N. 732 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 1997
N. 732 Ordinanza emessa il 16 luglio 1997 dal tribunale di Firenze sul ricorso proposto da Perini Giovanni contro l'INAIL Previdenza e assistenza - Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Diritto a conseguire le prestazioni previdenziali per le malattie professionali - Prescrizione decorrente dalla manifestazione della malattia - Mancata previsione della limitazione della prescrizione ai soli ratei maturati anteriormente alla richiesta amministrativa - Incidenza sul diritto alla garanzia previdenziale anche in considerazione della impossibilita' o eccessiva difficolta' per il lavoratore di individuare in un processo morboso spesso subdolo, progressivo o remissivo, o stazionario, o ingravescente, il punto di superamento del minimo indennizzabile negli stessi termini temporali di una successiva valutazione medico-legale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 116/1969, 206/1974, 140/1981, 179/1988, 206/1988, 31/1991, 246/1992 e 312/1993. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, comma primo). (Cost., artt. 3 e 38, comma secondo).(GU n.44 del 29-10-1997 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta a ruolo il 24 febbraio 1997 e segnata al n. r.g. 092/1997, discussa all'udienza del 16 luglio 1997, promossa da Perini Giovanni, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso in appello, dagli avv.ti Giorgio Bellotti e Gabriella Del Rosso, via G. Monaco n. 25, Firenze, presso il cui studio elegge domicilio, appellante, contro l'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro - I.n.a.i.l in persona del direttore pro-tempore della sede di Firenze 1, rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, dall'avv. De Rosa, via Bufalini 7, Firenze, presso cui elegge domicilio, appellato, avente ad oggetto: rendita - malattia professionale - prescrizione - dell'intero diritto e non dei singoli ratei - questione non manifestamente infondata di legittimita' costituzionale (mp-pre4doc). Con sentenza 13/24 settembre 1996 n. 1375 il pretore di Firenze ha respinto, all'esito di c.t.u., la domanda di rendita per malattia professionale proposta da Perini Giovanni, per intervenuta prescrizione, avendo il c.t.u. accertato che la ipoacusia professionale, per la quale il Perini aveva avanzato domanda amministrativa il 27 maggio 1991, aveva raggiunto la soglia indennizzabile gia' a quella data; pertanto il ricorso giudiziario depositato il 26 ottobre 1994 era oltre il termine di prescrizione di 3 anni e 150 giorni di cui agli artt. 112 e 111 t.u. n. 1124/1965. Ha proposto rituale appello Perini Giovanni, con ricorso depositato il 24 febbraio 1997, sollevando questione di non manifesta infondatezza di legittimita' costituzionale degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per violazione degli artt. 3, 38, II commma, anche in relazione all'art. 24, Cost., nella parte in cui sottopongono ad estinzione l'intero diritto e non i singoli ratei. Il tribunale di Firenze ritiene l'eccezione di illegittimita' costituzionale non manifestamente infondata: il Perini, come accertato anche dal c.t.u. di secondo grado, aveva raggiunto la soglia indennizzabile immediatamente prima della denuncia amministrativa del 27 maggio 1991; egli ha proposto azione giudiziaria con ricorso depositato il 26 ottobre 1994, oltre il termine di prescrizione di 3 anni e 150 giorni di cui agli artt. 111 e 112 t.u. n. 1124/1965. Pertanto, pur privata la denuncia amministrativa del valore di presunzione assoluta di manifestazione della malattia, ex art. 135 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Corte costituzionale 8 luglio 1969 n. 116, 11/25 febbraio 1988 n. 206, 17/24 gennaio 1991 n. 31), non le si puo' negare, con la piu' recente giurisprudenza, il valore di indice presuntivo semplice di conoscenza della malattia; pertanto il diritto sarebbe estinto per l'operare della prescrizione di cui all'art. 112, primo comma, t.u. 1124, senza che rilevi l'atto interruttivo posto in essere dal Perini, diverso dal ricorso giudiziario. Il tribunale di Firenze dubita che tale regime estintivo del diritto realizzi la tutela di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. Il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 aveva disegnato una disciplina organica, la cui coerenza poggiava su alcuni presupposti, tra cui principalmente la tassativita' del sistema tabellare, costituito da un insieme di presunzioni legali sulle tecnopatie assicurate, sulle attivita' lavorative morbiene e sui tempi di manifestazione delle tecnopatie in caso di abbandono della lavorazione tabellata. Tale sistema ha superato i primi vagli di costituzionalita', sulla base di una valutazione globale costi-benefici impliciti nel sistema delle presunzioni legali favorevole per il lavoratore (Corte Cost. 4 luglio 1974, n. 206). Negli stessi anni veniva proposta alla Corte eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 112 t.u. 1124 nella parte in cui sancisce la prescrittibilita' non delle singole pretese patrimoniali, ma del diritto in se' alla rendita. La Corte (Corte cost. 13 febbraio 1974 n. 33), premesso che l'art. 38 comma 2 "attiene all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato, piuttosto che alle modalita' necessarie a conseguirli, a meno che esse siano tali da compromettere il conseguimento, respingeva l'eccezione con motivazioni basate esclusivamente sull'ottica tabellare: La norma impugnata ... assolve a due esigenze facenti capo all'Inail e all'assicurato: quella di mettere l'istituto in condizioni di dar corso alla procedura di accertamento dell'indennizzabilita' della malattia professionale, poco tempo dopo che questa si sia di fatto manifestata, e quell'altra, propria dell'assicurato, di conseguire con prontezza le prestazioni, tra cui la rendita per inabilita' permanente". Come ben noto, il sistema tabellare, oggetto di