N. 667 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1997

                                N. 667
  Ordinanza  emessa  il  24  giugno  1997  dal  tribunale di Prato nel
 procedimento penale a carico di Biondi Vittorio
 Processo penale - Misure cautelari personali -  Interrogatorio  della
    persona  sottoposta  a  custodia cautelare in carcere - Fase degli
    atti preliminari al dibattimento - Obbligo  di  interrogatorio  ed
    estinzione  della  misura  per  omesso  interrogatorio  -  Mancata
    previsione - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto di
    difesa  -  Riferimento  alla  sentenza  n.  77/1997  della   Corte
    costituzionale.
 (C.P.P. 1988, artt. 294, comma 1, e 302).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.41 del 8-10-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Visti  gli  atti  del  processo  contro  Paoletti Giuliano + altri,
 imputato dei reati di cui agli artt. 110 c.p., 216 commi 1 e  2,  219
 commi 1 e 2, n. 1, 233 commi 1 e 2 n. 1, l.f.;
   Premesso  che  in  data  11  giugno  1997 il tribunale ha sollevato
 d'ufficio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 294  e
 302  c.p.p.    sotto  i  profili  di  cui  agli  artt.  3  e 24 della
 Costituzione nei seguenti termini: premesso che in data 9 giugno 1997
 il tribunale di Prato ha respinto la richiesta di revoca della misura
 della custodia cautelare in carcere avanzata dal difensore di Sartori
 Giuseppe e si e' riservato di trattare la richiesta  di  declaratoria
 di  estinzione  della  misura  sotto  il  profilo di cui all'art. 302
 c.p.p. per essere decorso inutilmente il termine  previsto  dall'art.
 294  c.p.p.  per  l'interrogatorio  della persona colpita da custodia
 cautelare.
                                osserva
   La misura in atto e' stata disposta dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  ed e' stata eseguita, dopo un lungo periodo di latitanza
 dell'imputato, nella fase degli atti preliminari al dibattimento.  La
 misura data 9 maggio 1995, e' stata eseguita in data 4 marzo 1997; il
 decreto che dispone il giudizio  e'  stato  pronunziato  in  data  17
 ottobre  1995  fissandosi  l'udienza  dibattimentale  per il 25 marzo
 1997.  Non  si  e'  dato  corso  all'interrogatorio  in  forza  della
 specifica  previsione  contenuta  nell'art.  194  c.p.p.  che  limita
 l'obbligo in questione alla fase precedente  l'esercizio  dell'azione
 penale,  e  sul quale risulta formatosi l'indirizzo di giurisprudenza
 rappresentato da Sez. Unite 18 giugno 1993 Dell'Omo secondo cui  tale
 norma  non  si applica neppure nell'ipotesi in cui il soggetto contro
 il quale e' stato emesso il  provvedimento  di  custodia  in  carcere
 nella fase delle indagini preliminari venga catturato successivamente
 alla conclusione di tale fase.
   E' il caso dell'odierno imputato.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 666/1997).
 97C1106