N. 728 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 1997

                                N. 728
  Ordinanza  emessa  il  17  aprile  1997 dal tribunale amministrativo
 regionale per le Marche sui  ricorsi  riuniti  proposti  da  Martelli
 Giorgio  ed  altri  contro  il Ministero della pubblica istruzione ad
 altra
 Istruzione pubblica - Accademia di Belle Arti - Divieto di iscrizione
    allo  stesso  corso  per  oltre  cinque  anni  -   Disparita'   di
    trattamento  rispetto all'istruzione universitaria per la quale e'
    previsto il divieto di iscrizione allo stesso corso solo  in  caso
    di  mancato  sostenimento  di  esami  per  otto anni consecutivi -
    Violazione  del  diritto  ai  piu'  alti  gradi  di  istruzione  e
    dell'obbligo  dello  Stato  di  assicurare un adeguato trattamento
    scolastico.
 (R.D: 31 dicembre 1923, n. 3123, art. 62, comma secondo).
 (Cost., artt. 3, 33 e 34).
(GU n.44 del 29-10-1997 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti nn. 2, 767
 e 768 del 1996 proposti:
     A) il ricorso n.  2  del  1996  da  Martelli  Giorgio,  Tavoletti
 Roberto  e  Patacchini  Daniela,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.
 Roberto Cataldi e dal dott. proc.  Valentina  Leccesi,  elettivamente
 domiciliati in Ancona, alla via Maratta n. 18, presso l'avv. Giovanni
 Covatta;  contro  il  Ministero della pubblica istruzione, in persona
 dell'on.le   Ministro    pro-tempore,    rappresentato    e    difeso
 dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato  di Ancona, presso il cui
 ufficio  e'  domiciliato  ex  lege;  l'Accademia  di  belle  arti  di
 Macerata,  in  persona  del  direttore pro-tempore, non costituito in
 giudizio; per l'annullamento della deliberazione 10 ottobre 1995  del
 Collegio dei docenti, relativa alla ratifica degli esami di passaggio
 della   sessione  autunnale  anno  accademico  1994/95,  nella  parte
 relativa al risultato della prova di esame orale in storia  dell'arte
 sostenuta dai ricorrenti il 6 ottobre 1995, nonche' di tutti gli atti
 connessi  e,  occorrendo, della stessa prova di esame i cui risultati
 sono stati pubblicati il 14 ottobre 1995;
     B) il ricorso n. 767 del 1996 da Tavoletti Roberto, rappresentato
 e  difeso  dagli  avvocati  Roberto   Cataldi   e   Pietro   Referza,
 elettivamente  domiciliato  in Ancona, alla via Maratta n. 18, presso
 l'avv.  Giovanni  Covatta;  contro  il   Ministero   della   pubblica
 istruzione,  in  persona  dell'on.le Ministro pro-tempore, come sopra
 rappresentato, difeso e domiciliato; l'Accademia  di  belle  arti  di
 Macerata,  in  persona  del  direttore pro-tempore, non costituito in
 giudizio; per l'annullamento del  provvedimento  12  aprile  1996  n.
 916/37  del  direttore  della  predetta accademia, nella parte in cui
 nega l'iscrizione del ricorrente al IV anno del corso di scenografia;
     C) il ricorso n. 768 del 1996 da Martelli  Giorgio  e  Patacchini
 Daniela,  rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati Roberto Cataldi e
 Pietro Referza, elettivamente domiciliati in Ancona, alla via Maratta
 n. 18, presso   l'avv. Giovanni Covatta; contro  il  Ministero  della
 pubblica istruzione, in persona dell'on.le Ministro pro-tempore, come
 sopra  rappresentato, difeso e domiciliato; l'Accademia di belle arti
 di Macerata, in persona del direttore pro-tempore, non costituito  in
 giudizio;  per  l'annullamento  dei  provvedimenti 12 aprile 1996, n.
