N. 315 ORDINANZA 15 - 22 ottobre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  - G.i.p. che abbia in precedenza provveduto sia in
 ordine alla convalida del fermo sia in  ordine    alla  richiesta  di
 adozione  di  una  misura  cautelare  personale da parte del p.m.   -
 Partecipazione al giudizio    "nella  forma  della  declaratoria  con
 sentenza  dell'estinzione  del  reato  per  intervenuta  oblazione" -
 Divieto -  Omessa previsione - Difetto di  rilevanza  -  Carenza  del
 necessario    requisito    della    pregiudizialita'    -   Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 34, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).
 
(GU n.44 del 29-10-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2,
 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa  il  10
 giugno  1996  dal  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso il
 tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di  Catanzaro
 Carmine, iscritta al n. 1268 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  47,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  18 giugno 1997 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che con ordinanza del 10 giugno 1996  il  giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso il tribunale di Catanzaro ha sollevato,
 in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo  comma,
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art.   34, comma 2, cod. proc. pen.,  nella  parte  in  cui  non
 prevede  che  non  possa  partecipare  al giudizio "nella forma della
 declaratoria con sentenza dell'estinzione del reato  per  intervenuta
 oblazione"  il  giudice  per  le  indagini  preliminari  che abbia in
 precedenza provveduto sia in ordine alla convalida del fermo  sia  in
 ordine  alla  richiesta di adozione di una misura cautelare personale
 da parte del pubblico ministero;
     che, richiamando le sentenze n. 432 del 1995 e nn. 131 e 155  del
 1996  di  questa  Corte,  il giudice rimettente osserva che, come nei
 casi in esse affrontati, anche in quello ora prospettato  si  delinea
 la  possibile  menomazione  dell'imparzialita'  del giudice che, dopo
 aver valutato i profili  indiziari  e  cautelari,  e'  chiamato  alla
 pronuncia  di  estinzione del reato per oblazione; pronuncia che, pur
 non  implicando  la  piena  verifica  della  fondatezza  dell'accusa,
 involge  pur  sempre  un apprezzamento sulla inapplicabilita' di piu'
 favorevoli formule di proscioglimento nel merito, secondo  la  regola
 dettata dall'art.  129 cod. proc. pen.;
     che,   inoltre,   il   giudice  rimettente  prospetta,  in  forma
 ipotetica, ulteriori possibili rilievi di  incostituzionalita'  della
 norma  denunciata  con  riguardo ad altre ipotesi - non riferibili al
 giudizio a quo - accomunabili, in  sintesi,  nelle  numerose  diverse
 interrelazioni  che  possono  essere  ravvisabili  tra  una funzione,
 pregiudicata, di "giudizio" (comprensivo delle varie forme in cui  si
 estrinseca:   dibattimento,   giudizio   abbreviato,  patteggiamento,
 emissione   del   decreto   penale  di  condanna)  e  una  precedente
 valutazione  sul  profilo  della  liberta'  personale  (pronunce   de
 libertate nella fase predibattimentale, giudizio di riesame o appello
 ex  artt.  309  e  310 cod. proc. pen., decisione sulla convalida del
 fermo o dell'arresto);
     che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' o l'infondatezza  delle
 questioni sollevate;
   Considerato  che, relativamente alla questione di costituzionalita'
 posta con riguardo alla dedotta incompatibilita' tra  una  precedente
 valutazione  in  ordine  a  una  misura  cautelare  personale  e  una
 successiva  funzione  di  definizione  del  processo  attraverso   la
 declaratoria  di  estinzione  del  reato  per  intervenuta oblazione,
 risulta, dall'ordinanza di rinvio, che, a seguito  di  opposizione  a
 decreto  penale  di condanna e contestuale richiesta ex art. 162 cod.
 pen., il giudice rimettente ha ammesso l'imputato  all'oblazione,  ed
 e'  stato  "ritualmente"  effettuato il deposito della somma dovuta a
 tal fine, cosicche' sussistono tutti  i  presupposti  per  l'adozione
 della declaratoria di intervenuta estinzione del reato;
     che,   in  tale  quadro,  assume  puntuale  rilievo  l'eccezione,
 formulata dall'Avvocatura  dello  Stato,  di  inammissibilita'  della
 questione  per difetto di rilevanza, poiche', una volta esercitato da
 parte del giudice il potere di verifica delle condizioni legali e dei
 presupposti di  ammissione  all'istituto,  e  una  volta  intervenuto
 altresi'  il  versamento dell'importo stabilito dalla legge, l'ambito
 valutativo  che  si  assume  potenzialmente  "pregiudicato"  -  dalla
 precedente  determinazione  sul  tema  cautelare - e' in realta' gia'
 consumato, residuando solo la limitata cognitio dell'adozione di  una
 pronuncia dichiarativa dell'estinzione del reato, gia' verificatasi a
 norma  dell'art.  162,  secondo  comma,  cod.  pen.,  per effetto del
 pagamento della somma a titolo di oblazione;
     che l'affermazione della rilevanza della questione da  parte  del
 giudice  a  quo,  nell'assunto della possibilita' di revocare in ogni
 tempo l'ordinanza  ammissiva  dell'oblazione,  non  risulta  pertanto
 plausibile,  perche'  essa  si riferisce all'ipotesi di una pronuncia
 giurisprudenziale resa in tema di oblazione "discrezionale"  ex  art.
 162-bis  cod. pen. e dunque relativa a un istituto, diverso da quello
 di cui e' stata fatta  applicazione,  che  prevede  ipotesi  ostative
 soggettive  e  oggettive  e  che  inoltre affida al giudice ambiti di
 valutazione  ampi  e  non  predeterminati  (come  l'incidenza   della
 "gravita'  del  fatto");  elementi,  questi,  che  non figurano nella
 disciplina dell'oblazione "comune" regolata dall'art. 162 cod.  pen.,
 che e' quella che viene in rilievo nel giudizio a quo;
     che   neppure  e'  ravvisabile  un  ipotetico  e  residuo  ambito
 delibativo concernente l'esattezza della qualificazione giuridica del
 fatto, stante l'espressa indicazione  dell'ordinanza  di  rinvio  nel
 senso   della  globale  legittimita'  della  procedura  di  oblazione
 esperita;
     che pertanto la questione in esame, in quanto concernente profili
 che non sono piu' ricompresi  nella  cognizione  del  giudice  a  quo
 risulta  sollevata  in  via  astratta  ed  e'  priva  del  necessario
 requisito  della  pregiudizialita',  cosicche'   essa   deve   essere
 dichiarata manifestamente inammissibile;
     che  alla  medesima  conclusione  si deve pervenire relativamente
 alle ulteriori questioni indicate in narrativa, sollevate in  termini
 ipotetici,  palesemente  estranee alla concreta vicenda processuale e
 percio' - del  resto  dichiaratamente  -  manifestamente  irrilevanti
 rispetto ad essa;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   delle   questioni   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  comma  2, del codice di
 procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
 comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal  giudice  per  le
 indagini   preliminari   presso   il   tribunale  di  Catanzaro,  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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