N. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 settembre 1997

                                 N. 60
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 23 settembre 1997 (del vice  commissario  dello  Stato
 per la regione siciliana)
 Finanza  pubblica  allargata  -  Regione  siciliana  -  Interventi  a
    sostegno delle autonomie locali e per i settori  dell'industria  e
    del turismo
     -  Riconoscimento,  con  effetto retroattivo, di maggiorazione di
    compenso agli esperti nominati dai  presidenti  delle  province  -
    Riammissione  in  servizio  di  dipendente decaduto dall'impiego -
    Concessione di contributo in conto capitale a soggetti cooperativi
    che abbiano realizzato centri di approvvigionamento  collettivo  -
    Prevista  fideiussione  regionale,  avente  carattere  solidale, a
    garanzia  di  tali  operazioni  finanziarie  -  Equiparazione  del
    trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale  in servizio
    presso le Aziende autonome per l'incremento turistico a quello del
    personale regionale, con decorrenza dalla  data  di  assunzione  -
    Richiamo  alle sentenze della Corte costituzionale n. 153/1997, n.
    94/1995, n. 108/1983, n.  92/1981  e  n.  80/1969  -  Lesione  del
    principio  di  eguaglianza  - Violazione dell'obbligo di copertura
    finanziaria per nuove e maggiori spese - Incidenza  sul  principio
    di buon andamento della pubblica amministrazione.
 (Legge 5 settembre 1997, n. 529, artt. 7, 10, 13, comma 4, e 14).
 (Cost., artt. 3, 81, comma quarto, e 97).
(GU n.44 del 29-10-1997 )
   L'assemblea  regionale  siciliana nella seduta del 5 settembre 1997
 ha approvato il disegno di legge n. 529, dal  titolo:  "Modifiche  ed
 integrazioni  all'art.  45  della  legge regionale 7 marzo 1997 n. 6.
 Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila  abitanti  e
 degli  asili  nido.  Ulteriore  proroga  del termine di decadenza del
 CO.RE.CO. Interventi a  sostegno  delle  autonomie  locali  e  per  i
 settori  dell'industria  della pesca del turismo", pervenuto a questo
 Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  28
 dello statuto speciale, il successivo 8 settembre 1997.
   Il  provvedimento legislativo in questione e' stato originariamente
 predisposto per consentire il riequilibrio in favore dei  comuni  con
 popolazione  inferiore  a  diecimila  abitanti in sede di riparto del
 fondo previsto d'art. 45 legge regionale n.  6/1997.  Nel  corso  dei
 dibattito  avvenuto al termine di una seduta protrattasi per oltre 36
 ore, sono state inserite, con emendamenti, numerose disposizioni,  di
 cui  talune oggetto di autonomi disegni di legge in attesa dell'esame
 da parte delle  competenti  commissioni,  che  suscitano  rilievi  di
 carattere costituzionale.
   L'art.  7,  che di seguito si riporta ad avviso dello scrivente, si
 appalesa lesivo dei principi di cui  agli  artt.  97  ed  81,  quarto
 comma, della Costituzione per le ragioni che si espongono:
   "1.  -  la  disposizione di cui all'art. 4 della legge regionale 10
 ottobre 1994, n. 38 si applica, a far  data  dall'entrata  in  vigore
 della medesima legge, anche gli esperti dei presidenti delle province
 regionali.
   2.  -  Agli  esperti  dei  sindaci  e dei presidenti delle province
 regionali sono, altresi', dovuti i trattamenti di  missione  previsti
 per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale".
   Ai fini di una migliore comprensione della disposizione, si ritiene
 opportuno   succintamente   riportare  le  preesistenti  disposizioni
 normative che costituiscono il presupposto di quella attuale, oggetto
 di gravame.
