   organizzativa,
 amministrativa, patrimoniale e contabile" (art. 1, commna 1),  e  che
 "le   dimensioni,   il   numero,  le  modalita'  di  funzionamento  e
 l'organizzazione delle aziende di cui al comma  1  sono  disciplinati
 con leggi delle province autonome di Trento e Bolzano" (art. 1, comma
 2).
   Nell'esercizio    delle   gia'   descritte   competenze   ad   esse
 costituzionalmente attribuite, la provincia autonoma  di  Bolzano  ha
 emanato,  fra  le  altre, la legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50
 disciplinando  autonomamente  l'attivita'  libero-professionale   dei
 medici ospedalieri, la legge provinciale 29 luglio 1990, n. 30 (Nuove
 norme  sulla  gestione  delle  unita' sanitarie locali) e la legge 10
 novembre  1993,  n.  22  (sul   riordino   del   servizio   sanitario
 provinciale),  dettando  cosi'  un  quadro  normativo  organico della
 materia.
   2. - Ricordiamo anche che con il gia'  citato  d.lgs.  30  dicembre
 1992,  n.  502,  lo  Stato  ha  dettato  norme  per il riordino della
 disciplina in maeria sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della  legge  n.
 421/1992.   L'art. 5 del decreto legislativo suddetto ha disciplinato
 il patrimonio e la contabilita' delle  unita'  sanitarie  locali.  In
 particolare  il  quinto  comma  dell'art.  5 ha dettato una analitica
 disciplina della gestione economico finanziaria e patrimonIale  delle
 U.S.L.,  demandando  alle regioni il compito di dettare la disciplina
 successiva di ulteriore dettaglio; ed il quinto  comma  dello  stesso
 art.  5  ha  previsto  la  predisposizione  da parte dei Ministri del
 tesoro e della sanita' di uno schema del bilancio delle  U.S.L.  Tale
 disciplina,  tuttavia,  anche  in considerazione del suo carattere di
 dettaglio, non era di per se' applicabile alle province  autonome  di
 Trento  e  Bolzano,  come  del  resto  si  evince  dalle disposizioni
 stabilite dall'art. 1, comma  1,  lett.  z)  della  legge  delega  n.
 421/1992,  e  poi  dall'art.  2  dello  stesso  decreto  delegato  n.
 502/1992.
   Recentemente  con  la  legge  23  dicembre  1996, n. 662 (Misure di
 razionalizzazione della finanza pubblica),  all'art.  1,  sono  state
 emanate  una  serie  di  disposizioni in materia di sanita', pubblico
 impiego,  istruzione,  finanza  regionale  e  locale,  previdenza   e
 assistenza.  Il  comma  143,  del  medesimo art. 1, ha stabilito che,
 siccome le province autonome di Trento e Bolzano e la  regione  Valle
 d'Aosta  provvedono  in  modo del tutto autonomo al finanziamento del
 servizio sanitario nei rispettivi territori (ai  sensi  dell'art  34,
 comma  3,  della legge 23 dicembre 1994, n. 724), senza alcun apporto
 da parte del bilancio dello Stato, "di conseguenza (come dice appunto
 espressamente la legge n. 662/1996) non si  applicano,  alla  regione
 Valle  d'Aosta  e  alle  province  autonome  di  Trento e Bolzano, le
 disposizioni di cui ai commi da 1 a 44".
   3. - Successivamente, pero', e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  del  13  agosto  1997  la legge 7 agosto 1997, n. 272, che
 converte, senza modificazioni, il  d.lgs.  20  giugno  1997,  n.  175
 "Disposizioni urgenti in materia libero-professionale della dirigenza
 sanitaria  del  servizio  sanitario  nazionale"  che  apporta  alcune
 innovazioni.
   L'art. 1 del d.lgs. 20 giugno 1997, n. 175, convertito con legge  7
 agosto  1997,  n.  272,  attribuisce  al  Ministro  della  sanita' di
 individuare   con   decreto:   "le   caratteristiche   dell'attivita'
 libero-professionale  intramuraria del persorale medico e delle altre
 professionalita' della dirigenza  sanitaria  del  Servizio  sanitario
 nazionale,  le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali
 si  applicano  le  disposizioni  sull'attivita'  intramuraria;  sono,
 altresi'  disciplinate  l'opzione  tra attivita' libero-professionale
 intramuraria ed extramuraria, le modalita' del controllo del rispetto
 delle disposizioni sull'incompatibilita', le attivita' di  consulenza
 e consulto".
