N. 745 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno 1997

                                N. 745
  Ordinanza  emessa il 9 giugno 1997 dal pretore di Bassano del Grappa
 nel procedimento penale a carico di Didone' Giovanni ed altri
 Processo  penale  -  Dibattimento  -  Giudice  che,  a   seguito   di
    separazione   dei   procedimenti,   abbia   emesso   sentenza   di
    applicazione di pena nei confronti di  un  coimputato  concorrente
    nello  stesso  reato  -  Incompatibilita'  a  giudicare  gli altri
    coimputati  nella  medesima  fattispecie  concorsuale   -   Omessa
    previsione  - Disparita' di trattamento - Compressione del diritto
    di difesa  -  Richiamo  alla  sentenza  n.  371/1996  della  Corte
    costituzionale.
 (C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.44 del 29-10-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza procedimento nei confronti di
 Didone' Giovanni e altri.
   Il  pretore,  proponendo  d'ufficio   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  34,  secondo comma, c.p.p., nella parte in
 cui non prevede che non possa partecipare al giudizio  nei  confronti
 di  un  imputato  il  giudice  che abbia pronunciato o sia concorso a
 pronunciare sentenza nei confronti  di  altri  soggetti,  chiamati  a
 rispondere  della  stessa  imputazione in concorso di persone, con il
 primo, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
                             O s s e r v a
   Alessi Ferdinando, Marin Nicolo', Didone' Giovanni, Ali' Giuseppe e
 Ali' Giovanni sono stati  citati  a  giudizio  per  rispondere  delle
 rispettive   imputazioni,   in   epigrafe,  in  concorso  di  persone
 limitatamente a quella sub-1). I primi due imputati si  sono  avvalsi
 del   rito   speciale,   previsto   dall'art.   444  c.p.p.,  venendo
 conseguentemente pronunciata sentenza nei loro confronti. Il  pretore
 osserva che tale situazione processuale non determina automaticamente
 la  incompatibilita'  del giudice al successivo dibattimento con rito
 ordinario, nei confronti  dei  coimputati,  atteso  che,  secondo  la
 giurisprudenza  costituzionale  e quella di legittimita', le cause di
 astensione, previste dall'art.    34,  secondo  comma,  c.p.p.,  sono
 tassative,  e  percio' non suscettibili di interpretazione estensiva.
 Nondimeno, con la sentenza che definiva il rito speciale, il  pretore
 ha   comunque   esaminato  il  merito  dell'accusa,  pervenendo  alla
 conclusione che non ricorressero i presupposti di  una  pronuncia  di
 proscioglimento   degli   imputati   che   hanno  richiesto  la  pena
 concordata: tale valutazione non puo' che riflettersi sulla posizione
 degli imputati che intendono affrontare il rito ordinario, implicando
 la detta sentenza, quanto  meno,  l'opinione  della  sussistenza  del
 fatto  e  della  sua  previsione  come  reato,  vulnerando  cosi'  il
 principio del giusto processo, attraverso la  precostituzione  di  un
 giudice   imparziale,   che   e'   stato   ricostruito   dalla  Corte
 costituzionale, in particolare, con la sentenza n. 371 del  1996,  la
 cui  motivazione palesamente opera la ricognizione di detto principio
 con latitudine maggiore della questione ivi decisa.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  dichiara  non
 manifestamente  infondata  e  rilevante  ai  fini  della decisione la
 questione di  legittimita'  costituzionale  nei  termini  esposti  in
 motivazione;
   Ordina  che  a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla
 Corte costituzionale, e che la presente ordinanza sia  notificata  al
 Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento;
   Sospende il giudizio in  corso  e  lo  rinvia  all'udienza  del  24
 novembre 1997.
     Bassano del Grappa, addi' 9 giugno 1997
                       Il pretore: Montini Tratti
 97C1191