N. 732 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 1997

                                N. 732
  Ordinanza  emessa  il  16  luglio  1997 dal tribunale di Firenze sul
 ricorso proposto da Perini Giovanni contro l'INAIL
 Previdenza  e  assistenza  -  Infortuni   sul   lavoro   e   malattie
    professionali  - Diritto a conseguire le prestazioni previdenziali
    per le malattie  professionali  -  Prescrizione  decorrente  dalla
    manifestazione   della   malattia   -   Mancata  previsione  della
    limitazione   della   prescrizione   ai   soli   ratei    maturati
    anteriormente   alla  richiesta  amministrativa  -  Incidenza  sul
    diritto alla garanzia previdenziale anche in considerazione  della
    impossibilita'  o  eccessiva  difficolta'  per  il  lavoratore  di
    individuare in un  processo morboso spesso subdolo, progressivo  o
    remissivo, o stazionario, o ingravescente, il punto di superamento
    del  minimo  indennizzabile  negli stessi termini temporali di una
    successiva valutazione medico-legale - Riferimento  alle  sentenze
    della  Corte  costituzionale  nn.  116/1969,  206/1974,  140/1981,
    179/1988, 206/1988, 31/1991, 246/1992 e 312/1993.
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, comma primo).
 (Cost., artt. 3 e 38, comma secondo).
(GU n.44 del 29-10-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta  a  ruolo
 il  24  febbraio  1997  e  segnata  al  n.  r.g.  092/1997,  discussa
 all'udienza  del  16  luglio  1997,  promossa  da  Perini   Giovanni,
 rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso in appello,
 dagli avv.ti Giorgio Bellotti e Gabriella Del Rosso, via G. Monaco n.
 25,  Firenze,  presso  il  cui  studio  elegge domicilio, appellante,
 contro  l'Istituto  nazionale  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  -
 I.n.a.i.l  in persona del direttore pro-tempore della sede di Firenze
 1, rappresentato e difeso, per procura  in  calce  alla  comparsa  di
 costituzione  in  primo  grado,  dall'avv.  De  Rosa, via Bufalini 7,
 Firenze, presso cui elegge domicilio, appellato, avente  ad  oggetto:
 rendita - malattia professionale - prescrizione - dell'intero diritto
 e  non  dei singoli ratei - questione non manifestamente infondata di
 legittimita' costituzionale (mp-pre4doc).
   Con sentenza 13/24 settembre 1996 n. 1375 il pretore di Firenze  ha
 respinto,  all'esito  di  c.t.u.,  la domanda di rendita per malattia
 professionale  proposta   da   Perini   Giovanni,   per   intervenuta
 prescrizione,   avendo   il   c.t.u.   accertato   che  la  ipoacusia
 professionale,  per  la  quale  il  Perini  aveva  avanzato   domanda
 amministrativa   il   27  maggio  1991,  aveva  raggiunto  la  soglia
 indennizzabile gia' a quella data; pertanto  il  ricorso  giudiziario
 depositato il 26 ottobre 1994 era oltre il termine di prescrizione di
 3 anni e 150 giorni di cui agli artt. 112 e 111 t.u. n. 1124/1965.
   Ha proposto rituale appello Perini Giovanni, con ricorso depositato
 il   24   febbraio   1997,  sollevando  questione  di  non  manifesta
 infondatezza di legittimita' costituzionale degli  artt.  111  e  112
 d.P.R.  30  giugno 1965, n. 1124 per violazione degli artt. 3, 38, II
 commma, anche in relazione all'art. 24, Cost.,  nella  parte  in  cui
 sottopongono ad estinzione l'intero diritto e non i singoli ratei.
   Il  tribunale  di  Firenze  ritiene  l'eccezione  di illegittimita'
 costituzionale  non  manifestamente  infondata:   il   Perini,   come
 accertato  anche  dal  c.t.u.  di  secondo  grado, aveva raggiunto la
 soglia   indennizzabile   immediatamente   prima    della    denuncia
 amministrativa   del   27   maggio  1991;  egli  ha  proposto  azione
 giudiziaria con ricorso depositato  il  26  ottobre  1994,  oltre  il
 termine  di prescrizione di 3 anni e 150 giorni di cui agli artt. 111
 e  112  t.u.  n.  1124/1965.  Pertanto,  pur  privata   la   denuncia
 amministrativa  del  valore di presunzione assoluta di manifestazione
 della malattia, ex art. 135 d.P.R. 30 giugno  1965,  n.  1124  (Corte
 costituzionale  8  luglio  1969  n.  116, 11/25 febbraio 1988 n. 206,
 17/24 gennaio 1991 n. 31), non le si puo' negare, con la piu' recente
 giurisprudenza, il valore di indice presuntivo semplice di conoscenza
 della malattia; pertanto il diritto  sarebbe  estinto  per  l'operare
 della  prescrizione  di  cui  all'art.   112, primo comma, t.u. 1124,
 senza che rilevi l'atto interruttivo  posto  in  essere  dal  Perini,
 diverso dal ricorso giudiziario.