   L'art.  2  del  medesimo decreto-legge sostituisce l'ultimo periodo
 del comma 143 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n.  662  (che
 escludeva  l'applicabilita'  alla provincia autonoma di Bolzano delle
 disposizioni del medesimo art.  1  dei  commi  da  1  a  44)  con  il
 seguente:    "Di  conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 1997, non si
 applicano alla regione Valle d'Aosta  e  alle  province  autonome  di
 Trento  e  Bolzano  le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16,
 primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30,  32,  34,  35,
 36, 37 e 38 dell'art.  1".
   L'art.  4  del d.-l. 20 giugno 1997, n. 175, convertito con legge 7
 agosto 1997, n. 272,  dispone  infine  che:  "1.  Il  Ministro  della
 sanita' sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
 le   regioni   e   le   province   autonome   emana  le  linee  guida
 dell'organizzazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria.
 Dette  linee  guida  per  gli  aspetti   riguardanti   il   personale
 universitario  e  le  esigenze  della didattica e della ricerca, sono
 emanate di concerto con il Ministro dell'universita' e della  ricerca
 scientifica  e tecnologica.   2. Le regioni e le province autonome di
 Trento e di Bolzano,  entro  il  15  settembre  1997,  comunicano  al
 Ministero  della  sanita'  i  dati  necessari  per  la  relazione  di
 quest'ultimo al Parlamento sullo stato di  attuazione  dell'attivita'
 libero-professionale   intramuraria   e   sulle   misure  dirette  ad
 incentivare il ricorso alle prestazioni  rese  in  regime  di  libera
 professione".
   Tali    disposizioni    del    decreto-legge   n.   175/1997   sono
 incostituzionali e gravemente lesive dell'autonomia  della  provincia
 ricorrente, onde questa le impugna per i seguenti motivi di
                             D i r i t t o
   I)  Violazione  da parte dell'art. 2, d.-l. 20 giugno 1997, n. 175,
 convertito  con  legge  7  agosto  1997,  n.  272  delle   competenze
 provinciali  di  cui agIi artt. 8, n. 1 e 9 n. 10; 16, comma 1, e 107
 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  e  delle  relative
 norme  di  attuazione  (spec. d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26
 gennaio 1980, n. 197; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267; d.lgs.  16  marzo
 1992, n. 266).
   L'art.  2 del d.lgs. 20 giugno 1997, n. 175, convertito con legge 7
 agosto 1997, n. 272, qui impugnato, modifica  la  legge  23  dicembre
 1996,  n.  662, disponendo: "L'ultimo periodo del comma 143 dell'art.
 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e  sostituito  dal  seguente:
 ''Di  conseguenza,  a  decorrere dal 1 gennaio 1997, non si applicano
 alla regione Valle d'Aosta e  alle  province  autonome  di  Trento  e
 Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16 primo periodo,
 17,  19,  20,  21,  22,  23,  24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38
 dell'art.  1''".
   L'originario tenore del  comma  143  dell'art.  1  della  legge  n.
 662/1996,   rispettoso  dell'autonomia  provinciale,  aveva,  invece,
 escluso l'applicabilita' di tutte le disposizoni contenute nei  commi
 da  1  a  44  perche'  la  provincia autonoma di Bolzano provvede "al
 finanziamento  del  servizio   sanitario   nazionale"   nel   proprio
 territorio  "ai  sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre
 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato".
 Le premesse non sono  cambiate.  Cionondimeno  il  decreto-legge  qui
 impugnato  pretende  di estendere le disposizioni contenute nei commi
 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, secondo comma, 18, 26, 28, 29,
 33 e 43 dell'art. 1 della legge  n.  662/1996  anche  alla  provincia
 autonoma  di  Bolzano,  ledendo  le competenze provinciali in materia
 che, come abbiamo gia' visto sopra, sono di tipo in parte esclusivo e
 in parte concorrente.   Infatti, ai sensi degli artt.  4  e  5  dello
 Statuto  speciale  per  la  regione Trentino-Alto Adige, la provincia
 autonoma di Bolzano nelle materie indicate all'art. 8  dello  Statuto
 speciale  per  la  regione  Trentino-Alto Adige e quindi in materia d
 ordinamento di uffici provinciali e' tenuta ad osservare  soltanto  i
 limiti  fissati  dall'art.  4  dello Statuto: cioe', in particolare i
 princi'pi  dell'ordinamento  giuridico  dello  Stato   e   le   norme
 fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica; mentre
 per  le  materie  indicate all'art. 9 dello Statuto, come la marie di
 igiene  e  sanita',  essa  deve  rispettare  i  principi  legislativi
 statali,  quali  in  genere  i  principi  fondamentali  delle materie
 stabiliti dalle leggi dello Stato, ex art.  5  Statuto  ed  art.  117
 della Costituzione.