     L'art. 14 della legge regionale 7/1992, modificato dall'art.   41
 della   successiva   legge  regionale  n.  26/1993,  ha  previsto  la
 possibilita' per i sindaci di nominare gli esperti determinandone  al
 contempo  il  compenso  "in  misura  pari  a  quello globale, esclusa
 l'indennita' di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della
 seconda qualifica dirigenziale".
   La medesima legge regionale n. 26/1993, nell'introdurre  l'elezione
 diretta  anche  per  il presidente delle province regionali, all'art.
 25 ha previsto, altresi', per quest'ultimo, la facolta' di  conferire
 incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'amministrazione
 fissandone,  al  comma  settimo,  la  remunerazione  in misura pari a
 quella globale, esclusa  l'indennita'  di  funzione,  corrisposta  ai
 dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.
   La  cennata  omogeneita'  nella quantificazione della retribuzione,
 per gli  esperti  nominati  dai  sindaci  e/o  dai  presidenti  delle
 province  e'  stata  successivamente alterata in favore dei primi dal
 disposto dell'art.  4  della  legge  regionale  n.  38/1994,  che  ha
 inserito  l'indennita'  di funzione corrisposta ai dirigenti comunali
 quale ulteriore elemento da considerare ai fini della  determinazione
 del compenso spettante al personale esterno alla amministrazione.
   Il  legislatore  ha pertanto voluto creare una differenziazione del
 trattamento  economico  fra  le  due  categorie   di   esperti   che,
 oltretutto,  sono  state  sinora  mantenute senza che abbiano destato
 difficolta' interpretative o procedure contenziose.
   Orbene, seppure possa in astratto ritenersi ammissibile l'ulteriore
 cambiamento di orientamento, stavolta  finalizzato  all'equiparazione
 del trattamento economico per gli esperti di nomina dei sindaci e dei
 presidenti  delle  province  regionali,  non  ci  si puo' esimere dal
 prospettare  censure   di   costituzionaIita'   sulla   parte   della
 disposizione  che conferisce efficacia retroattiva alla maggiorazione
 del compenso per gli esperti delle province.
   Tale previsione si appalesa lesiva del principio del buon andamento
 della p.a., poiche' tiene in esclusivo conto gli interessi  economici
 dei soggetti interessati senza valutare le non indifferenti refluenze
 finanziarie sui bilanci degli enti locali in questione, cui ope legis
 viene  imputato  un nuovo maggiore onere senza al contempo prevederne
 la relativa copertura.
   Ed  in  proposito  si  rileva  altresi' la violazione dell'art. 81,
 quarto comma della Costituzione atteso che codesta ecc.ma  Corte  con
 sentenza  n.  92  del  1981 ha acclarato che sussiste l'obbligo della
 copertura anche per  le  leggi  che  implicano  oneri  per  gli  enti
 compresi  nella  c.d. "finanza pubblica allargata" di cui fanno parte
 province
  regionali.
   Inoltre,   anche   a   voler   considerare   che   sinora    talune
 amministrazioni  possano  aver  corrisposto  motu  proprio  in misura
 maggiore i compensi dovuti agli esperti, al  fine  di  perequarne  il
 trattamento  con  quelli  di  nomina  sindacale,  dalla  disposizione
 attuale deriverebbero  in  tale  ipotesi  effetti  di  sanatoria  nei
 confronti di comportamenti illegittimamente adottati.
   Al riguardo, nel rammentare che codesta ecc.ma Corte ha evidenziato
 (sent.  n.  94/1995  che  le  leggi  di  sanatoria non sono in via di
 principio costituzionalmente  precluse,  purche'  la  adozione  delle
 medesime   venga  sostenuta  da  "interessi  pubblici  di  preminente
 importanza  generale",  ad  avviso  del  ricorrente,  nella   attuale
 fatispecie  non  risultano  individuati,  ne'  tantomeno  dimostrati,
 interessi  pubblici  di  tale  natura,  in  quanto  si  determina  un
 prevedibile  aggravio  delle  finanze  degli  enti locali a fronte di
 prestazioni gia' rese in virtu' di  incarichi  conferiti  secondo  le
 condizioni   previste   dalla  normativa  vigente  al    momento  del
 conferimento.