 916/37 e 6 maggio  1996,  n.  111/37  del  direttore  della  predetta
 accademia,  nella  parte in cui negano l'iscrizione dei ricorrenti al
 IV anno del corso di scenografia;
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti gli atti di costituzione  in  giudizio  del  Ministero  della
 pubblica istruzione in tutti i ricorsi;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Viste le ordinanze 24 gennaio 1996, n. 52, 23 agosto 1996, n. 435 e
 23 agosto 1996, n. 436 relative, rispettivamente, ai singoli ricorsi;
   Visti gli atti tutti delle cause;
   Relatore,  alla  pubblica  udienza  del  19   febbraio   1997,   il
 consigliere Mario Di Giuseppe;
   Uditi  l'avv.  Cataldi per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Andrea
 Honorati per l'amministrazione resistente;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   A) I signori  Martelli  Giorgio,  Tavoletti  Roberto  e  Patacchini
 Daniela,  iscritti nell'anno accademico 1994/95 al III anno del corso
 di scenografia presso l'Accademia di belle arti  di  Macerata,  hanno
 sostenuto  il 6 ottobre 1995 l'esame di Storia dell'arte, conseguendo
 una valutazione di inidoneita' con punti 15 su 30.
   Il Collegio dei docenti, nella riunione del  10  ottobre  1995,  in
 sede  di  ratifica  degli esami di passaggio della sessione autunnale
 del predetto anno accademico, ha riconosciuto legittimo il  risultato
 degli  esami  ed  ha  stabilito  di non applicare il beneficio di cui
 all'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 5  maggio  1918,  n.  1852  in
 favore  di  alcuni studenti, fra cui i predetti, i quali si trovano a
 perdere il cosi' detto "maturato scolastico" in quanto  bocciati  per
 la  seconda  volta e, quindi, impossibilitati ad essere iscritti allo
 stesso corso per piu'  di  cinque  anni,  per  effeto  dell'art.  62,
 secondo comma, del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123.
   I  signori Martelli, Tavoletti e Patacchini, con atto notificato il
 5 e 7 dicembre 1995, depositato il 3 gennaio 1996 (iscritto al  n.  2
 del reg. ric. 1996), hanno impugnato la deliberazione 10 ottobre 1995
 del  Collegio  dei  docenti,  nelle parti in cui ratifica la prova di
 esame in storia dell'arte sostenuta e dispone  di  non  applicare  in
 favore  degli  interessati  il  beneficio di cui all'art. 134, quarto
 comma,  del  decreto  legislativo  n.  1852  del  1918,   chiedendone
 l'annullamento,  unitamente alla predetta prova di esame, deducendo i
 seguenti motivi:
     1) eccesso di potere per  contraddittorieta'  della  motivazione,
 illogicita' ed ingiustizia manifesta, poiche' il Collegio dei docenti
 ha deliberato di non applicare la norma che consente alla commissione
 plenaria  di promuovere gli studenti piu' meritevoli adducendo, quale
 motivazione,  che  vi  e'  "il  pericolo  di  creare   precedenti   e
 l'inutilita' dell'applicazione che non risolve comunque tutti i casi"
 e che "la maggioranza sostiene la linea: o tutti o nessuno".
   Una  tale motivazione e' illegittima in quanto contraria al dettato
 legislativo: infatti, la norma (art. 134, quarto comma,  del  decreto
 legislativo  n.  1852  del  1918)  non  opera  a  favore di tutti, ma
 soltanto degli studenti piu' meritevoli, cioe' di coloro che, pur non
 avendo superato l'esame nelle materie di  cultura  generale,  abbiano
 conseguito  un  voto  non  minore di 15/30 in ciascuna di esse ed una
 media complessiva non minore di 9/10 in tutte le materie artistiche.
