N. 316 ORDINANZA 15 - 22 ottobre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Incompatibilita' del giudice -  G.i.p.  che  abbia
 disposto   modifica,   sostituzione  o  revoca  di  misura  cautelare
 personale - Partecipazione al giudizio  dibattimentale  -  Divieto  -
 Omessa  previsione  - Norma dichiarata costituzionalmente illegittima
 con sentenza n. 155/1996 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 34, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 27).
 
(GU n.44 del 29-10-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
 codice  di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 14
 maggio 1996 dal tribunale di Monza nei procedimenti penali  a  carico
 di  Salvi  Giuliano  ed altri, iscritte ai nn. 140 e 141 del registro
 ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  18 giugno 1997 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che con ordinanza del 14 maggio 1996, pervenuta  a  questa
 Corte  il 10 marzo 1997 (r.o. 140 del 1997), il tribunale di Monza ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3,  24,  25  e   27   della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34,
 comma  2,  cod.    proc.  pen.,  nella  parte  in  cui  non   prevede
 l'incompatibilita'  alla  funzione  di  giudizio  dibattimentale  nei
 riguardi del  giudice  per  le  indagini  preliminari  che  abbia  in
 precedenza  provveduto,  nel  senso del rigetto, su una richiesta, da
 parte dell'indagato, di sostituzione di misura cautelare  personale;
     che, richiamando le sentenze n. 432 del 1995 e n. 131 del 1996 di
 questa  Corte,  il  giudice  rimettente  individua  una  lesione  dei
 parametri  costituzionali  invocati,  e  del  principio  del  "giusto
 processo"   che   ne   deriva,   nel   potenziale   pregiudizio   per
 l'imparzialita'  del  giudice  che,  nell'ipotesi dedotta, al pari di
 quanto gia' riconosciuto dalla Corte costituzionale in casi analoghi,
 viene a delinearsi in ragione della precedente delibazione  sul  tema
 indiziario;
     che questione pressoche' identica e' stata sollevata dallo stesso
 Tribunale,  con  altra  coeva  ordinanza (r. o. 141 del 1997), con la
 sola variante del riferimento alla specifica ipotesi - rilevante  nel
 giudizio  a  quo  - di precedente provvedimento di accoglimento della
 richiesta di sostituzione della misura cautelare personale con  altra
 meno afflittiva;
   Considerato  che le questioni sollevate sono analoghe e riferite ai
 medesimi parametri, e che pertanto i relativi giudizi possono  essere
 riuniti e decisi con unica pronuncia;
     che  la  norma  impugnata  e'  gia' stata sottoposta all'esame di
 questa Corte, sotto i profili indicati;
     che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996,  successiva
 alla  proposizione  delle  presenti  questioni,  e'  stata dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34,  comma  2,  cod.  proc.
 pen.,  nella  parte  in  cui non prevede che non possa partecipare al
 giudizio dibattimentale il giudice per le  indagini  preliminari  che
 abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura
 cautelare  personale  ovvero  che  abbia  rigettato  una richiesta di
 applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare
 personale (capo c del dispositivo  della  citata  sentenza,  reso  in
 applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87);
     che  pertanto,  essendo  stata  la  disposizione  impugnata  gia'
 dichiarata costituzionalmente illegittima  nel senso prospettato  dal
 giudice  rimettente,  le questioni sollevate devono essere dichiarate
 manifestamente inammissibili.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma  2,  del
 codice  di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.  3,
 24, 25 e 27 della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Monza,  con  le
 ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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