N. 679 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 1996- 16 settembre 1997
N. 679 Ordinanza emessa il 15 gennaio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 settembre 1997) dal tribunale amministrativo regionale, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Ibn Brahim Mohamed contro la prefettura della provincia di Palermo. Immigrazione - Straniero extracomunitario - Espulsione dal territorio dello Stato - Possibilita' di ricorso con istanza di sospensione avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio - Lamentata eccessiva brevita' dei termini per la notificazione ed il successivo deposito del ricorso - Lesione del diritto di giusto processo, con incidenza sul diritto di difesa - Lesione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione. (D.-L. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7-quinquies, comma 5). (Cost., artt. 2, 24, comma 1 e 2, e 113, comma 1).(GU n.42 del 15-10-1997 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. reg. gen. 7060/1995, proposto dal sig. Ibn Brahim Mohamed, rappresentato e difeso dall'avv. Giampietro Garofalo, presso il cui studio, in Catania, viale XX Settembre n. 47/E, e' elettivamente domiciliato; contro la prefettura della provincia di Palermo in persona del prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, e' ex lege domiciliato; Per l'annullamento, previa sospensione del decreto Cat. A. 11/1995 P.S. del 18 dicembre 1995, notificato in pari data, con cui il prefetto di Palermo ha espulso il ricorrente dal territorio dello Stato italiano; Visti gli atti depositati dal ricorrente; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore il referendario avv. Carlo Modica; Uditi nella camera di consiglio del 15 gennaio 1996 l'avv. Giampietro Garofalo per il ricorrente (verificare|); e l'Avvocato dello Stato Attilio Barbieri per l'amministrazione resistente. Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso notificato il 27 dicembre 1995, e depositato il 29 dicembre 1995, il sig. Ibn Brahim Mohamed ha impugnato il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal prefetto di Palermo il 18 dicembre 1995 e notificatigli in pari data. Nel chiederne l'annullamento, per le conseguenti statuizioni e con vittoria di spesa, lamenta violazione dell'art. 7-quinquies della legge 28 febbraio 1990 n. 39, introdotto dall'art. 7 del d.-l. 18 novembre 1995 n. 489, deducendo di non versare in alcuna delle ipotesi che la norma prevede. Il ricorrente espone infatti: di essere regolarmente entrato in Italia nel 1980 e di avervi stabilmente risieduto rinnovando i propri permessi di soggiorno; di essere sposato con una cittadina italiana e di essere pertanto nelle condizioni previste dall'art. 5 della legge n. 91/1991 (avendo ormai maturato il diritto di acquistare la cittadinanza italiana). Con lo stesso gravame il ricorrente ha chiesto la sospensione del provvedimento impugnato lamentando che l'espulsione gli arreca un danno gravissimo ed irreparabile. Alla camera di consiglio del 15 gennaio 1996, fissata per la trattazione della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato proposta dal ricorrente in seno al ricorso, la intimata amministrazione si e' costituita in giudizio depositando copia del ricorso notificato e spiegando difese orali. Con ordinanza n. 237 del 16 gennaio 1996 (depositata il 30 gennaio 1996), la III Sezione di questo tribunale amministrativo regionale, avendo ritenuto, ad un primo esame, che il ricorso e' assistito da sufficiente fumus boni juris, e che dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati deriverebbe al ricorrente un danno grave ed irreparabile; ed avendo altresi' deciso di sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7-quinquies, comma 5, del d.-l. 18 novembre 1995 n. 489 (nella parte in cui assegna termini abnormemente brevi per la notifica ed il deposito del ricorso), ha - in conseguenza - temporaneamente accolto l'istanza di sospensiva avanzata dall'interessato rinviando l'ulteriore e definitiva trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile dopo la restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale. D i r i t t o 1. - Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal prefetto di Palermo nei suoi confronti il 18 dicembre 1995. La parte ricorrente ha notificato il ricorso all'amministrazione intimata oltre il termine di sette giorni dall'acquisita conoscenza del decreto di espulsione; e cioe' tardivamente rispetto a quanto prescritto dall'art. 7-quinquies, comma 5, del d.-l. 18 novembre 1995 n. 489.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 678/1997). 97C1118