   Il  tribunale  di  Firenze  dubita  che  tale  regime estintivo del
 diritto realizzi la tutela di cui all'art. 38, secondo comma, Cost.
   Il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 aveva  disegnato  una  disciplina
 organica,  la  cui  coerenza  poggiava su alcuni presupposti, tra cui
 principalmente la tassativita' del sistema tabellare,  costituito  da
 un  insieme  di presunzioni legali sulle tecnopatie assicurate, sulle
 attivita' lavorative morbiene e sui  tempi  di  manifestazione  delle
 tecnopatie in caso di abbandono della lavorazione tabellata.
   Tale  sistema ha superato i primi vagli di costituzionalita', sulla
 base di una valutazione globale costi-benefici impliciti nel  sistema
 delle presunzioni legali favorevole per il lavoratore (Corte Cost.  4
 luglio 1974, n. 206).
   Negli   stessi   anni  veniva  proposta  alla  Corte  eccezione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 112 t.u. 1124  nella  parte  in
 cui   sancisce   la   prescrittibilita'  non  delle  singole  pretese
 patrimoniali, ma del diritto in se' alla  rendita.  La  Corte  (Corte
 cost.  13  febbraio  1974  n.  33),  premesso  che  l'art. 38 comma 2
 "attiene all'adeguamento dei mezzi di  carattere  previdenziale  alle
 esigenze  di  vita  dell'infortunato,  piuttosto  che  alle modalita'
 necessarie a conseguirli, a meno che esse siano tali da compromettere
 il  conseguimento,  respingeva  l'eccezione  con  motivazioni  basate
 esclusivamente  sull'ottica tabellare: La norma impugnata ... assolve
 a due esigenze facenti capo all'Inail e all'assicurato:    quella  di
 mettere  l'istituto  in  condizioni  di  dar  corso alla procedura di
 accertamento  dell'indennizzabilita'  della  malattia  professionale,
 poco   tempo   dopo  che  questa  si  sia  di  fatto  manifestata,  e
 quell'altra, propria dell'assicurato, di conseguire con prontezza  le
 prestazioni, tra cui la rendita per inabilita' permanente".
   Come  ben  noto,  il  sistema  tabellare,  oggetto  di riserve e di
 sollecitazioni gia' nella sentenza n.  206/1974,  e'  stato  superato
 (dopo   un   tentativo   di   soluzione   del   problema   attraverso
 l'arricchimento della tabella di cui al d.P.R.  482/1975  e  a  Corte
 Cost.  21 luglio 1981, n. 140) da Corte cost. 10/18 febbraio 1988, n.
 179, che ha inciso, oltre  l'esclusivita'  della  tabella,  anche  le
 presunzioni   relative  al  periodo  massimo  indennizzabile  di  cui
 all'art. 134 t.u. 1124.
   Per  quanto riguarda piu' da vicino il problema della prescrizione,
 oggetto  della   presente   causa,   posto   che,   per   consolidata
 giurisprudenza   (da   ultimo   Cass.  sentenza  n.  2662/1991  cit.)
 l'istituto   disciplinato   dall'art.   112   va   qualificato   come
 prescrizione  e  non  come decadenza, i citati interventi della Corte
 (cui adde Corte cost. 11/25 febbraio 1988, n. 206 e Corte cost. 17/31
 gennaio 1991, n. 31), pur quando hanno investito l'art. 112, comma 1,
 hanno inciso sulla nozione di manifestazione della malattia, ma hanno
 lasciato fermi i due principi cardine della disposizione:
     a) decorrenza della prescrizione dalla manifestazione;
     b) oggetto della prescrizione, che attiene al diritto in se' alla
 rendita per malattia professionale, e non ai soli ratei pregressi.
   Sotto il primo  profilo,  la  Corte  ha  tenuto  fermi  i  principi
 essenziali  della  disciplina speciale della prescrizione dei diritti
 de quo:   la relativa problematica  (che  ha  formato  oggetto  della
 ordinanza   di   rimessione  di  questo  tribunale  8  gennaio  1993,
 dichiarata inammissibile dalla Corte, per difetto di  rilevanza,  con
 sentenza  n.  312/1993)  non  rileva nella presente causa, perche' in
 questa non vi e' incertezza circa la data di decorrenza  del  termine
 prescrizionale;  infatti,  il  Perini,  con  la  denuncia di malattia
 professionale in coincidenza con l'accertamento medico, ha dimostrato
 di avere piena cognizione della propria malattia, della  sua  origine
 professionale,  e  di  poter  utilmente far valere il proprio diritto
 (Cass. 15 gennaio 1990 n.  124)
   Rimane il secondo profilo, di cui sub  b),  in  quanto  l'art.  112
 incide sulla prescrizione del diritto in radice, e non solo sui ratei
 maturati  di rendita (Cass. 27 agosto 1990, n. 8793): su tale profilo
 il Collegio focalizza l'eccezione di illegittimita' costituzionale.
