N. 736 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio - 29 settembre 1997

                                N. 736
  Ordinanza   emessa   il  28  febbraio  1997  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 29 settembre 1997) dalla Corte dei  conti,  sezione
 giurisdizionale centrale, sul ricorso proposto da Saraval Dino contro
 la Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici o razziali
 e loro familiari superstiti.
 Pensioni  - Assegno vitalizio di benemerenza ai perseguitati politici
    o razziali, loro familiari  e  superstiti  -  Mancata  previsione,
    nella  Commissione  competente al riconoscimento dell'attribuzione
    del  beneficio, della presenza di  un  esponente  della  comunita'
    ebraica,  in  analogia  con  quanto  previsto per i tre componenti
    designati  dall'Associazione   nazionale   perseguitati   politici
    italiani antifascisti.
 (Legge  10  marzo  1995,  n.  96,  art.  8,  modificato dalla legge 8
    novmebre 1996, n. 1317 (recte: 8 novembre 1956), art. 4; legge  22
    dicembre 1980, n, 932, art. 4).
 (Cost., art. 3).
(GU n.44 del 29-10-1997 )
                          LA CORTE DEI CONTI
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  in  appello
 iscritto al n. 07/PG/III del registro  di  segreteria,  proposto  dal
 signor  Dino  Saraval rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Brienza;
 contro la Commissione per le provvidenze ai perseguitati  politici  o
 razziali  e  loro  familiari  superstiti  avverso  la  sentenza della
 Sezione giurisdizionale  per  la  regione  Friuli-Venezia  Giulia  n.
 27/G/1996 depositata addi' 14 febbraio 1996;
   Vista  la  sentenza  impugnata  resa  tra  le  parti  del  presente
 giudizio;
   Visti gli atti  di  appello  depositati  unitamente  alla  sentenza
 impugnata;
   Uditi,  alla  pubblica  udienza del 28 febbraio 1997, il relatore e
 l'avv. Luigi Brienza.
                           Ritenuto in fatto
   Con la sentenza appellata la sezione giurisdizionale per la regione
 Friuli-Venezia Giulia respingeva il ricorso presentato dal sig.  Dino
 Saraval   avverso   la   determinazione   della  Commissione  per  le
 provvidenze ai perseguitati politici e razziali n. 7864 del 22 giugno
 1989, che gli  negava  il  riconoscimento  all'assegno  vitalizio  di
 benemerenza  previsto  dalla  legge  22  ottobre  1980,  n.  932, per
 ritenuta non idoneita' delle circostanze  addotte  dal  ricorrente  a
 configurare  alcuna  delle  fattispecie  cui  la  predetta  normativa
 ricollega l'assegno stesso.
   La sentenza  appellata,  seguendo  la  linea  interpretativa  fatta
 propria   dalla  Commissione,  ritiene  che  la  locuzione  "atti  di
 violenza" contenuta nella legislazione  in  favore  dei  perseguitati
 razziali   non  possa  ricomprendere  le  violenze  morali,  comunque
 derivanti dalla legislazione antirazziale del 1938,  considerato  che
 la    diversa    interpretazione    condurrebbe   al   riconoscimento
 generalizzato  del  diritto  all'indennita'  in  favore  di  tutti  i
 cittadini di razza ebraica.
   Avverso    tale    decisione   proponeva   appello   l'interessato,
 rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Luigi  Brienza,  che,  con  atto
 depositato   il   26   novembre   1966,  sosteneva  la  insufficiente
 motivazione della sentenza, nonche' l'erronea  e  falsa  applicazione
 dell'art. 1 della legge n.  96 del 1955.
   Conclusivamente pertanto viene chiesto l'accoglimento dell'iniziale
 ricorso,   o,   in   via   gradata,   di  ritenere  rilevante  e  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  8  della  legge  10  marzo  1955,  n.  96, come modificato
 dall'art.  4  della  legge  n. 1317/1996 e dall'art. 4 della legge n.
 932/1980, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte  in
 cui  non  prevedono  che  della  Commissione  per  le  provvidenze ai
 perseguitati  politici  razziali  faccia  parte  un  esponente  della
 Comunita' ebraica.
   Alla   pubblica   udienza   l'avv.   Brienza   ha   confermato   le
 argomentazioni  e  conclusioni  dell'atto  scritto  insistendo  sulla
 sollevata questione di legittimita' costituzionale.