riserve e di sollecitazioni gia' nella sentenza n. 206/1974, e' stato superato (dopo un tentativo di soluzione del problema attraverso l'arricchimento della tabella di cui al d.P.R. 482/1975 e a Corte Cost. 21 luglio 1981, n. 140) da Corte cost. 10/18 febbraio 1988, n. 179, che ha inciso, oltre l'esclusivita' della tabella, anche le presunzioni relative al periodo massimo indennizzabile di cui all'art. 134 t.u. 1124. Per quanto riguarda piu' da vicino il problema della prescrizione, oggetto della presente causa, posto che, per consolidata giurisprudenza (da ultimo Cass. sentenza n. 2662/1991 cit.) l'istituto disciplinato dall'art. 112 va qualificato come prescrizione e non come decadenza, i citati interventi della Corte (cui adde Corte cost. 11/25 febbraio 1988, n. 206 e Corte cost. 17/31 gennaio 1991, n. 31), pur quando hanno investito l'art. 112, comma 1, hanno inciso sulla nozione di manifestazione della malattia, ma hanno lasciato fermi i due principi cardine della disposizione: a) decorrenza della prescrizione dalla manifestazione; b) oggetto della prescrizione, che attiene al diritto in se' alla rendita per malattia professionale, e non ai soli ratei pregressi. Sotto il primo profilo, la Corte ha tenuto fermi i principi essenziali della disciplina speciale della prescrizione dei diritti de quo: la relativa problematica (che ha formato oggetto della ordinanza di rimessione di questo tribunale 8 gennaio 1993, dichiarata inammissibile dalla Corte, per difetto di rilevanza, con sentenza n. 312/1993) non rileva nella presente causa, perche' in questa non vi e' incertezza circa la data di decorrenza del termine prescrizionale; infatti, il Perini, con la denuncia di malattia professionale in coincidenza con l'accertamento medico, ha dimostrato di avere piena cognizione della propria malattia, della sua origine professionale, e di poter utilmente far valere il proprio diritto (Cass. 15 gennaio 1990 n. 124) Rimane il secondo profilo, di cui sub b), in quanto l'art. 112 incide sulla prescrizione del diritto in radice, e non solo sui ratei maturati di rendita (Cass. 27 agosto 1990, n. 8793): su tale profilo il Collegio focalizza l'eccezione di illegittimita' costituzionale. Cio' appare gravemente lesivo degli artt. 38, secondo comma, e 3 Cost. Infatti il diritto a rendita per malattia professionale e' tutelato direttamente dall'art. 38, secondo comma, Cost. ed e' di pari dignita' e tutela costituzionale di altri diritti previdenziali ugualmente previsti dalla stessa norma costituzionale, quali ad es. il diritto a pensione e, come questo (Corte cost. 20 maggio/3 giugno 1992, n. 246), deve essere considerato imprescrittibile. In ossequio a tali principi si e' mosso di recente anche il legislatore (art. 6 d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, in legge 1 giugno 1991, n. 166 - Disposizioni urgenti in materia previdenziale) che ha sancito il carattere sostanziale del termine di decadenza per l'esercizio del diritto (non a pensione ma) ai soli ratei di pensione arretrati. La distinzione concettuale tra pensione e rendita non ha mai costituito nel magistero della Corte una scriminante di tutela costituzionale, perche' anche la rendita infortunistica o per malattia professionale si sostanzia in una prestazione periodica (art. 1861 cod. civ.) vita natural durante o fino a revisione, di una somma di denaro, al fine di assicurare al lavoratore le tutela da un rischio che trova nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione fonte e garanzia, alla pari delle altre forme di tutela ivi menzionate. Se dunque l'estinzione dell'intero diritto a rendita per prescrizione poteva trovare una qualche giustificazione nel sistema originario, sia per la valutazione globale costi-benefici sopra accennata, sia specificamente, nel sistema presuntivo basato su accertamenti clinico-statistici, sulla difficolta' di provare l'eziologia professionale oltre i termini temporali di cui alla tabella n. 4, tali valutazioni sono divenute obsolete nel quadro normativo attuale, in quanto basate su presupposti non piu' esistenti nella loro univocita' ed esclusivita'. Inoltre non appare coerente con un sistema basato sulla tutela degli eventi infortunistici accidentali la possibilita' di perdita dell'intero diritto per ritardi dotati dello stesso carattere, o dipendenti dall'ignoranza della legge, o addirittura da comportamenti di terzi. Appare pertanto a questo tribunale rilevante in causa (in quanto l'accoglimento dell'eccezione proposta porterebbe alla possibilita' di accertare il diritto alla rendita, con sacrificio solo dei ratei pregressi, e in parziale deroga dell'art. 74 t.u., nei limiti della prescrizione maturata), e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui commina la prescrizione per il diritto a conseguire le prestazioni previdenziali assicurate dal t.u. 1124, in specie per la malattia professionale, e non limitatamente ai ratei arretrati maturati anteriormente alla richiesta amministrativa. Le norme costituzionali parametro sono costituite, come argomentato dall'art. 38 secondo comma, fonte diretta della tutela costituzionale della malattia professionale, ed in combinazione con l'art. 3, per la diversita' di trattamento con altri diritti tutelati dal medesmo art. 38, secondo comma, quali il diritto a pensione, pacificamente considerati imprescrittibili in se', e salva la prescrizione dei ratei maturati.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante in causa e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui commina la prescrizione per il diritto a conseguire le prestazioni previdenziali previste dal t.u. 1124, in specie per la malattia professionale, e non limitatamente ai ratei arretrati maturati anteriormente alla richiesta amministrativa; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, letta all'udienza del 16 luglio 1997 Il presidente: Stanzani Il relatore ed estensore: De Matteis 97C1176