   Cio' appare gravemente lesivo degli artt. 38, secondo  comma,  e  3
 Cost.
   Infatti il diritto a rendita per malattia professionale e' tutelato
 direttamente  dall'art.  38,  secondo  comma,  Cost.  ed  e'  di pari
 dignita' e  tutela  costituzionale  di  altri  diritti  previdenziali
 ugualmente  previsti  dalla stessa norma costituzionale, quali ad es.
 il diritto a pensione e, come questo (Corte cost. 20 maggio/3  giugno
 1992, n.  246), deve essere considerato imprescrittibile. In ossequio
 a  tali  principi si e' mosso di recente anche il legislatore (art. 6
 d.-l.  29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, in legge
 1  giugno  1991,  n.  166   -   Disposizioni   urgenti   in   materia
 previdenziale) che ha sancito il carattere sostanziale del termine di
 decadenza  per  l'esercizio  del  diritto (non a pensione ma) ai soli
 ratei di pensione arretrati.
   La distinzione concettuale  tra  pensione  e  rendita  non  ha  mai
 costituito  nel  magistero  della  Corte  una  scriminante  di tutela
 costituzionale,  perche'  anche  la  rendita  infortunistica  o   per
 malattia  professionale  si  sostanzia  in  una prestazione periodica
 (art. 1861 cod. civ.) vita natural durante o fino a revisione, di una
 somma di denaro, al fine di assicurare al lavoratore le tutela da  un
 rischio  che  trova nell'art.   38, secondo comma, della Costituzione
 fonte  e  garanzia,  alla  pari  delle  altre  forme  di  tutela  ivi
 menzionate.
   Se   dunque   l'estinzione   dell'intero   diritto  a  rendita  per
 prescrizione poteva trovare una qualche giustificazione  nel  sistema
 originario,  sia  per  la  valutazione  globale  costi-benefici sopra
 accennata, sia  specificamente,  nel  sistema  presuntivo  basato  su
 accertamenti   clinico-statistici,   sulla   difficolta'  di  provare
 l'eziologia professionale oltre  i  termini  temporali  di  cui  alla
 tabella  n.  4,  tali  valutazioni  sono divenute obsolete nel quadro
 normativo attuale, in quanto basate su presupposti non piu' esistenti
 nella loro univocita' ed esclusivita'.
   Inoltre non appare coerente con  un  sistema  basato  sulla  tutela
 degli  eventi  infortunistici  accidentali la possibilita' di perdita
 dell'intero diritto per ritardi  dotati  dello  stesso  carattere,  o
 dipendenti dall'ignoranza della legge, o addirittura da comportamenti
 di terzi.
   Appare  pertanto  a  questo tribunale rilevante in causa (in quanto
 l'accoglimento dell'eccezione proposta porterebbe  alla  possibilita'
 di  accertare  il diritto alla rendita, con sacrificio solo dei ratei
 pregressi, e in parziale deroga dell'art. 74 t.u., nei  limiti  della
 prescrizione  maturata), e non manifestamente infondata, la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 112, primo comma, d.P.R.  30
 giugno  1965,  n.  1124   (Testo   unico   delle   disposizioni   per
 l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
 malattie professionali) nella parte in cui  commina  la  prescrizione
 per  il  diritto a conseguire le prestazioni previdenziali assicurate
 dal t.u. 1124,  in  specie  per  la  malattia  professionale,  e  non
 limitatamente   ai   ratei   arretrati  maturati  anteriormente  alla
 richiesta amministrativa.  Le  norme  costituzionali  parametro  sono
 costituite,  come  argomentato  dall'art.  38  secondo  comma,  fonte
 diretta della tutela costituzionale della malattia professionale,  ed
 in  combinazione  con  l'art. 3, per la diversita' di trattamento con
 altri diritti tutelati dal medesmo art. 38, secondo comma,  quali  il
 diritto  a  pensione,  pacificamente  considerati imprescrittibili in
 se', e salva la prescrizione dei ratei maturati.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge  11
 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  in  causa  e  non  manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112, primo  comma,
 d.P.R.    30  giugno 1965 n. 1124 (testo unico delle disposizioni per
 l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
 malattie  professionali)  nella  parte in cui commina la prescrizione
 per il diritto a conseguire le prestazioni previdenziali previste dal
 t.u.  1124,  in  specie  per  la  malattia   professionale,   e   non
 limitatamente   ai   ratei   arretrati  maturati  anteriormente  alla
 richiesta amministrativa;
   Dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
   Dispone  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  ed  i  Presidenti  delle  due  Camere   del
 Parlamento.
     Firenze, letta all'udienza del 16 luglio 1997
                        Il presidente: Stanzani
                                  Il relatore ed estensore: De Matteis
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