                        Considerato in diritto
   Preliminare  al  merito del ricorso e' la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 8 della legge 10 marzo  1955,  n.  96,  come
 modificato  dall'art.  4 della legge n. 1317/1996 e dall'art. 4 della
 legge n. 932/1980, in relazione all'art. 3 della Costituzione,  nella
 parte  in  cui non prevedono che della Commissione per le provvidenze
 ai perseguitati politici razziali faccia  parte  un  esponente  della
 Comunita' ebraica.
   Al  riguardo e' da osservare che a norma delle leggi 10 marzo 1955,
 n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, 3 aprile 1961,  n.  284,  24  aprile
 1967,  n.  261,  24  marzo 1968, n. 361 e 22 dicembre 1980, n. 932, i
 perseguitati   razziali,   al   pari   dei   perseguitati    politici
 antifascisti,  hanno  titolo  ad  un  assegno  di benemerenza, quando
 abbiano subito atti di violenza o sevizie da parte  di  persone  alle
 dipendenze  dello  Stato  o  appartenenti  a  formazioni  militari  o
 paramilitari fascisti o emissari del partito (art. 1, lett. C,  della
 legge 10 marzo 1955, n. 96).
   Ritiene  il  collegio  che  secondo  la  prevalente  giurisprudenza
 richiamata dal giudice  di  primo  grado  nella  locuzione  "atti  di
 violenza"  non potrebbero ricomprendersi le violenze morali derivanti
 dall'assoggettamento dei cittadini di  razza  ebraica  alle  sanzioni
 previste  dalla  legislazione  antirazziale  del  1938,  ma  che, per
 evitare un riconoscimento generalizzato del diritto all'indennita'  a
 tutti  i  cittadini  di  razza  ebraica,  occorre  verificare  se nei
 confronti  del  perseguitato  razziale  ed  in   applicazione   della
 richiamata normativa siano state, in concreto, applicate vessazioni o
 restrizioni  tali da configurare un fatto persecutorio apprezzabile e
 raffrontabile per natura e gravita' alle altre ipotesi previste dalla
 legge.
   Osserva ancora il collegio  come  gli  accertamenti  sopradescritti
 comportano  indubbiamente valutazioni complesse, peraltro non diverse
 da quelle connesse alla concessione dell'assegno  di  benemerenza  ai
 perseguitati politici.
   Assume   allora   rilevanza  nella  valutazione  del  provvedimento
 negativo  impugnato  -  emanato  dalla  Commissione   nonostante   il
 riconoscimento  dell'assoggettamento del ricorrente alle persecuzioni
 e restrizioni conseguenti  alla  emanazione  in  Italia  delle  leggi
 razziali  -  la considerazione che la predetta determinazione risulta
 assunta senza una rappresentanza nella Commissione  di  un  esponente
 della   Comunita'   ebraica   che,   al   pari   dei   rappresentanti
 dell'Associazione   dei   perseguitati   politici,   avrebbe   potuto
 consentire   alla  Commissione  di  giungere  a  diversa  valutazione
 esponendo elementi probatori e termini di raffronto  non  disponibili
 allo  stesso  interessato  e,  quindi  al  giudice competente.   Tali
 possibilita' sarebbero state consentite ad un perseguitato  politico,
 che  vede  nella  composizione  della Commissione, costituita da otto
 membri,  collocati  tre  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale
 perseguitati politici italiani antifascisti.
   L'assenza  nell'organo  amministrativo  collegiale,  competente  al
 riconoscimento delle benemerenze anche ai perseguitati  razziali,  di
 un  esponente  della loro Comunita' rende apprezzabile una disparita'
 di trattamento tra situazioni analoghe  non  consentita  dall'art.  3
 della Costituzione.
   Le  suesposte considerazioni rendono rilevante e non manifestamente
 infondata la questione  di  legittimita'  costituzionale  prospettata
 dalla difesa del ricorrente.
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n.
 96, come modificato dall'art. 4 della legge n. 1317/1996 e  dall'art.
 4 della legge n. 932/1980, in relazione all'art. 3 della Costituzione
 nei termini esposti in parte motiva;
   Sospende  il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
   Ordina che a  cura  della  segreteria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
   Cosi' deciso in Roma, nella camera di  consiglio  del  28  febbraio
 1997.
                       Il presidente: Schiavello
 97C1180