   Lo  stesso  collegio  ha  asserito,  inoltre,  che  sussistevano  i
 presupposti   di   convenienza  ed  opportunita'  che  giustificavano
 l'applicazione della  norma  (quali:  l'elevato  numero  di  studenti
 bocciati   in   storia   dell'arte;   la   discontinuita'   didattica
 verificatasi in quel determinato  corso),  ma  ha  stabilito  di  non
 applicarla in quanto in futuro, verificandosi gli stessi presupposti,
 sarebbe  costretto ad applicarla nuovamente.  In tal modo il collegio
 ha   disconosciuto   che   trattasi   di   correttivo   o   beneficio
 legislativamente  ammesso in presenza di determinati presupposti, pur
 essendo stato ammesso dal  direttore  dell'accademia  che  una  delle
 cause   dell'elevato   numero  di  bocciati  nel  predetto  esame  e'
 individuabile nella discontinuita' didattica che si era verificata;
     2) irregolarita'  della  prova  di  esame  in  storia  dell'arte,
 nonche'   eccesso   di  potere  per  contraddittorieta',  difetto  di
 motivazione ed ingiustizia  manifesta,  essendo  inficiate  da  gravi
 irregolarita'  le prove di esame sostenute dai ricorrenti nella detta
 disciplina:
      a) la durata delle prove e' stata  di  appena  quindici  minuti,
 mentre  per gli altri candidati e' stata mediamente di quarantacinque
 minuti. Tale disparita' di trattamento, oltre a violare il  principio
 della  par  condicio,  non  trova  giustificazione  alcuna, mentre ha
 impedito  ai  ricorrenti  di   esprimere   pienamente   capacita'   e
 preparazione. Il tempo di quindici minuti appare estremamente ridotto
 anche  in  relazione  alla durata media degli esami relativi ad altre
 discipline fondamentali;
      b)  il  tenore  dei   quesiti   posti   ai   ricorrenti   appare
 insufficiente   e  limitato  in  relazione  al  programma  di  esame,
 comprendente argomenti ben piu' vasti, che non sono stati oggetto  di
 interrogazione. Non solo, ma la commissione ha ritenuto decisiva (per
 Martelli  e  Tavoletti) la insufficienza della esposizione fornita su
 uno solo dei quesiti posti a ciascuno degli interessati;
      c) in contrasto con  le  circolari  interne  dell'accademia,  il
 giudizio   emesso   dalla  commissione,  sulla  prova  di  esame  dei
 ricorrenti,  appare  insufficiente  nella  motivazione,  non  potendo
 ritenersi   adeguata   la  mera  attribuzione  di  un  punteggio.  La
 motivazione del giudizio negativo era ancor piu' necessaria nel  caso
 del  Martelli,  in  quanto  i  commissari non apparivano concordi nel
 valutare la relativa prova (contestazione  immediata  e  pubblica  da
 parte del prof. Marangoni);
      d)  la  seguita  procedura  di  valutazione delle prove di esami
 contrasta  con  l'art.  134,  primo  e  secondo  comma,  del  decreto
 legislativo n. 1852 del 1918, poiche' non vi e' stata assegnazione di
 punteggio  distintamente  da  parte  di ciascun commissario; il prof.
 Chiodi ha omesso di esprimere qualsiasi giudizio sul  Martelli  e  la
 votazione  finale  e'  stata  attribuita autonomamente dal presidente
 della commissione,  il  quale  non  ha  tenuto  conto  della  diversa
 valutazione  del prof.  Marangoni. Non e' stata compiuta alcuna somma
 aritmetica delle singole valutazioni,  ne'  si  e'  dato  conto,  nel
 verbale, della contestazione sul voto formulata dal prof. Marangoni.
   Per  quanto  riguarda  le valutazioni relative al Tavoletti ed alla
 Patacchini, il voto attribuito e' il risultato della  valutazione  di
 due  soli  commissari:  il punteggio attribuito al Tavoletti e' stato
 stabilito in assenza del prof. Marangoni; il punteggio assegnato alla
 Patacchini e' stato stabilito senza che il predetto  docente  potesse
 esprimere  il  proprio  giudizio  sulla  prova  di  esame,  cui aveva
 assistito solo nella parte finale;
      e) nel corso dello svolgimento delle prove  di  esami  e'  stato
 piu'   volte   violato   il   principio   della  collegialita'  della
 commissione:  il presidente ha formulato i quesiti ed ha valutato gli
 esiti in modo assolutamente autonomo, non consentendo di  intervenire
 agli  altri componenti della commissione e lo svolgimento e' avvenuto
 perfino in assenza di uno dei componenti;
      f) i ricorrenti hanno sostenuto la  prova  di  esame  in  storia
 dell'arte  fornendo  risposte  esaustive ad almeno due quesiti su tre
 (il Martelli)  e  comunque  in  generale  (gli  altri  due),  sicche'
 meritavano un giudizio almeno di sufficienza;
     3) illegittimita' costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del
 r.d.  31  dicembre 1923, n. 3123, per contrasto con gli artt. 3, 33 e
 34  Cost.,  poiche'  la  norma  consente  di  frequentare  un   corso
 dell'Accademia  di  belle  arti soltanto per un anno in piu' rispetto
 alla sua durata normale (di quattro anni).
   La norma citata non tiene conto della varieta' delle situazioni per
 le quali uno studente  possa  non  superare  un  esame  o  subire  un
 rallentamento  negli studi, avendo ciascun individuo tempi diversi di
 maturazione  e  di  apprendimento  e  potendo  verificarsi  le   piu'
 disparate situazioni contingenti e transitorie.