   Parimenti oggetto di censure  per  violazione  dell'art.  97  della
 Costituzione  e'  la  previsione  dell'art.  10,  che  di  seguito si
 trascrive, la quale costituiva oggetto  di  un  autonomo  disegno  di
 legge,  il  n.    498 (all. 1), non ancora esaminato dalle competenti
 commissioni permanenti dell'ARS:
   "1. - L'amministrazione regionale e' autorizzata a  riammettere  in
 servizio,  a far data dell'entrata in vigore della presente legge, il
 signor Eugenio Di Giovanni, nato a Palermo il 24 settembre 1934, gia'
 assistente amministrativo della presidenza della regione siciliana ai
 sensi dell'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957,  n.  3,  prescindendo
 dalla vacanza del posto.
   2.  - Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
 lire 25 milioni per l'esercizio finanziario 1997 cui si fa fronte con
 parte delle disponibilita' del capitolo 10301.
   3. - Gli oneri per gli esercizi finanziari successivi sono valutati
 in ragione di  lire  70  milioni  annui  che  trovano  riscontro  nel
 bilancio pluriennale della regione codice 1001".
   Dalla relazione illustrativa al citato disegno di legge risulta che
 il   destinatario   della   norma   e'   stato   dichiarato  decaduto
 dall'impiego, ai sensi dell'art. 127 lett. c del t.u. degli impiegati
 civili dello Stato, con decreto assessoriale n. 2488 del  5  dicembre
 1978,  registrato dalla Corte dei conti, con efficacia retroagente al
 16 dicembre 1977.
   Nel corso del lungo contenzioso amministrativo instauratosi fra  il
 dipendente   e   l'amministrazione,   il   Consiglio   di   giustizia
 amministrativa  ha  reso  un  parere  con  cui  si  evidenziava   sia
 l'impossibilita'  di  far  ricorso  all'annullamento  del  decreto di
 destituzione per carenza di interesse pubblico concreto  ed  attuale,
 sia  quella  di  avviare  la  procedura  di riammissione in servizio,
 prevista dell'art. 132  del  d.P.R.  n.  3/1957,  non  ricorrendo  il
 presupposto della vacanza del posto nella pianta organica ove come si
 evince  dalla  relazione  illustrativa  del  citato  d.d.l. 498, sono
 previste 1000 unita' di assistenti amministrativi a fronte  di  oltre
 2.200 in servizio.
   Piu'  di  recente  il  suddetto  organo consultivo ha ritenuto che,
 attesa la singolarita' della fattispecie e le finalita' di  giustizia
 sostanziale,  si  potesse  procedere  all'annullamento  d'ufficio del
 decreto di decadenza  all'impiego,  a  condizione  che  l'interessato
 rinunziasse alla corresponsione degli emolumenti arretrati.
   Nonostante    il    verificarsi    della    suddetta    condizione,
 l'amministrazione regionale  non  ha  adottato  il  provvedimento  di
 riammissione  in  servizio,  atteso  che  da  un  piu'  attento esame
 dell'originario decreto di decadenza non sono stai rilevati motivi di
 illegittimita'.
   Il legislatore con l'attuale iniziativa intende superare tutti  gli
 ostacoli  esistenti e permettere la ripresa dell'attivita' lavorativa
 al dipendente a distanza di circa 20 anni dalla destituzione.
   Sebbene dal punto di vista umano possa  ritenersi  comprensibile  e
 plausibile   l'intervento  del  legislatore,  lo  stesso  non  sembra
 compatibile con il principio costituzionale del buon andamento  della
 p.a.
