N. 739 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 1997

                                N. 739
  Ordinanza  emessa  l'8  luglio  1997  dalla  commissione  tributaria
 regionale  di  Firenze  sul  ricorso  proposto  dall'Ufficio  imposte
 dirette di Firenze, I Ufficio contro Barbieri Umberto
 Imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (I.R.PE.F.)  -  Oneri
    deducibili  -  Interessi  passivi   derivanti   da   finanziamento
    ipotecario  (nella  specie: apertura di credito bancario garantito
    da ipoteca) - Esclusione - Violazione del principio di eguaglianza
    - Lesione del principio della capacita' contributiva.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. c)).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.44 del 29-10-1997 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. appelli  740/1996
 spedito l'8 aprile 1995, avverso la sentenza n. 9/07/95, emessa dalla
 Commissione  tributaria  provinciale  di  Firenze da: Ufficio imposte
 dirette di Firenze I ufficio;
   Controparti: Barbieri Umberto, residente a Rufina (Firenze) in  via
 G. Rossa n. 8.
   Atti impugnati:
     s/rif su I.rimb - Irpef - on. deducibili, 84;
     s/rif su I.rimb - Irpef - on. deducibili, 85;
     s/rif su I.rimb del 2 febbraio 1993 - Irpef - on. deducibili, 86.
                        Motivi della decisione
   Con autonomi ricorsi il sig. Barbieri Umberto contestava il diniego
 opposto  dall'amministrazione  finanziaria al riconoscimento di oneri
 deducibili per gli anni 1984, 1985  e  1986  e  chiedeva  che  per  i
 predetti   periodi  d'imposta  venisse  riconosciuto  il  diritto  al
 rimborso  del  credito  scaturente dal pagamento di interessi passivi
 corrisposti a  fronte  di  un  finanziamento  ipotecario  finalizzato
 all'acquisto di un immobile.
   Sosteneva  il  ricorrente che, benche' la norma tributaria parlasse
 di mutuo ipotecario,  in realta' si trattava solo di una  distinzione
 formale,  terminologica,  posto  che  entrambe le operazioni potevano
 configurarsi come prestiti.
   Con decisione n. 9 del 16 gennaio 1995 la Commissione tributaria di
 primo grado di Firenze, riuniti  i  ricorsi  e  presa  visione  della
 documentazione   prodotta   dal   contribuente,  accoglieva  la  tesi
 sostenuta  dal  sig.  Barbieri  affermando  che,  pur  se  la   forma
 contrattuale  usata  non  era quella prevista dalla legge, non vi era
 alcuna sostanziale difformita' tra le due modalita' di erogazione  di
 somme,  considerato  che  in  tutti  e due i casi vi era una garanzia
 ipotecaria sull'immobile acquisito.
   Avverso tale giudizio proponeva appello  l'Ufficio  sostenendo  che
 l'art.  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 597/1973
 prevede unicamente la deducibilita' degli interessi passivi su  mutuo
 ipotecario ed osservava che il contratto di apertura di credito ed il
 mutuo   ipotecario   sono   istituti   giuridici  diversi,  ancorche'
 rispondenti, sul piano economico, ad eguali finalita' pratiche.
   Questa  Commissione  ritiene  che  la  formulazione  letterale  del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 all'art. 10 lett.
 c),   ovvero  che  siano  deducibili  dal  reddito  complessivo  "gli
 interessi passivi ed oneri accessori pagati in  dipendenza  di  mutui
 garantiti  da  ipoteca  su immobili" non consenta una interpretazione
 analogica estensiva per  rapporti  contrattuali  aventi  struttura  e
 caratteristiche  similari. Pur tuttavia occorre valutare la struttura
 del contratto di mutuo regolata dagli artt. 1813 e segg.  del  codice
 civile  onde  sottolineare  le  analogie  con  la  diversa  forma  di
 finanziamento tramite il contratto di cui all'art. 1842 e c.,  ovvero
 l'apertura  di  credito bancario, sia o meno questo regolato in conto
 corrente ex art. 1823 c.c.
   Infatti il mutuo e' "il contratto con il quale una  parte  consegna
 all' altra una determinata quantita' di denaro e l'altro si obbliga a
 restituire  altrettante  cose  della  stessa  specie  e qualita'". In
 dipendenza di tale controllo il  mutuatario  deve  corrispondere  gli
 interessi  al  mutuante  (art.  1815  c.c.).  Come  nel  caso che qui
 interessa il contratto di mutuo puo' essere garantito da  ipoteca  ex
 art. 2808 e segg. c.c.