   Per  quanto  riguarda,  poi,  l'ambito ed i confini materiali delle
 suddette competenze, e' pure opportuno ricordare, in primo luogo, che
 secondo quanto stabilito dal secondo e terza comma dell'art.   2  del
 d.P.R.  28 marzo 1975, n. 474 (come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs.
 16 marzo 1992, n. 267, recante  le  nuove  norme  d'attuazione  dello
 Statuto   speciale  Trentino-Alto  Adige),  competono  alle  province
 autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  le  potesta'   legislative   ed
 amministrative  attinenti  al  funzionamento  ed  alla gestione delle
 istituzioni  ed   enti   sanitari,   con   l'obbligo   di   garantire
 nell'esercizio  di  tali  potesta',  l'erogazione  di  prestazioni di
 assisenza  igienico-sanitaria  ed  ospedaliera  non  inferiori   agli
 standards  minimi  previsti  dalla  normaiva nazionale e comunitaria;
 cosi'  come  spettano  pure  alle  medesime  province   autonome   le
 competenze (da esercitare nei limiti previsti dallo Statuto) relative
 allo   stato  giuridico  ed  economico  del  personale  addetto  alle
 istituzioni ed enti suddetti.  Giova anche ricordare come, secondo la
 consolidata giurisprudenza di codesta Corte (per tutte  sentenze  nn.
 219/1984,  1033/1988, 349/1991), la qualificazione delle disposizioni
 di una legge quali norme fondamentali  di  riforma  economico-sociale
 non   possa   discendere  soltanto  dalla  definizione  adottata  dal
 legislatore ma  debba  invece  trovare  corrispondenza  nella  natura
 obiettiva  delle  disposizioni  in  questione;  ed  inoltre  come  il
 carattere di "fondamentalita'"  di  tali  norme  sia  collegato  alla
 natura  di  "norme-principio"  delle  stesse.  Piu'  in  particolare.
 proprio a proposito della disciplina in materia sanitaria  posta  dal
 decreto  legislativo  n.  502/1992, codesta ecc.ma Corte (sentenza n.
 355/1993, con richiami alla giurisprudenza  precedente)  ha  altresI'
 affermato: a) che solo le disposizioni legislative "dirette a porre i
 principi" concernenti l'organizzazione del servizio sanitario possono
 essere     considerate     norme     fondamentali    delle    riforme
 economico-sociali;  b)  e  che   neppure   una   legge   di   riforma
 economico-sociale  puo'  integralmente  estromettere le Regioni dalle
 materie di loro competenza, onde le  disposizioni  di  dettaglio  che
 eventualmente  accompagnino nella stessa legge di riforma le predette
 norme fondamentali possono  vincolare  l'esercizio  delle  competenze
 regionali  e  provinciali  soltanto  ove  siano legate con i principi
 della riforma da un  rapporto  di  coessenzialita'  e  di  necessaria
 integrazione  (rapporto  -  riteniamo  si  possa  aggiungere - la cui
 sussistenza  va  accertata  con  rigore  ed  in  base  a  criteri  di
 interpretazione  "stretta").    L'ecc.ma  Corte  costituzionale nella
 sentenza n. 354/1994, sempre  in  materia  sanitaria  e  relativa  al
 decreto  legislativo  n. 512/1993, ha ulteriormente ribadito: "Non e'
 peraltro sufficiente, ai  fini  dell'lndividazione  dei  principi  di
 riforma  economico-sociale,  la  qualicazione operata dal legislatore
 perche' occorre verificare gli aspetti sostanziali della normativa in
 questione (in particolare sentenza n. 219 del 1984, nonche'  sentenze
 nn.  355  del  1993, 349 del 1991, 85 del 1990, 1033 del 1988, 99 del
 1987).
