N. 682 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 1996- 16 settembre 1997
N. 682 Ordinanza emessa il 22 novembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 settembre 1997) dal tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Vivaldelli Maurizio Processo penale - Dibattimento - Giudice che abbia rigettato la richiesta di pena concordata avanzata da un imputato - Incompatibilita' a partecipare al giudizio, dopo la separazione dei procedimenti in ordine alla medesima imputazione, nei confronti di altro coimputato la cui partecipazione sia stata gia' incidentalmente valutata - Omessa previsione - Disparita' di trattamento - Lesione del principio del giusto processo - Richiamo ai principi espressi nella sentenza n. 371/1996. (C.P.P. 1988, art. 34, comma 2). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.42 del 15-10-1997 )
IL TRIBUNALE Rilevato che questo Collegio, con ordinanza di data odierna, ha rigettato, ritenendo non congrua la pena, tra le altre, l'istanza ex art. 444 c.p.p., proposta dall'imputato Rovro Aldo, in relazione a reati a lui contestati come commessi in concorso con Vivaldelli Maurizio; Rilevato altresi' che sui suddetti reati il tribunale dovrebbe giudicare, in sede dibattimentale, il Vivaldelli; Considerato che nella fattispecie ricorrono le medesime ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale a pronunciare la sentenza n. 371 dd. 17 ottobre 1996, in quanto questo tribunale, respingendo la proposta di patteggiamento avanzata dal coimputato Rovro, nella sostanza ha espresso una valutazione di responsabilita' sui fatti contestati che potrebbe condizionare il Collegio nel successivo giudizio; Considerato, pertanto, che ricorre l'opportunita' di sollevare questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del Giudice che, dopo aver rigettato l'istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di coimputato, sia poi chiamato, a seguito di separazione dei processi, a giudicare, per il medesimo reato, altro concorrente, la cui partecipazione sia stata incidentalmente valutata.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzionale, dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatabilita' del giudice che, dopo aver rigettato l'istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di coimputato, sia poi chiamato, a seguito di separazione dei processi, a giudicare, per il medesimo reato, altro concorrente, la cui partecipazione sia stata incidentalmente valutata; Sospende il giudizio in relazione all'imputato Vivaldelli, limitatamente ai capi di imputazione di cui alle lettere d), e) e n) di rubrica, e dispone la separazione del processo per gli stessi capi di imputazione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere. Rovereto, addi' 22 novembre 1996 Il presidente: (firma illeggibile) 97C1121