N. 745 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno 1997
N. 745 Ordinanza emessa il 9 giugno 1997 dal pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Didone' Giovanni ed altri Processo penale - Dibattimento - Giudice che, a seguito di separazione dei procedimenti, abbia emesso sentenza di applicazione di pena nei confronti di un coimputato concorrente nello stesso reato - Incompatibilita' a giudicare gli altri coimputati nella medesima fattispecie concorsuale - Omessa previsione - Disparita' di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 371/1996 della Corte costituzionale. (C.P.P. 1988, art. 34, comma 2). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.44 del 29-10-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza procedimento nei confronti di Didone' Giovanni e altri. Il pretore, proponendo d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o sia concorso a pronunciare sentenza nei confronti di altri soggetti, chiamati a rispondere della stessa imputazione in concorso di persone, con il primo, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. O s s e r v a Alessi Ferdinando, Marin Nicolo', Didone' Giovanni, Ali' Giuseppe e Ali' Giovanni sono stati citati a giudizio per rispondere delle rispettive imputazioni, in epigrafe, in concorso di persone limitatamente a quella sub-1). I primi due imputati si sono avvalsi del rito speciale, previsto dall'art. 444 c.p.p., venendo conseguentemente pronunciata sentenza nei loro confronti. Il pretore osserva che tale situazione processuale non determina automaticamente la incompatibilita' del giudice al successivo dibattimento con rito ordinario, nei confronti dei coimputati, atteso che, secondo la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimita', le cause di astensione, previste dall'art. 34, secondo comma, c.p.p., sono tassative, e percio' non suscettibili di interpretazione estensiva. Nondimeno, con la sentenza che definiva il rito speciale, il pretore ha comunque esaminato il merito dell'accusa, pervenendo alla conclusione che non ricorressero i presupposti di una pronuncia di proscioglimento degli imputati che hanno richiesto la pena concordata: tale valutazione non puo' che riflettersi sulla posizione degli imputati che intendono affrontare il rito ordinario, implicando la detta sentenza, quanto meno, l'opinione della sussistenza del fatto e della sua previsione come reato, vulnerando cosi' il principio del giusto processo, attraverso la precostituzione di un giudice imparziale, che e' stato ricostruito dalla Corte costituzionale, in particolare, con la sentenza n. 371 del 1996, la cui motivazione palesamente opera la ricognizione di detto principio con latitudine maggiore della questione ivi decisa.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimita' costituzionale nei termini esposti in motivazione; Ordina che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il giudizio in corso e lo rinvia all'udienza del 24 novembre 1997. Bassano del Grappa, addi' 9 giugno 1997 Il pretore: Montini Tratti 97C1191