   E'  vero  che  i  princi'pi  concernenti   l'organizzazione   delle
 strutture  del  servizio nazionale sono stati considerati quali norme
 fondamentali di riforma economico-sociale (v.., ad es., sentenze  nn.
 274  e 107 del 1988); ed e' vero che le disposizioni di dettaglio che
 accompagnano dette norme fondamentali possono  vincolare  l'esercizio
 delle  competenze  regionali  ma  solo  ove  siano legate ai principi
 stessi da un rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione
 (sentenze nn. 355 del 1993 e  99  del  1987).  Il  richiamo,  operato
 dall'articolo  in  esame, a tutte le disposizioni introdotte dai vari
 articoli e commi indicati, non risponde dunque a un corretto rapporto
 fra lo Stato e le province autonome, ed e'  certamente  lesivo  delte
 competenze invocate nel ricorso".
   Cio'  premesso,  e'  palese  la incostituzionalita' della impugnata
 disciplina dell'art. 2 del decreto-legge n. 175/1996  convertito  con
 legge n. 272/1996 qui impugnato. Infatti, mentre nella sua originaria
 formulazione il comma 143 dell'art. 1, legge n. 662/1996 faceva salve
 le competenze della provincia ricorrente, escludendo l'applicabilita'
 dei  commi  da  1 a 44, dell'art. 1 stesso alla provincia autonoma di
 Bolzano, invece con la nuova formulazione del comma 143  operata  dal
 decreto-legge  qui  impugnato  si  vorrebbe  vincolare  la competenza
 provinciale non solo ai principi desumibili dalle disposizioni di cui
 ai commi da 5 a 43 dell'art. 1, legge n. 662/1996  che  -  appunto  e
 soltanto  in  quanto disposizioni di principio - possono configurarsi
 come norme fondentali di riforma economico-socale  della  Repubblica.
 Infatti,  secondo  il  nuovo testo legislativo, tutte le disposizioni
 (di principio e non) di cui ai  commi  dell'art.  1  della  legge  n.
 662/1996  non  espressamente  esclusi  dal  nuovo testo del comma 143
 dello stesso art. 1 della legge n. 662/1996, dovrebbero  considerarsi
 come  norme  fondamentali  di  riforma  economico  sociale,  e quindi
 vincolanti  oltre  che  quella  concorrente,  anche   la   competenza
 esclusiva della provincia ricorrente.  E' evidente che, disponendo in
 tal  modo,  il legislatore comprime oltre i limiti costituzionalmente
 stabiliti  le  competenze  provinciali.    Vero  e',  invece  che  le
 disposizioni  che  il comma 143, art. 1 della legge n. 662/1992 rende
 applicabile  alla  provincia  autonoma  di  Bolzano   difettano   dei
 caratteri che secondo la giurisprudenza gia' citata di codesta ecc.ma
 Corte caratterizzano il limite in questione delle norme fondamentali.
 Esse,  infatti,  non  solo  difettano  spesso  di  quei  caratteri di
 incisiva innovativita' rispetto alle norme  che  regolano  settori  o
 beni  della  vita  di fondamentale importanza, ma soprattutto la loro
 formulazione non e' limitata alla enunciazione delle  sole  norme  di
 principio fondamentali connesse ad un interesse unitario dello Stato,
 secondo quella che e' invece una caratteristica essenziale del limite
 in questione.
   Infine,  va  rilevato  che  le  disosizioni di cui ai commi 14 e 33
 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 prevedono l'emanazione di decreti
 ministeriali  aventi  per  oggetto  di  stabilire   i   termini   per
 l'attuazione dei commi, 8, 11 e 12, le modalita' per il controllo del
 rispetto   delle  disposizioni  sulla  incompatibilita',  nonche'  la
 disciplina dei consulti e delle consulenze (comma 14) e di fissare  i
 termini    e   le   sanzioni   per   eventuali   inadempienze   degli
 amministratori, per la completa attuazione delle disposizioni di  cui
 all'art.  5,  commi  4  e  5, del decreto legislativo del 30 dicembre
 1992, n. 502 (comma 33).