   Codesta ecc.ma Corte, con ormai costante giurisprudenza, confermata
 da  ultimo  con  sentenza  n.  153  del 1997, ha ritenuto ammissibili
 misure  di  carattere  assistenzale  di   sostegno   all'occupazione,
 adottate  al di fuori dei vincoli che incontrano i rapporti d'impiego
 con  la  p.a.,  soltanto  in  presenza  di  obiettive  e   comprovate
 necessita' ai fini dello svolgimento dei compiti dell'amministrazione
 regionale.
   L'art.  97  della  Costituzione,  impone, infatti, che l'espansione
 dell'impiego presso  le  amministrazioni  pubbliche  debba  dipendere
 dalla  preventiva e condizionata valutazione delle oggettive esigenze
 di  personale  per  l'esercizio  di  pubbliche   funzioni   affinche'
 l'interesse  dell'ente  non sia subordinato a quello del dipendente e
 non  si  determini  quell'inversione  di  priorita'  tra  pubblico  e
 privato, che codesta Corte ha ripetutamente ritenuto in contrasto con
 le   esigenze   di  buon  andamento  proclamate  dalla  citata  norma
 costituzionale.
   Invero, riguardo alle esigenze professionali  dell'amministrazione,
 il  cui  mancato  rispetto  si  risolve  di per se' in violazione del
 suddetto principio, le ulteriori motivazioni legislative, quali nella
 specie quelle di assistenza e solidarieta'  possono  essere  soltanto
 aggiuntive e non sostitutive.
   La norma in questione, laddove impone per un singolo caso la deroga
 ad uno dei presupposti necessari per l'istituto della riammissione in
 servizio,    costituisce   violazione   anche   dell'art.   3   della
 Costituzione, il cui rispetto richiede che non vi sia  contrasto  tra
 la  ratio  della  legge  e  la sua limitazione a un caso concreto non
 giustificata da un'obiettiva diversita'  di  esso,  in  confronto  ad
 altri  casi  cui  quella  disciplina  legislativa potrebbe estendersi
 (C.c. sentenza n. 80/1969).
   L'art. 13 che si trascrive suscita  rilievi  per  violazione  degli
 artt. 3, 97 e 81, quarto comma della Costituzione.
   "1.  -  L'Assessore  regionale per il turismo, le comunicazioni e i
 trasporti e' autorizzato a concedere un contributo in conto  capitale
 ai   soggetti   cooperativi,   gia'   beneficiari  delle  provvidenze
 creditizie della legge regionale  12 giugno 1976, n.  78,  che  hanno
 realizzato  in  Sicilia centri di approvvigionamento collettivo, pari
 al  35  per  cento  delle  esposizioni  debitorie  verso  le  banche,
 risultanti  dai  bilanci  chiusi  al 31 dicembre 1996, ammissibili ai
 benefici di cui all'art. 50 della legge regionale 11 maggio 1993,  n.
 15 e successive modificazioni.
   2.  - Per il debito residuo, i soggetti di cui al presente articolo
 godono dei benefici di cui all'articolo 50 della legge  regionale  11
 maggio 1993, n. 15 e successive modificazioni.
   3.  - L'IRCAC e' autorizzata a corrispondere ad istituti ed aziende
 di credito il concorso interessi per la differenza tra  il  tasso  di
 riferimento ed il 4 per cento per le operazioni di smobilizzo a venti
 anni  delle  esposizioni  debitorie verso le banche a decorrere dalla
 data di perfezionamento di dette operazioni dei soggetti  cooperativi
 gia'  beneficiari  delle provvidenze creditizie della legge regionale
 12 giuno 1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni che hanno
 realizzato in Sicilia centri di approvvigionamento collettivo.
   4. - Le operazioni finanziarie di cui al presente  articolo,  poste
 in essere dagli istituti di credito, saranno assistite esclusivamente
 da   fidejussione   regionale.  Detta  fidejussione  avra'  carattere
 solidale e sara' assunta in sostituzione delle garanzie prestate o da
 prestare da parte dei soci cooperatori in favore delle banche.
   5. - Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
 spesa  di  lire  4.000  milioni  cui  si  provvede  con  parte  delle
 disponibilita'  del  capitolo  87502  del  bilancio deIla regione per
 l'esercizio finanziario 1997".