   Per  effetto di detta norma, gli studenti che abbiano uno scarso ma
 sufficiente  profitto  sono  avvantaggiati  rispetto  a  quelli   che
 ottengono  votazioni  piu'  alte,  ma  impiegando maggior tempo nella
 preparazione dei singoli esami.
   La severita' della norma non trova riscontro nelle altre discipline
 dei vari istituti di istruzione: l'art. 15, primo comma, del r.d.   4
 maggio  1925,  n.  653,  relativo  agli  istituti medi di istruzione,
 consente che ciascuna classe possa essere frequentata per  due  anni,
 con  conseguente  raddoppio  della durata normale dei corsi di scuola
 secondaria; l'art. 149, secondo comma, del r.d. 31  agosto  1933,  n.
 1592,   relativo  alla  istruzione  superiore,  impone  di  rinnovare
 l'iscrizione ai corsi universitari e di ripetere le prove degli esami
 gia' superati solo  se  non  siano  sostenuti  esami  per  otto  anni
 consecutivi.
   L'art.  62,  secondo  comma, del regio decreto n. 3123 del 1923 non
 trova giustificazione alcuna, neppure  in  relazione  alle  peculiari
 caratteristiche   dell'Accademia   di   belle   arti.  Se  questa  e'
 disciplinata alla stregua di istituto intermedio fra gli istituti  di
 istruzione  secondaria  e  quelli  di rango universitario, il periodo
 massimo consentito di frequenza dei relativi  corsi  dovrebbe  essere
 disciplinato in modo analogo ad uno dei predetti ordinamenti.
   La  ratio legis della norma appare finalizzata al solo contenimento
 delle spese (come espressamente enunciato dall'art. 1 della legge  di
 delega   3   dicembre   1922,  n.  601)  attraverso  una  consistente
 limitazione del numero degli studenti (attuata anche mediante  l'art.
 67  del  r.d.    n. 3123 del 1923), ma tale finalita' di contenimento
 della  spesa  pubblica  sussiste  per  qualsiasi  tipo di istituto di
 istruzione, sicche' non si comprendono le ragioni per le quali  possa
 giustificarsi  una  disparita'  di  trattamento  fra  gli  utenti dei
 diversi istituti.
   Oltre all'art. 3 Cost., appaiono  violati:  l'art.  33  Cost.,  che
 impone  di  assicurare un adeguato trattamento scolastico per tutti i
 cittadini; l'art. 34 Cost., che riconosce a tutti i soggetti capaci e
 meritevoli il diritto di raggiungere i piu' alti gradi di istruzione.
   Per resistere in giudizio  si  e'  costituito  il  Ministero  della
 pubblica istruzione la cui difesa, con memoria depositata l'8 gennaio
 1996,  ha  controdedotto in ordine alle doglianze esposte in ricorso,
 eccependo la inammissibilita' della  censura  relativa  alla  mancata
 applicazione  del  beneficio  di  cui  all'art.134, quarto comma, del
 decreto legislativo n. 1852 del 1918 per quanto riguarda la posizione
 del sig. Tavoletti, il quale non  potrebbe  beneficiarne  poiche'  ha
 conseguito  nell'esame  di  scenografia la votazione di 26/30, quindi
 inferiore ai 9/10 richiesti dalla norma.
   In ordine alla questione  di  incostituzionalita',  la  difesa  del
 resistente  ha controdedotto nel merito, sostenendone la irrilevanza,
 in quanto l'oggetto del ricorso non e' costituito da un provvedimento
 di diniego di iscrizione al successivo anno di corso.
   In sede cautelare, con ordinanza 24 gennaio 1996, n. 52, il  t.a.r.
 ha  respinto  la  domanda  di sospensione della esecuzione degli atti
 impugnati, presentata ai fini dell'ammissione con riserva  al  quarto
 anno di corso.
   Con  memoria  depositata l'8 febbraio 1997 la difesa dei ricorrenti
 ha esplicitato le dedotte censure, insistendo per l'accoglimento  del
 ricorso.