   Questa  previsione  di  decreti  ministeriali   e'   lesiva   della
 competenza  provinciale,  perche'  riguarda  il  funzionamento  e  la
 gestione delle USL e delle aziende ospedaliere e quindi  materie  che
 sono  integralmente  devolute  alla  provincia autonoma di Bolzano in
 forza  delle  gia'  citate  norme  statutarie  e  relative  norme  di
 attuazione.   Una   materia  che,  come  tale,  secondo  il  costante
 insegnamento  di  codesta  ecc.ma  Corte  non   puo'   essere   certo
 disciplinata da regolamenti ministeriali, quali in sostanza sarebbero
 i decreti ministeriali in questione.
   Inoltre,  per  quanto  riguarda  in particolare la disciplina degli
 impugnati commi 14 e 33 dell'art. 1 legge n. 662/1996  valgono  anche
 le  censure  che qui di seito verranno formulate nel terzo motivo del
 presente  ricorso,  in  relazione   alla   previsione   del   decreto
 ministeriale  di cui all'art. 1 del decreto-legge impugnato (e che si
 richiamano integralmente).
   II)  Violazione da parte dell'art. 2  d.-l. 20 giugno 1997, n. 175,
 convertito  con  legge  7  agosto  1997,  n.  272  delle   competenze
 proviniali  di  cui  agli artt. 8, n. 1 e 9 n. 10; 16, comma 1, e 107
 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  e  delle  relative
 norme  di  attuazione  (spec. d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26
 gennaio 1980, n. 197; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267; d.lgs.  16  marzo
 1992, n. 266).
   Le  censure  gia'  dedotte  con  il precedente motivo nei confronti
 dell'art. 2 del decreto-legge impugnato valgono anche  nei  confronti
 delle  disposizioni  contenute  nei  gia'  richiamati artt. 1 e 4 del
 decreto-legge n. 175/1997.
   Infatti, sia l'art. 1, sia i due commi dell'art. 4, contengono  una
 disciplina  di  dettaglio  della  materia (che oltretutto a sua volta
 rinvia ad una ulteriore  disciplina  di  piu'  minuto  dettaglio  che
 dovra' essere successivamente emanata con decreti ministeriali).
   Una  disciplina  che,  dunque, non puo' definirsi "di principio", e
 che manca anche  di  quei  caratteri  che  -  come  si  e'  detto  in
 precedenza  -  sono  propri delle "norme fondamentali" delle leggi di
 riforma economico sociale.
   Si  tratta,  quindi,  di  disposizioni  incostituzionali,   poiche'
 pretendono  di  applicarsi  anche alla provincia autonoma ricorrente,
 senza pero' corrispondere a quei limiti che secondo gli artt. 8  e  9
 dello   Statuto   speciale   Trentino-Alto   Adige   sono  gli  unici
 costituzionalmente ammessi nei  confronti  delle  competenze  proprie
 della provincia.
   III)  Violazione  da  parte  dell'art.  2, d.-l. 20 giugno 1997, n.
 175, convertito con legge 7 agosto  1997,  n.  272  delle  competenze
 provinciali  di  cui agli artt. 8, n. 1 e 9 n. 10; 16, comma 1, e 107
 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  e  delle  relative
 norme  di  attuazione  (spec. d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26
 gennaio 1980, n. 197; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267; d.lgs.  16  marzo
 1992, n. 266).
   1.  -  L'art.  1  del  d.-l. 20 giugno 1997, n. 175, convertito con
 legge 7 agosto 1997,  n.  272,  dispone  che:  "Con  il  decreto  del
 Ministro  della sanita' di cui al comma 14 dell'art. 1 della legge 23
 dicembre 1996, n. 662, sono individate, in attuazione dei commi 8, 11
 e  12  dello  stesso  art.  1,  le   caratteristiche   dell'attivita'
 libero-professionale  intramuraria del personale medico e delle altre
 professionalita' della dirigenza  sanitaria  del  Servizio  sanitario
 nazionale,  le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali
 si  applicano  le  disposizoni  sull'attivita'   intramuraria;   sono
 altresi'  disciplinate  l'opzione  tra attivita' libero-professionale
 intramuraria ed extramuraria, le modalita' del controllo del rispetto
 delle disposizioni sull'incompatibilita', le attivita' di  consulenza
 e   consulto".      Tale  disposizione  e'  lesiva  delle  competenze
 provinciali dianzi esposte in quanto attribuisce  al  MInistro  della
 sanita'  (e,  quindi,  ad  un  organo  amministrativo dello Stato) il
 potere di dettare una  disciplina  riguardante  l'organizzazione  del
 personale  sanitario,  cioe' una disciplina che rientra integralmente
 in una  materia  di  competenza  propria  della  provincia  di  rango
 primario  (art. 8, n.  1 - ordinamento degli uffici provinciali e del
 personale ad essi addetto) e secondario (art. 9, n.  10  -  igiene  e
 sanita',   ivi   compresa  l'assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera).
