N. 682 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 1996- 16 settembre 1997

                                N. 682
  Ordinanza   emessa   il  22  novembre  1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 16 settembre 1997) dal tribunale  di  Rovereto  nel
 procedimento penale a carico di Vivaldelli Maurizio
 Processo  penale  -  Dibattimento  -  Giudice  che abbia rigettato la
    richiesta  di  pena  concordata  avanzata   da   un   imputato   -
    Incompatibilita'  a  partecipare  al giudizio, dopo la separazione
    dei  procedimenti  in  ordine  alla  medesima   imputazione,   nei
    confronti di altro coimputato la cui partecipazione sia stata gia'
    incidentalmente  valutata  -  Omessa  previsione  -  Disparita' di
    trattamento - Lesione del principio del giusto processo - Richiamo
    ai principi espressi nella sentenza n. 371/1996.
 (C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.42 del 15-10-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Rilevato  che  questo  Collegio,  con ordinanza di data odierna, ha
 rigettato, ritenendo non congrua la pena, tra le altre, l'istanza  ex
 art.  444  c.p.p.,  proposta dall'imputato Rovro Aldo, in relazione a
 reati a lui contestati  come  commessi  in  concorso  con  Vivaldelli
 Maurizio;
   Rilevato  altresi'  che  sui  suddetti  reati il tribunale dovrebbe
 giudicare, in sede dibattimentale, il Vivaldelli;
   Considerato che nella fattispecie ricorrono le medesime ragioni che
 hanno indotto la Corte costituzionale a pronunciare  la  sentenza  n.
 371  dd.  17 ottobre 1996, in quanto questo tribunale, respingendo la
 proposta di  patteggiamento  avanzata  dal  coimputato  Rovro,  nella
 sostanza  ha  espresso  una  valutazione di responsabilita' sui fatti
 contestati che  potrebbe  condizionare  il  Collegio  nel  successivo
 giudizio;
   Considerato,  pertanto,  che  ricorre  l'opportunita'  di sollevare
 questione di legittimita' costituzionale, in riferimento  agli  artt.
 3  e 24 della Costituzione, dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella
 parte in cui non prevede l'incompatibilita'  del  Giudice  che,  dopo
 aver rigettato l'istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.  nei
 confronti  di  coimputato, sia poi chiamato, a seguito di separazione
 dei processi, a giudicare, per il medesimo reato, altro  concorrente,
 la cui partecipazione sia stata incidentalmente valutata.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante
 e   non   manifestamente   infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  in   riferimento   agli   artt.   3   e   24   della
 Costituzionale,  dell'art.   34, secondo comma, c.p.p. nella parte in
 cui  non  prevede  l'incompatabilita'  del  giudice  che,  dopo  aver
 rigettato  l'istanza  di  applicazione  pena  ex  art. 444 c.p.p. nei
 confronti di coimputato, sia poi chiamato, a seguito  di  separazione
 dei  processi, a giudicare, per il medesimo reato, altro concorrente,
 la cui partecipazione sia stata incidentalmente valutata;
   Sospende  il  giudizio  in   relazione   all'imputato   Vivaldelli,
 limitatamente  ai capi di imputazione di cui alle lettere d), e) e n)
 di rubrica, e dispone la separazione del processo per gli stessi capi
 di imputazione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
   Manda   alla   cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
 ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per   la
 comunicazione ai Presidenti delle Camere.
     Rovereto, addi' 22 novembre 1996
                   Il presidente: (firma illeggibile)
 97C1121