   B)  In  seguito  i  signori  Martelli, Patacchini e Tavoletti hanno
 rivolto separate istanze 26 febbraio 1996  alla  predetta  Accademia,
 onde  ottenere  la  concessione  del  beneficio  di cui all'art. 134,
 quarto comma, del d.lgs.  5  maggio  1918,  n.  1852  e  comunque  la
 iscrizione  al IV anno del corso di scenografia per l'anno accademico
 1995/1996, negata con distinti provvedimenti  di  analogo  contenuto,
 basati  sull'esistenza di una disposizione di legge (r.d. 31 dicembre
 1923, n. 3123), ribadita dall'art. 207, comma 6, del d.lgs. 16 aprile
 1994, n. 297, che non consente la  frequenza  oltre  il  quinto  anno
 presso  le  Accademie  di  belle  arti,  non  potendo essere ignorato
 l'esito negativo dell'esame di passaggio dal terzo al quarto anno  di
 corso.
   Detti provvedimenti negativi sono stati impugnati dagli interessati
 con separati ricorsi.
   In particolare, il sig. Tavoletti Roberto, con atto notificato il 7
 e  14  giugno  1996, depositato il 29 giugno 1996 (iscritto al n. 267
 del reg. ric. 1996), ha impugnato il provvedimento 12 aprile 1996  n.
 916/37, che lo riguarda personalmente, chiedendone l'annullamento per
 i seguenti motivi:
     a) eccesso di potere per carenza, erroneita' e contraddittorieta'
 della  motivazione,  illogicita',  erroneita'  ed  illegittimita' dei
 presupposti, poiche' la motivazione del  diniego  appare  illogica  e
 contraddittoria  laddove  riconosce come "deprecabili" le conseguenze
 della norma di cui all'art. 62 del regio decreto n. 3123 del  1923  e
 tuttavia la applica nel caso di specie.
   Il diniego recepisce totalmente il contenuto della deliberazione 10
 ottobre  1995  del Collegio dei docenti e quindi si basa sull'erroneo
 presupposto della legittimita' della prova  di  esame  sostenuta  dal
 ricorrente per il passaggio dal terzo al quarto anno di corso;
     b)  A  carico  di  detta  deliberazione  e  dell'esame  in storia
 dell'arte, in quanto  presupposti  dell'atto  impugnato,  il  ricorso
 deduce censure analoghe a quelle esposte con il precedente ricorso n.
 2 del 1996.
   Per  resistere  in  giudizio  si  e'  costituito il Ministero della
 pubblica istruzione la cui difesa, con memorie depositate in  data  1
 luglio  1996  e  9  gennaio  1997,  ha  controdedotto  nel merito del
 ricorso,  ribadendo  anche  le  argomentazioni   gia'   esposte   nel
 precedente ricorso.
   In  sede cautelare, con ordinanza 23 agosto 1996, n. 435, il t.a.r.
 ha respinto la domanda  di  sospensione  della  esecuzione  dell'atto
 impugnato.
   Con  memoria  depositata l'8 febbraio 1997 la difesa del ricorrente
 ha ulteriormente  esplicitato  le  dedotte  censure,  insistendo  per
 l'accoglimento del ricorso.
   C) I signori Martelli Giorgio e Patacchini Daniela, dal canto loro,
 con  atto  notificato  il 7 e 14 giugno 1996, depositato il 29 giugno
 1996 (iscritto al n. 768 del  reg.  ric.  1996),  hanno  impugnato  i
 provvedimenti 12 aprile 1996 n. 916/37 e 6 maggio 1996 n. 111/37, che
 rispettivamente  li  riguardano,  chiedendone  l'annullamento per gli
 stessi motivi di cui sopra.
   Per resistente in giudizio si  e'  costituito  il  Ministero  della
 pubblica  istruzione  la cui difesa, con memoria depositata in data 1
 luglio 1996, ha controdedotto nel merito del ricorso, ribadendo anche
 la argomentazioni gia' svolte nel primo ricorso.
   In sede cautelare, con ordinanza 23 agosto 1996, n. 436, il  t.a.r.
 ha  respinto  la  domanda  di  sospensione della esecuzione dell'atto
 impugnato.
   Con memoria depositata l'8 febbraio 1997 la difesa  dei  ricorrenti
 ha  illustrato  tesi  e  richieste, insistendo per l'accoglimento del
 ricorso.
                             D i r i t t o
   I. - I tre ricorsi in epigrafe indicati, in  quanto  oggettivamente
 connessi, possono essere riuniti ai fini della pronuncia con una sola
 sentenza,  ai  sensi  dell'art.  52 del r.d. 17 agosto 1907, n.  642,
 richiamato dall'art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
   II. - Il collegio ritiene che debba essere sollevata  questione  di
 costituzionalita'  dell'art.  62, secondo comma, del r.d. 31 dicembre
 1923, n. 3123, secondo cui non e' possibile essere iscritti per  piu'
 di  cinque  anni  allo stesso corso dell'Accademia di belle arti, con
 riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione.