 Infatti, sotto un primo profilo, l'art. 1 in questione attribuisce al
 Ministro  della  sanita' (cioe' ad un'autorita' statale) il potere di
 disciplinare  con  un  proprio   atto   amministrativo,   di   natura
 sostanzialmente  regolamentare, una materia che in base agli artt. 8,
 9 e 16 dello Statuto e' riservata all'Amministrazione provinciale  ed
 e'  per  di  piu',  in  gran  parte,  gia'  disciplinata  dalla legge
 provinciale. Una materia, quindi, nella quale e' precluso al Ministro
 di dettare una  disciplina  con  propri  atti  (anche  se  di  natura
 regolamentare,  secondo  l'insegnamento  di  codesta  ecc.ma  Corte).
 Sotto un ulteriore profilo si osserva che la  disciplina  legislativa
 impugnata implica un vincolo per lo stesso legislatore provinciale, e
 quindi  essa  viola anche il particolare sistema di adeguamento della
 legislazione provinciale dettagliatamente disciplinato dalle norme di
 attuazione dello Statuto.
   Infatti, l'art. 1 del decreto-legge  n.  175/1997,  convertito  con
 legge  n.  272/1997,  non  solo attribuisce ad un organo dello Stato,
 quale il Ministro della sanita',  un  potere  amministrativo  in  una
 materia  di  competenza provinciale, ma dal tenore della disposizione
 si e' indotti a pensare che secondo questa  i  decreti  del  Ministro
 della  sanita'  debbano vincolare anche l'attivita' legislativa della
 provincia stessa, mentre e' certo che  il  potere  legislativo  della
 provincia autonoma di Bolzano puo' essere vincolato soltanto da norme
 contenute  in  atti legislativi (tanto piu' che la provincia autonoma
 ha gia' disciplinato  tutta  la  materia  con  proprie  leggi  ed  in
 particolare  con  legge  provinciale  23  ottobre  1978,  n.  50, che
 disciplina l'attivita' libero-professionale dei medici dipendenti dai
 servizio sanitario provinciale).
   Sotto questo profilo la lesivita' dell'art. 1 impugnato deriva  dal
 fatto  che  l'esercizio  della  funzione legislativa provinciale, per
 cio'  che  attiene  alle  esigenze  di  adeguamento  alla  disciplina
 stabilita  dallo  Stato,  trova  oggi  la  sua  speciale  ed esclusva
 regolamentazione nelle norme d'attuazione statutarie contenute  negli
 artt.  1  e  2  del  decreto legislativo n. 266/1992. In virtu' delle
 suddette norme  d'attuazione  non  e'  possibile  porre  con  decreti
 ministeriali  obblighi  di adeguamento al legislatore provinciale. Ed
 anche i tempi ed i  modi  dell'adeguamento  non  possono  essere  che
 quelli  stabiliti  dal  suddetto  art.  2  del decreto legislativo n.
 266/1992.
   E' palese che l'art. 1 impugnato viola le norme  di  attuazione  di
 cui  agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 266/1992 (e con esse
 lo stesso art. 107 dello  Statuto  speciale  Trentino-Alto  Adige)  e
 quindi  anche  in  relazione  a  tale  violazione  risultano  lese le
 attribuzoni costituzionali della  ricorrente  provincia  autonoma  di
 Bolzano.
   Infine,  si  osserva  che  se  anche il decreto ministeriale di cui
 all'impugnato art. 1 potesse  essere  configurato  come  un  atto  di
 indirizzo  e  coordinamento  (il che non e'), egualmente esso sarebbe
 incostituzionale  e  lesivo,  sotto  un  ulteriore   profilo,   delle
 competenze provinciali.
