N. 741 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 1997

                                N. 741
  Ordinanza  emessa  il  14  luglio  1997  dal pretore di Roma sezione
 distaccata di Tivoli nel procedimento penale  a  carico  di  D'Antimi
 Massimiliano ed altri
 Processo   penale   -  Giudizio  direttissimo  -  Fase  di  convalida
    dell'arresto  -  Relazione  dell'ufficiale  o   agente   di   p.g.
    procedente  e  dichiarazione  dell'arrestato  -  Assunzione con le
    forme dettate  per  la  fase  dibattimentale  ed  inserimento  dei
    rispettivi  atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il
    dibattimento -  Omessa  previsione  -  Lesione  del  principio  di
    parita'  di  trattamento con gli altri imputati - Compressione del
    diritto di difesa - Violazione del  principio  di  indipendenza  e
    imparzialita' del giudice.
 (C.P.P.  1988,  artt.  34,  431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n, 271,
    art. 138).
 (Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).
(GU n.44 del 29-10-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato nel pubblico dibattimento la seguente ordinanza.
   Il 13 luglio 1997 i Carabinieri della stazione di  Tivoli  traevano
 in arresto D'Antimi  Massimiliano, D'Antimi Maurizio e Properzi Nello
 colti  nella  flagranza  del  reato di cui all'art. 588 c.p., secondo
 comma, nel termine di legge erano presentati in tale stato, dinanzi a
 questo Pretore per la convalida ed il contestuale  giudizio  a  norma
 dell'art. 566 c.p.p.
   Il  pretore, convalidava l'arresto con ordinanza del 14 luglio 1997
 e  disponeva  procedersi  immediatamente   al   giudizio   con   rito
 direttissimo.      In   punto   rileva   che  sussistono  profili  di
 incostituzionalita' come di seguito evidenziati:  sul  merito  com'e'
 noto  la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995 (vedi
 la n. 149  e  la  432)  ha  rivisto  i  limiti  dell'incompatibilita'
 prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da
 creare  pregiudizio)  una  valutazione  di  contenuto sulla probabile
 fondatezza dell'accusa.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in    precedenza  (Reg.  ord.  n.
 740/1997).
 97C1185