   La  questione  appare,  infatti,  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
   III.  - La rilevanza della questione deriva dalla circostanza che i
 provvedimenti impugnati,  con  i  quali  si  nega  ai  ricorrenti  la
 iscrizione  al  quarto  anno  del corso di scenografia, costituiscono
 applicazione della citata norma e che la legittimita'  costituzionale
 della  stessa,  in  considerazione  del  suo  contenuto  estremamente
 restrittivo, e' posta in dubbio da uno dei motivi di ricorso.
   L'eventuale  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale della
 norma comporterebbe l'accoglimento dei ricorsi avverso il diniego  di
 iscrizione   degli   interessati   al   quarto  anno  di  corso,  con
 soddisfacimento della relativa  pretesa.
   IV. - La non manifesta infondatezza della  questione  emerge  dalle
 seguenti considerazioni:
     a) la severita' della norma, che consente di frequentare un corso
 dell'Accademia  di  belle  arti soltanto per un anno in piu' rispetto
 alla durata legale di quattro anni, non  trova  corrispondenza  nelle
 discipline legislative di analoghi corsi di istruzione;
     b)  infatti,  presso gli istituti medi di istruzione secondaria e
 tecnica ciascuna  classe  puo'  essere  frequentata  per  due  volte,
 sicche'   un  corso  di  tali  scuole  puo',  in  definitiva,  essere
 frequentato per il doppio del tempo prescritto per la relativa durata
 legale (art. 15, primo comma, r.d. 4 maggio 1925, n.  653;  art.  57,
 secondo comma, legge 15 giugno 1931, n. 839);
     c)  sussiste  l'obbligo  di  rinnovare  la  iscrizione  ai  corsi
 universitari e  di  ripetere  le  prove  degli  esami  gia'  superati
 soltanto se non siano sostenuti esami per otto anni consecutivi (art.
 149, secondo comma, r.d. 31 agosto 1933, n.1592);
     d)  non sono comprensibili le ragioni che giustifichino una cosi'
 grave disparita' di trattamento tra studenti  di  analoghi  corsi  di
 istruzione  se  si  consideri  che  l'Accademia  di  belle arti e' un
 istituto di istruzione  intermedio  tra  quelli  secondari  e  quelli
 universitari  onde,  secondo logica, si dovrebbe far riferimento agli
 uni o agli altri per quanto riguarda la durata massima consentita;
     e)  non  sono  ravvisabili  differenziazioni  di  situazioni  che
 giustifichino  tale  disparita'  di trattamento, neppure in relazione
 alla necessita' di contenere la relativa spesa pubblica,  che  sembra
 una delle ragioni tenute presenti all'epoca della emanazione del r.d.
 31 dicembre 1923, n. 3123;
     f) tale disciplina ingiustificatamente severa nei confronti degli
 studenti  dell'Accademia  di  belle  arti  comporta  anche violazione
 dell'obbligo imposto dall'art. 33 della Costituzione di assicurare  a
 tutti  i  cittadini  un  adeguato  trattamento scolastico, nonche' la
 violazione  dell'art.    34  Cost.,  che  riconosce  il  diritto   di
 raggiungere  i  piu'  alti  gradi  di  istruzione  a tutti i capaci e
 meritevoli,  tali  dovendosi  ritenere  anche  coloro  che,  come   i
 ricorrenti,  superino  leggermente  il  periodo di normale durata del
 corso di studi.
   V. - I giudizi relativi ai  ricorsi  in  esame  debbono,  pertanto,
 essere  sospesi  ai sensi dell'art. 23 della legge  11 marzo 1953, n.
 87.
                                P. Q. M.
   Riunisce i tre ricorsi in epigrafe indicati;
   Dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in  relazione
 agli   artt.   3,  33  e  34  della  Costituzione,  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del r.d.  31
 dicembre 1923, n. 3123;
   Sospende  il  giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina alla segreteria di notificare  la  presente  ordinanza  alle
 parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche'
 di comunicarla ai Presidenti del  Senato  della  Repubblica  e  della
 Camera dei deputati.
   Cosi'  deciso in Ancona, nella rifissata camera di consiglio del 17
 aprile 1997.
                         Il presidente: Rizzi
                                     Il consigliere, est.: Di Giuseppe
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