   A    questo   riguardo,   in   considerazione   della   specialita'
 dell'autonomia   costituzionalmente   riconosciuta   alla   provincia
 autonoma ricorrente (art. 1, decreto legislativo n. 266/1992), vige -
 come  e'  noto  -  una  speciale disciplina degli atti di indirizzo e
 coordinamento  del  Governo,  stabilita  dalle   norme   d'attuazione
 statutarie  di cui all'art.  3 del gia' citato decreto legislativo n.
 266/1992.
   In   tal   caso   il  decreto  ministeriale  in  questione  sarebbe
 illegittimo e  lesivo  delle  attribuzioni  provinciali  sia  perche'
 l'atto  di  indirizzo  non  e'  stato  preceduto  da una delibera del
 Consiglio dei Ministri, sia perche' esso non  trova  nella  legge  un
 sufficiente  fondamento  sostanziale  sotto forma di limiti e vincoli
 per l'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento.   Non  solo,
 ma  sarebbe  ulteriormente violata la speciale disciplina dell'art. 3
 del decreto legislativo n. 266/1992, sia perche' in base  al  secondo
 comma  di tale articolo gli atti di indirizzo e coordinamento possono
 vincolare la provincia  "solo  al  conseguimento  degli  obiettivi  o
 risultati  da  essi  stabiliti",  mentre  l'articolo impugnato non si
 limita a prevedere cio'; sia perche' il  procedimento  di  formazione
 del decreto ministerie previsto viola anche la disciplina procedurale
 di  cui  ai  commi  1  e seguenti dell'art. 3, in particolare perche'
 manca l'obbligo di una previa consultazione della provincia di cui al
 terzo comma.  Da ultimo, e sciogliendo la riserva fatta alla fine dei
 primo motivo del presente ricorso, ribadiamo che le censure  sin  qui
 svolte  nei  confronti  della  disciplina  contenuta  nell'art. 1 del
 decreto-legge n. 175/1997, si estendono anche all'art. 2 dello stesso
 decreto-legge, nella parte in cui quest'ultimo  pretende  di  rendere
 applicabili   anche  nei  confronti  della  provincia  ricorrente  le
 disposizioni contenute nei commi 14 e 33 dell'art. 1 della  legge  n.
 662/1996.  Disposizioni  queste  ultime,  che  -  come  gia'  detto -
 prevedono anch'esse la emanazione da parte del Ministro della sanita'
 di decreti rivolti a disciplinare materie di competenza provinciale.
   IV) Violazione da parte dell'art. 2, d.-l. 20 giugno 1997, n.  175,
 convertito   con  legge  7  agosto  1997,  n.  272  delle  competenze
 provinciali di cui agli artt. 8, n. 1 e 9 n. 10; 16, comma 1,  e  107
 dello  Statuto  speciale  per il Trentino-Alto Adige e delle relative
 norme di attuazione (spec. d.P.R. 28 marzo 1975, n.  474;  d.P.R.  26
 gennaio  1980,  n. 197; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267; d.lgs. 16 marzo
 1992, n. 266).
   L'art. 4 del d.-l. 20 giugno 1997, n. 175, convertito con  legge  7
 agosto  1997,  n.  272, qui impugnato, attribuisce al Ministero della
 sanita' il potere di stabilire  le  linee  guida  dell'organizzazione
 dell'attivita' libero-professionale intramuraria:
   "1.  -  Il Ministro della sanita', sentita la conferenza permanente
 per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le  provincie  autonome,
 emana    le    linee    guide    dell'organizzazione   dell'attivita'
 libero-professionale intramuraria. Dette linee guida, per gli aspetti
 riguardanti il personale universitario e le esigenze della  didattica
 e   della   ricerca,   sono  emanate  di  concerto  con  il  Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
   2. - Le regioni e le provincie autonome di  Trento  e  di  Bolzano,
 entro  il  15 settembre 1997, comunicano al Ministero della sanita' i
 dati necessari per la relazione di quest'ultimo al  Parlamento  sullo
 stato di attuazione dell'attivita' libero-pofessionale intramuraria e
 sulle  misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese
 in regime di libera professione".