   Detta disposizione riproduce i commi 3 e 4 dell'art. 25 della legge
 regionale n. 36/1991, cosi' come modificato dall'art. 50 della  legge
 regionale  n.  15/1993,  trasformando  pero' la garanzia regionale da
 sussidiaria in solidale  ed  escludendo  inoltre  l'obbligo  per  gli
 istituti creditizi di escudere previamente il debitore principale.
   Poiche'  la medesima e' stata adottata senza dibattito a seguito di
 un emendamento presentato  in  aula,  non  e'  dato  evincere  se  la
 determinazione  di  approntare  la  garanzia  della regione sia stata
 supportata,  nelle  sedi  idonee,  da  adeguata   valutazione   circa
 l'entita'  dei  debiti ne' tantomeno se l'ammissione al beneficio sia
 stata ancorata a precisi e precostituiti parametri.
   Nei  fatti,  la  previsione  legislativa  potrebbe  determinare  il
 lievitare   incontrollato  della  spesa  in  quanto  l'erogazione  e'
 svincolata da precisi limiti e da criteri prefissati.
   Ad avviso del ricorrente,  pertanto,  la  norma  del  4  comma  del
 soprariportato  articolo si appalesa in contrasto con il principio di
 buona amministrazione, in quanto prioritariamente volta a tutelare la
 posizione  debitoria  dei  soci  delle  cooperative   in   questione,
 omettendo  al  contempo di porre in essere le opportune cautele nella
 gestione delle risorse finanziarie  pubbliche,  che  dovrebbe  essere
 improntata  al  contemperamento  delle esigenze di carattere generale
 con quelle di una singola categoria di imprenditori.
   Non ininfluente nel giudizio  di  illegittimita'  della  norma  e',
 ancora,  la  considerazione  che  l'illimitata garanzia finanziaria a
 carico del bilancio regionale potrebbe verosimilmente essere a  fondo
 perduto,  non  essendo  neppure prevista la facolta' di rivalsa delle
 somme esborsate nei confronti del capitale sociale delle cooperative.
   Inoltre la norma cosi' come strutturata secondo l'id quod plerumque
 accidit,  potrebbe  indurre il creditore ad escutere in prima istanza
 la regione anziche' la cooperativa che cosi' non  verrebbe  stimolata
 ad  una  gestione efficiente ed oculata con il risultato di riversare
 il peso dei debiti aziendali sulla collettivita'.
   E seppure e' vero che le  disposizioni  contenenti  agevolazioni  e
 benefici hanno palese carattere derogatorio e costituiscono il frutto
 di  una  scelta del legislatore, cui soltanto spetta di valutare e di
 decidere in ordine all'an ed al quantum, e' altrettanto vero che tali
 scelte debbono essere sorrette da criteri  di  ragionevolezza  e  non
 arbitrarieta' (C.c. n. 108/83).
   Appare  invero  non  ragionevole che l'amministrazione regionale si
 faccia garante, senza alcuna predeterminazione di limiti quantitativi
 e temporali, di debiti di cui non e' dato  conoscere  e  valutare  le
 cause del mancato pagamento.
   Per  quanto  concerne,  infine,  la violazione dell'art. 81, quarto
 comma  della  Costituzione,  si  osserva  che  appare  incongrua   la
 copertura  finanziaria  disposta  dal  quinto  comma dell'articolo in
 questione  in  4  miliardi   di   lire,   in   quanto   riconducibile
 principalmente  alla  previsione  del  primo  comma, atteso che dalla
 previsione del quarto  comma  derivera'  una  nuova  ulteriore  spesa
 suscettibile  di incontrollabile lievitazione, considerata la portata
 della garanzia disposta.
   Ultima  disposizione  oggetto  di  gravame  e'   quella   contenuta
 nell'art.  14 che di seguito si riporta:
   "1.  -  Il  combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt.
