N. 685 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 1996- 16 settembre 1997
N. 685 Ordinanza emessa il 25 ottobre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 settembre 1997) dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Colombo Dario contro l'USSL n. 61 di Carate Brianza ed altri Impiego pubblico - Dipendenti delle Unita' sanitarie locali - Riammissione in servizio - Collocamento nel ruolo e nella qualifica di appartenenza al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianita' nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione - Mancata previsione dell'inquadramento nella stessa posizione giuridica ed economica occupata all'atto della cessazione del rapporto di servizio come stabilito per gli statali - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul principio della retribuzione proporzionata ad adeguata. (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 115, comma 3; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 132, comma 3). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.42 del 15-10-1997 )
IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello proposto dal sig. Dario Colombo, rappresentato e difeso dall'avv. Gualtiero Rueca e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, largo della Gancia n. 1; contro la U.S.S.L. n. 61 di Carate Brianza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituitasi; e nei confronti dei signori Angelo Pozzi e Lucio Perego, non costituitisi; per l'annullamento della sentenza 11 febbraio 1992, n. 43, con la quale il t.a.r. per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante; Visto l'atto di appello ed i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 25 ottobre 1996 il consigliere Liliana Ferraro; Udito l'avv. Gualtiero Rueca per l'appellante; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Il dott. Dario Colombo, a suo tempo dimessosi dal servizio che svolgeva in qualita' di assistente ostetrico-ginecologico, presso l'USL n. 61 della Lombardia di Carate Brianza, fu riammesso in servizio a domanda, con deliberazione del comitato di gestione 2 agosto 1984, n. 359. Il medesimo comitato, con deliberazione 3 marzo 1988, n. 89, respinse l'istanza del dott. Colombo di riconoscimento, ai fini economici, dei servizi prestati in precedenza alle dipendenze della stessa Amministrazione (1 aprile 1975-30 settembre 1975, a tempo pieno e 1 ottobre 1976-31 ottobre 1983, a tempo definito). Detto provvedimento, nella parte in cui rifiutava il riconoscimento dell'anzianita', fu impugnato dall'interessato davanti al t.a.r. della Lombardia con ricorso notificato il 6 giugno 1988. Il ricorrernte dedusse che le disposizioni contenute negli artt. 132 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e 24 e 59 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 vanno interpretate nel senso che la riammissione in servizio deve essere disposta con riconoscimento dei periodi di servizio gia' prestato e con le conseguenti attribuzioni economiche; in via subordinata, per il caso che le suddette norme venissero interpretate in senso a lui sfavorevole, eccepi' l'illegittimita' costituzionale delle norme citata con riferimento al diverso trattamento disposto dall'art. 115 d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 per gli insegnanti statali. Il t.a.r., con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto la domanda, giudicandola infondata e ha dichiarato in parte non rilevante e in parte manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale. Il dott. Colombo propone appello per i seguenti motivi: 1. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 59 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 132 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione all'art. 154 d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348. L'appellante assume la erroneita' della pronuncia di primo grado, nella parte in cui il t.a.r. ha affermato che l'art. 59 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, "implicitamente dispone la perdita dell'anzianita' economica". Cio' perche', a dire dell'appellante, se il legislatore avesse voluto una cosi' grave conseguenza l'avrebbe prevista in modo esplicito. Inoltre, l'interpretazione restrittiva del t.a.r. contrasta con la ratio della norma. In sostanza, con la norma citata, interpretata anche alla luce della disciplina precedente, il legislatore ha voluto disporre una meno favorevole valutazione della "anzianita' di grado", ma il disconoscimento dell'anzianita' precedentemente maturata nella qualifica deve valere esclusivamente ai fini dell'ordine di precedenza nel ruolo e nel grado; non vale, invece, ai fini dell'inquadramento economico laddove le norme di legge e di contratto, fondano sull'anzianita' di servizio il contenuto dell'inquadramento e del trattamento economico. 2. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell'art. 54 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, nonche' delle norme degli accordi collettivi e dei principi generali del pubblico impiego in tema di ricostruzione di carriera e di riconoscimento di servizi precedentemente prestati. Eccesso di potere e travisamento dei fatti. Con tale motivo, l'appellante assume che i servizi prestati dal dipendente, prima dell'assunzione in ruolo, presso pubbliche amministrazioni, sono comunque riconosciuti ai fini della "ricostruzione della carriera", con conseguente riflesso sul trattamento economico, cio' perche' la norma invocata, che dispone per il servizio prestato presso il settore di provenienza - "che viene valutato per intero a tutti gli effetti" - nulla dice circa la necessita' che tra i due periodi lavorativi considerati sussista o meno continuita' temporale. 3. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 59 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in relazione all'art. 132, terzo comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione. L'appellante deduce la ingiustificata differenza di trattamento riservata al personale sanitario rispetto al personale scolastico, nonche' disparita' del dipendente riassunto rispetto al dipendente nuovo assunto, al quale vengono riconosciuti, ai fini del trattamento economico, i servizi precedentemente prestati prima dell'assunzione, presso altre USSL o altre pubbliche amministrazioni. All'udienza del 25 ottobre 1996 la causa e' stata trattenuta per la decisione. D i r i t t o L'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sui dipendenti civili dello Stato, richiamato, per i dipendenti delle unita' sanitarie locali, dall'art. 59 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, disciplinando la riammissione in servizio dell'impiegato in precedenza dimessosi o collocato a riposto o decaduto dall'impiego, al terzo comma dispone: "l'impiegato riammesso e' collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianita' nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione". La disposizione in se stessa sarebbe chiara nel senso che l'impiegato riammesso, ancorche' inquadrato nella qualifica precedentemente rivestita anziche' nella qualifica iniziale di coloro che accedono per la prima volta all'impiego, abbia pero' anzianita', nella suddetta qualifica, dalla data del provvedimento di riammissione. E null'altro disponendo la legge, si dovrebbe intendere che la decorrenza dell'anzianita' cosi' definita debba valere sia agli effetti giuridici che a quelli economici. Peraltro, il collegio si trova in presenza dell'art. 115, terzo comma del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, in virtu' del quale "Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione del rapporto di servizio". Chiaramente tale ultima disposizione prevede, per la categoria di pubblici impiegati considerata, in senso opposto a quanto porterebbe a concludere per i dipendenti delle USL, la lettera dell'art. 59 citato. Neppure risulta che la suddetta norma di favore trovi una razionale giustificazione in obiettive circostanze inerenti alla diversita' del rapporto di impiego tra insegnanti statali e dipendenti della USL. Il collegio deve, pertanto, rilevare una chiara asimmetria tra le norme, con la conseguenza che situazioni analoghe vengono disciplinate differentemente. La questione, pertanto, piu' ampiamente che nei termini proposti dal ricorrente, il quale vuole l'estensione della norma di privilegio dettata a favore degli insegnanti, e' invece il dubbio alternativo tra l'illegittimita' costituzionale, per violazione del principio di uguaglianza e del principio di tutela della retribuzione del lavoratore, sanciti rispettivamente dagli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 59 d.P.R. n. 761 del 1979 e dell'art. 132 d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui negano la rilevanza dei periodi lavorativi pregressi ai dipendenti delle USL riammessi in servizio, ovvero la illegittimita' costituzionale dell'art. 115 del d.P.R. n. 417 del 1974, nella parte in cui impone, nella identica situazione di riammissione in servizio, la valutazione dei periodi pregressi. L'altra questione formulata dall'appellante - sempre con riferimento ai parametri ora enunciati - e' la illogica disparita' di trattamento tra chi viene riammesso in servizio, e non vede valutati i periodi pregressi, e chi viene assunto per la prima volta, che invece, a norma dell'art. 24 del d.P.R. n. 761/1979, vede valutati, ai fini dell'inquadramento economico, i servizi pregressi. Vero e' che l'art. 132 dispone l'inquadramento, della persona riammessa in servizio, nella qualifica a suo tempo raggiunta, la quale pertanto ha un beneficio ben maggiore di quello conseguito da colui che viene assunto per la prima volta in servizio necessariamente nella qualifica iniziale; e' pur vero, pero' che quando la persona riammessa in servizio aveva, come il ricorrente, la qualifica iniziale (assistente medico), si puo' creare effettivamente una disparita' di trattamento ingiustificata. Le esposte questioni apparendo rilevanti e non manifestamente infondate, devono essere rimesse alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), cosi' provvede: 1) ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, della disparita' di trattamento tra insegnanti statali e dipendenti delle unita' sanitarie locali, di cui, rispettivamente, all'art. 115, terzo comma, d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 e al combinato disposto degli artt. 59 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e 132, terzo comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; ne rimette l'esame alla Corte costituzionale; 2) ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, del terzo comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui nega ai dipendenti delle USL di qualifica iniziale, riammessi in servizio, la valutazione, ai fini dell'inquadramento economico, dei servizi precedentemente prestati, ne rimette l'esame alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Si dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; che gli atti siano, poi, trasmessi alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma il 25 ottobre 1996. Il presidente: Catallozzi Il consigliere, estensore: Ferraro 97C1124