   Anche l'art. 4 e' incostituzionale per  motivi  analoghi  a  quelli
 gia'  dedotti  e  illustrati  nel  precedente  motivo,  in  relazione
 all'art.   1. Infatti, anche il  decreto  ministeriale  previsto  dal
 primo   comma   dell'art.   4   interviene  in  una  materia  (quella
 dell'attivita'   libero-professionale   intramuraria)   che   e'   di
 competenza  dell'Amministrazione  provinciale.     Anzi,   nel   caso
 specifico  della  provincia  autonoma di Bolzano si tratta di materia
 addirittura in gran parte gia' disciplinata dalla  legge  provinciale
 (a  partire  dalla  gia'  citata legge provinciale n. 50/1978).   Una
 materia, dunque,  nella  quale  (secondo  l'insegnamento  di  codesta
 ecc.ma Corte) e' escluso l'intervento di un regolamento ministeriale,
 quale  in  sostanza  si  configura  il decreto ministeriale di cui al
 primo comma dell'art. 4.  Analogamente, nella misura in cui anche  il
 decreto  del  Ministro della sanita' ex art. 4 si potesse configurare
 come un atto che richiede un corrispondente adeguamento della  stessa
 legislazione provinciale in vigore, ne' risulterebbe violata anche la
 speciale normativa di attuazione dello Statuto, contenuta negli artt.
 1  e  2  del  decreto legislativo n. 266/1992, che disciplina in modo
 inderogabile i modi, le  forme  ed  i  tempi  dell'adeguamento  della
 legislazione  provinciale  ai  princi'pi stabiliti (solo) dalla legge
 statale  (secondo  quanto  appunto  gia'  detto  in  relazione   alla
 disciplina  dell'impugnato  art.    1).   Infine, anche per i decreti
 ministeriali di cui all'art. 4 si deve osservare che se anche  questi
 venissero  configurati  come  atti  di inidirizzo e coordinamento nei
 confronti dell'Amministrazione provinciale egualmente  la  disciplina
 dell'art. 4 risulterebbe incostituzionale.
   Al  riguardo  valgono  le  stesse censure gia' dedotte in relazione
 alla disciplina dell'art. 1 n. 7 infatti, anche qui ci troveremmo  di
 fronte  alla  pura  e  semplice previsione da parte della legge di un
 potere di indirizzo e coordinamento esercitato in via amministrativa,
 senza che pero' la legge ne abbia in qualche modo disciplinato  anche
 l'esercizio  sotto  il profilo sostanziale. Ed inoltre si tratterebbe
 di una disciplina del potere di indirizzo statale  incompatibile  con
 la  specifica  ed  inderogabile  normativa  stabilita dall'art. 3 del
 decreto delegato n. 266/1992: perche' si tratterebbe di un atto di un
 singolo Ministro, anziche' del Consiglio dei Ministri; di un atto  di
 indirizzo  che non si limita a fissare solo obiettivi e risultati che
 la provincia potra' poi  autonomamente  perseguire;  di  un  atto  di
 indirizzo  per  la cui emanazione e' previsto un procedimento diverso
 da quello inderogabilmente stabilito dai commi 3 e seguenti dell'art.
 3 del decreto legislativo n.  266/1992.  Nessuno  di  questi  aspetti
 della  disciplina  del  potere  di indirizzo e coordinamento e' stato
 rispettato dallart. 4  impugnato  (in  particolare  il  parere  della
 Conferenza  Stato/regioni  non  equivale  certamente  al parere della
 provincia).
   In conclusione, anche l'art.  4  e'  sicuramente  incostituzionale,
 perche' lesivo delle competenze provinciali in materia di ordinamento
 degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, ex art.  8,
 n. 1 Statuto, e in materia di igiene e sanita' di cui all'art.  9, n.
 10  Statuto  e  delle  relative  norme  di attuazione (fra queste, in
 particolare, dell'art. 1 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267  ai  sensi  del
 quale   spettano   alla   provincia   le   potesta'   legislative  ed
 amministrative attinenti al  funzionamento  ed  alla  gestione  delle
 istituzioni ed enti sanitari (comma 2) compreso lo Stato giuridico ed
 economico del personale addetto (comma 3)).
                               P. Q. M.
   Voglia  l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente
 ricorso,  dichiarare  incostituzonali  in  parte   qua   disposizioni
 legislative impugnate come indicate in epigrafe.
     Bolzano-Roma, addi' 10 settembre 1997
          Avv. prof. Roland Ritz - Avv. prof. Sergio Panunzio
 97C1101