N. 765 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 giugno 1997
N. 765 Ordinanza emessa il 25 giugno 1997 dal giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Busto Arsizio nella procedura esecutiva promossa dal Mediocredito Lombardo s.p.a. e Ferrario Marco ed altra Esecuzione forzata - Esecuzione immobiliare - Ricorso dei creditori pignoranti per la vendita dell'immobile pignorato - Previsione, ai fini della procedibilita' del ricorso, della certificazione esclusivamente ad opera delle conservatorie dei registri immobiliari relative alle trascrizioni ed iscrizioni presenti sul bene al momento della notifica dell'atto di pignoramento - Conseguente improcedibilita' dell'esecuzione in caso di impossibilita' delle conservatorie di eseguire le certificazioni stesse - Incidenza sul diritto di azione in giudizio dei creditori pignoranti e sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (C.P.C., art. 567, comma 2). (Cost., artt. 24 e 97).(GU n.45 del 5-11-1997 )
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Ha emesso la seguente ordinanza sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 25 giugno 1997 nel procedimento esecutivo immobiliare promosso da Mediocredito Lombardo s.p.a. rappresentato e difeso dall'avv. Augusto D'Argenio di Busto Arsizio con l'intervento di altri creditori nei confronti di Ferrario Marco e "Ferrario Marco s.r.l."; Rilevato che la procedura esecutiva n. 69/91 r.g. es. e' iniziata, ex art. 491 c.p.c., con notifica da parte del detto istituto Mediocredito Lombardo dell'atto di pignoramento immobiliare all'esecutato Marco Ferrario del 20 maggio 1991 ed istanza di vendita depositata il 6 giugno 1991; Rilevato che, ex art. 567 c.p.c., l'azione esecutiva e' proseguibile (Cass. 67/1168) ovvero procedibile (Cass. 78/6067) solo ove al ricorso siano allegati, per quel che qui interessa, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relativi all'immobile oppignorato per il periodo relativo al ventennio anteriore al pignoramento: nel caso di specie dal 20 maggio 1971 al 20 maggio 1991 (notifica pignoramento); Rilevato che tali certificati sono rilasciati dalle conservatorie immobiliari che, nel caso di specie, e' quella di Milano 2; Rilevato che la detta conservatoria con comunicazione del 20 maggio 1997 ha certificato che era in grado di fornire il detto certificato con aggiornamento al solo 17 gennaio 1991; Rilevato che, per l'inefficienza di quell'ufficio, in violazione dell'art. 97 della Costituzione, i creditori istanti nella presente procedura vedono precluso il loro diritto a vedersi tutelare, ex art. 24 della Costituzione, essendo allo stato la procedura improseguibile ovvero improcedibile per causa da loro non dipendente; Rilevato che la detta norma non consente in alcun modo di supplire alla detta pubblica inefficienza attraverso l'eventuale dichiarazione di notaio od altro soggetto in ordine allo stato delle trascrisioni ed iscrizioni presenti sul bene al momento della notifica dell'atto di pignoramento richiedendo il disposto dell'art. 567 c.p.c. il detto certificato senza alcun equipollente; Rilevato che pertanto, d'ufficio, apparendo non infondata la questione di legittimita' costituzionale del disposto dell'art. 567 comma 2 c.p.c. nella parte in cui prevede la necessita' della certificazione - necessariamente dell'ufficio pubblico della conservatoria immobiliare unico competente ad emettere certificati - senza tener conto che quando il detto ufficio si ponga nella impossibilita' di certificare viene meno la possibilita' di procedere nell'esecuzione in violazione degli artt. 97 e 24 della Costituzione; Rilevato che la questione ai fini del giudizio stante l'attuate improseguibilita' od improcedibilita' della domanda oggetto del presente procedimento e di altri circa mille procedimenti sorti dopo il 17 gennaio 1991, pendenti presso questo ufficio giudiziario, e, da allora, in stato di quiescenza; Rilevato peraltro che la detta conservatoria non solo ha mancato di annotare le trascrizioni del 17 gennaio 1991 ma anche le iscrizioni di ipoteche dal 1 gennaio 1994; Rilevato che la cancelleria, nell'inviare copia degli atti, dovra' formare il fasciolo allegando inizialmente in copia i documenti rilevanti che sono atto di pignoramento, istanza di vendita, certificato immobiliare sino al 17 gennaio 1991 e dichiarazione del responsabile della detta conversatoria;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 23 marzo 1953, n. 87; Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 567, comma 2, c.p.c., per contrasto con gli artt. 97 e 24 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente procedimento; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed alle parti; Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale di copia degli atti di causa e della presente ordinanza, unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni sopra indicate. Cosi' deciso in Busto Arsizio, 25 giugno 1997 Il giudice dell'esecuzione: Limongelli 97C1211