N. 314 ORDINANZA 15 - 22 ottobre 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Incompatibilita' del giudice - G.i.p. che abbia disposto modifica, sostituzione o revoca di misura cautelare personale - Partecipazione al giudizio dibattimentale - Divieto - Omessa previsione - Norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 155/1996 - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).(GU n.44 del 29-10-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1996 dal tribunale di Sala Consilina nel procedimento penale a carico di Di Palma Sabatino, iscritta al n. 1327 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Ritenuto che il tribunale di Sala Consilina, con ordinanza del 10 ottobre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza adottato un provvedimento in ordine alla richiesta di revoca o modifica di una misura cautelare personale disposta nei confronti dell'indagato; che l'ordinanza di rimessione richiama diverse pronunce della Corte costituzionale e tra esse, in particolare, la sentenza n. 131 del 1996, relativa all'incompatibilita' al giudizio per il giudice che sia stato componente del tribunale dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., osservando che anche nell'ipotesi prospettata e verificatasi nel giudizio a quo si delinea la violazione dei parametri costituzionali sopra indicati, in termini analoghi a quelli oggetto della pronuncia anzidetta, giacche' la decisione in ordine alla richiesta di revoca o modifica della misura cautelare personale, sotto il profilo della valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, determina un potenziale pregiudizio rispetto alla valutazione conclusiva sul merito dell'accusa; Considerato che la norma impugnata e' gia' stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato; che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, anteriore alla proposizione della presente questione di costituzionalita', e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale (capo c del dispositivo della citata sentenza, reso in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87); che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal giudice rimettente, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Sala Consilina, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C1220