 47, ultimo comma, della legge regionale 6 marzo  1986,  n.  9  e  37,
 ultimo  comma,  della  legge  regionale  18  maggio 1996, n. 33, deve
 essere inteso nel senso che il trattamento giuridico ed economico del
 personale in servizio presso le  aziende  autonome  per  l'incremento
 turistico   della  regione  siciliana  e'  equiparato  a  quello  del
 personale  regionale  con  decorrenza  alla  data  di  assunzione   e
 indipendentemente  dalla  circostanza  che  l'assunzione  stessa  sia
 anteriore o posteriore alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9";
   La cennata norma, che costituiva parte  del  disegno  di  legge  n.
 532,   tuttora  all'esame  delle  competenti  commissioni  permanenti
 dell'ARS, estende indiscriminatamente, con effetto retroattivo, anche
 ai dipendenti assunti presso le  aziende  autonome  per  l'incremento
 turistico  dopo  l'entrata  in  vigore  della  legge  n. 9 dell'86 il
 trattamento giuridico ed economico del personale della regione.
   Ai fini di una migliore intelligenza della censurata  disposizione,
 occorre  premettere  che  l'art.  47 della legge regionale n. 9/86 ha
 disposto, nelle more del riordino del settore  turistico  e  fermi  i
 poteri  di  programmazione,  indirizzo  e coordinamento regionali, il
 trasferimento alle province regionali delle  funzioni  amministrative
 attribuite agli Enti provinciali per il turismo.
   A  tal  uopo,  gli  enti  locali  si  sono  avvalsi delle strutture
 organizzative  e  delle  relative  procedure   amministrative   degli
 EE.PP.TT. che sono stati trasformati in Aziende autonome provinciali.
   Secondo   l'ultimo   comma   del  citato  art.  47,  "al  personale
 trasferito,  che  conserva  la  posizione  giuridica   ed   economica
 conseguita  all'atto  del  trasferimento,  si  applica  la  normativa
 relativa ai dipendenti dell'amministrazione regionale".
   Di   tale  ultima  norma  sono  state  date  nel  tempo  differenti
 interpretazioni  e  segnatamente  l'Assessore  regionale  degli  enti
 locali,  con circolare prot. n. 904 dell'8 ottobre 1993, ha sostenuto
 che  il  trattamento  giuridico-economico  dei  dipendenti  regionali
 spettasse unicamente al personale gia' dipendente degli EE.PP.TT..
   Siffatta  linea  interpretativa  era gia' stata peraltro, acclarata
 dal Consiglio di giustizia amministrativa il quale, con  la  sentenza
 n.  409  del  23 dicembre 1992, aveva statuito che "l'art. 47, ultimo
 comma, legge reg. sic. 6 marzo 1986, n.  9  ha  inteso  non  soltanto
 conservare  le  posizioni  giuridiche  ed  economiche  conseguite nel
 passato dal personale degli enti provinciali del  turismo  transitato
 alle  Aziende autonome provinciali del turismo, ma anche mantenere ad
 esso per l'avvenire lo status di equiparato  a  dipendente  regionale
 con la normativa specifica di settore".
   Successivamente,  l'ultimo comma dell'art. 37 della legge regionale
 n. 33/96, ha previsto che "fino al riordino del settore turistico  le
 previsioni di cui all'art. 47, ultimo comma,  della legge regionale 6
 marzo 1986, n. 9, continuano ad applicarsi a tutto il personale delle
 aziende autonome provinciali per l'incremento turistico".
   Sulla  questione  dell'estensione  a tutto il personale in servizio
 alle Aziende di incremento turistico si e' pronunciato  il  Consiglio
 di  giustizia  amministrativa, con sentenza n. 375/96, annullando una
 decisione  del  TAR-CT  (sentenza  n.  1181/95)  che  aveva  ritenuto
 legittima detta estensione.