   Ai sensi del citato art. 1842 l'apertura di credito bancario e' "il
 contratto  col  quale  la  banca  si  obbliga a tenere a disposizione
 dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo  di  tempo".
 In  tale  periodo l'accreditato puo' utilizzare il credito e puo' con
 successivi versamenti ripristinare la disponibilita'.
   Anche per tale contratto e' possibile prevedere ex art.  1844  c.c.
 una garanzia reale (tra cui quella ipotecaria).
   Ci si trova pertanto in presenza di negozi collegati gia' esaminati
 dalla dottrina civilistica (cfr. F. Messineo in Manuale diritto c.  e
 com.  vol. I 1957) quale combinazione di negozi. In questo caso si ha
 una pluralita' di negozi, ognuno perfetto in  se'  e  produttivo  dei
 suoi  effetti;  ma  gli  effetti  dei  vari  negozi si coordinano per
 l'adempimento di una funzione fondamentale, onde si parla  di  negozi
 collegati  (cfr. Santoro-Passarelli - il negozio giuridico 1974).  Al
 di sopra della  funzione  dei  vari  negozi  si  puo'  delineare,  ed
 individuare,   una  funzione  della  fattispecie  negoziale  nel  suo
 complesso.  La rilevanza giuridica della combinazione di piu'  negozi
 si  manifesta  nel  senso  che  la  sorte di un negozio e' variamente
 legata alla esistenza o alla sorte di un altro  negozio  o  di  altri
 negozi.  Il  nesso  fra  piu'  negozi  fa  si'  che  l'esistenza,  la
 validita', l'efficacia, l'esecuzione di un  negozio  influisca  sulla
 validita'  o  efficacia  o  esecuzione  di  un  altro  negozio  (cfr.
 Grossetti - negozio collegato, negozio illegale, Terni 1951).
   L'evoluzione commerciale ha fatto si' che tali figure  contrattuali
 prendessero  largo  spazio  nella  instaurazione  di  varie  forme di
 rapporti.  Il negozio collegato comodato-somministrazione e' divenuto
 un classico con il quale grosse societa'  di  distribuzione  (gelati,
 bevande,   programmi  compiuterizzati)  forniscono  in  comodato  gli
 strumenti  per  operare  (contenitori,  distributori,   hardware)   e
 contestualmente  con  contratto  di  somministrazione  i  beni di cui
 sopra.
   Occorre   pertanto   seguire   tale   evoluzione    dei    rapporti
 accompagnandola  con  la necessita' di interpretare l'essenza di tali
 rapporti e la conseguente applicabilita' o  meno  agli  stessi  delle
 norme  che  quella  essenza  andavano  a  regolamentare. Ordunque non
 appaiono sussistere differenze strutturali ed effetti sostanzialmente
 differenti per  i  due  tipi  di  contratto  produttivi  entrambi  di
 interessi   passivi  a  carico  del  beneficiario  e  finalizzati  al
 finanziamento dell'acquisto della propria abitazione.
   La limitazione al solo contratto di mutuo garantito da ipoteca e la
 non estensione delle richiamate deducibilita' anche ad analoghe forme
 contrattuali di finanziamento parimenti garantite da  ipoteca  e  con
 medesime  finalita'  appare  in  contrasto  con gli art. 3 e 53 della
 Costituzione prevedendo  disparita'  di  trattamento  per  situazioni
 equipollenti   ed   ingenerando  in  caso  di  mantenimento  di  tale
 trattamento ingiustamente differenziato lesione del  principio  della
 concorrenza  alle  spese pubbliche in ragione della propria capacita'
 contributiva.
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  ai  fini  del   giudizio   la   questione   di
 legittimita'   costituzionale  dell'art.  10  lett.  c)  decreto  del
 Presidente della Repubblica n. 597/1973 in relazione agli artt.  3  e
 53 della Costituzione;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata  al   contribuente,   al   rappresentante   in   giudizio,
 all'Ufficio  finanziario,  nonche'  al  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati  ed  al
 Presidente del Senato della Repubblica.
     Firenze, addi' 8 luglio 1997
                        Il presidente: Montagna
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