   A  seguito di tale decisione giurisdizionale l'Assessore degli enti
 locali, con circolare  n.  8  del  29  novembre  1996,  ha  impartito
 disposizioni   affinche'   venisse  data  immediata  attuazione  alla
 sentenza,  con  sospensione  e  revoca  di  eventuali   provvedimenti
 discordanti adottati.
   Da  quanto  esposto,  sembra  emergere  con chiarezza che l'intento
 perseguito  dal  legislatore  sia  quello  di  porre   rimedio   alle
 conseguenze  della  illegittima  applicazione  degli  artt.  47 legge
 regionale n.  9/86 e 37 legge regionale n. 33/96,  il  cui  combinato
 disposto  si  intenderebbe  ora  interpretare,  con  il  risultato di
 estendere a tutto il personale il migliore  trattamento  economico  e
 giuridico   previsto   per   i   dipendenti   regionali   applicabile
 esclusivamente ai soggetti di cui  al  sopracitato  art.  47,  ultimo
 comma, legge regionale n. 9/86.
   In  proposito, codesta ecc.ma Corte con la prima citata sentenza n.
 94/95 ha posto come condizioni per la  legittimita'  delle  leggi  di
 sanatoria   la   sussistenza  di  interessi  pubblici  di  preminente
 interesse generale  che  nella  fattispecie  non  appaiono  presenti,
 giacche'  si verrebbe a creare nell'ambito dei dipendenti provinciali
 una categoria privilegiata in contrasto non  solo  con  il  principio
 dell'identita'  del trattamento retributivo a mansioni corrispondenti
 ma anche con quello piu' generale della parita'  di  trattamento  tra
 impiegati appartenenti alla medesima amministrazione locale.
   Dal  tenore letterale della disposizione e dalla presupposta natura
 di  norma   interpretativa   deriva,   inoltre,   la   retroattivita'
 dell'attribuzione  del  nuovo  miglior  trattamento  economico  ad un
 numero  non  definito  di  dipendenti,  con  cio'  determinandosi  la
 necessita' di indicare gli oneri finanziari che ne derivano.
   L'art.  14,  in  assenza di una apposita previsione al riguardo, si
 pone pertanto in palese  contrasto  con  il  disposto  dell'art.  81,
 quarto comma, della Costituzione, con la medesima motivazione addotta
 in precedenza riguardo alla norma di cui all'art. 7.
                               P. Q. M.
 e  con  riserva  di  presentare  memorie  illustrative nei termini di
 legge, il sottoscritto prefetto Francesco  Camerino,  v.  commissario
 dello  Stato  per  la  regione  siciliana, in qualita' di Commissario
 dello Stato per la  regione  siciliana  facente  funzione,  ai  sensi
 dell'art.   28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i
 sottoelencati.   articoli del disegno di  legge  n.  529  dal  titolo
 "Modifiche  ed integrazioni all'art. 45 della legge regionale 7 marzo
 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a  diecimila
 abitanti  e  degli  asili  nido.  Ulteriore  proroga  del  termine di
 decadenza del CO.RE.CO. Interventi a sostegno delle autonomie  locali
 e  per i settori dell'industria, della pesca e del turismo" approvato
 dall'Assemblea regionale nella seduta del 5 settembre 1997:
     art. 7 limitatamente  all'inciso  "a  far  data  dall'entrata  in
 vigore  della  medesima  legge", per violazione degli art. 81, quarto
 comma, e 97 della Costituzione;
     art. 10, per violazione degli artt. 3,  97  e  81,  quarto  comma
 della Costituzione;
     art.  13,  quarto  comma,  per  violazione degli artt. 81, quarto
 comma, e 97 della Costituzione;
     art. 14, per violazione degli artt. 3, 81,  quarto  comma,  e  97
 della Costituzione.
      Palermo, addi' 13 settembre 1997
        Il v. commissario della Stato per la regione siciliana
                     Commissario dello Stato f.f.
                                           prefetto Francesco Camerino
 97C1103