N. 317 ORDINANZA 15 - 22 ottobre 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Immigrazione - Cittadini extracomunitari - Immigrazione clandestina - Espulsione - Violazione del provvedimento espulsivo - Trattamento sanzionatorio penale - Mancata conversione in legge dei decreti-legge oggetto di censura - Esigenza di nuova valutazione da parte del giudice rimettente circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo. (D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-bis, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39 come modificato dall'art. 7 del d.-l. 16 luglio 1996, n. 376; d.-l. 13 settembre 1996, n. 477, art. 7; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, lett. c)). (Cost., artt. 2, 13, 24, 25 e 77).(GU n.44 del 29-10-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7-bis del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dall'art. 7 del d.-l. 16 luglio 1996, n. 376 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea), e dall'art. 7 del decreto-legge, di reiterazione, 13 settembre 1996, n. 477, avente identico titolo; dell'art. 15, lettera c) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), promossi con ordinanze emesse il 3 ottobre 1996 dal pretore di Roma, il 19 settembre 1996 dal pretore di Perugia, il 31 agosto 1996 dal pretore di Avezzano e il 24 settembre 1996 dal pretore di Padova, rispettivamente iscritte ai nn. 19, 67, 86 e 118 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 9, 10 e 13, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice relatore prof. Francesco Guizzi; Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un cittadino extracomunitario imputato del reato previsto dall'art. 7 del d.-l. 16 luglio 1996, n. 376 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea) (recte: art. 7, nella parte in cui sostituisce l'art. 7-bis del decreto-legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 39/1990), il pretore di Roma, chiamato ad applicare l'identico d.-l. 13 settembre 1996, n. 477 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea), essendo il precedente decaduto per scadenza dei termini, ha sollevato, in riferimento agli artt. 77, 2, 13, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 di esso, nella parte in cui ha modificato il citato art. 7-bis, perche' la disposizione, priva dei requisiti di straordinaria necessita' e urgenza, violerebbe i principi della certezza normativa e della liberta' personale; che nel corso di un procedimento per la convalida dell'arresto di altro cittadino extracomunitario il pretore di Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 77 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 5, del citato decreto-legge n. 477/1996 (recte: art. 7, nella parte in cui sostituisce l'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 416/1989, convertito nella legge n. 39 del 1990); che, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, lo stesso pretore ha sollevato altresi' questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), dal momento che - inibendo al Governo di "rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere" - seconderebbe un uso improprio del potere normativo attribuito all'Esecutivo; e cio' sia perche' non vieterebbe la reiterazione d'un decreto-legge non convertito nei termini (peraltro non legittima nella materia penale), sia perche' consentirebbe di applicare alcune misure coercitive cautelari anche al di fuori dei limiti di pena stabiliti dagli artt. 274, comma 1, lettera b), e 280, comma 1, del codice di procedura penale, impedendo la verifica giudiziale della legittimita' del provvedimento adottato; che nel corso di un procedimento di convalida dell'arresto di un cittadino extracomunitario, espulso il 10 agosto 1996 dal territorio dello Stato con decreto del questore dell'Aquila, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 5, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, come sostituito dall'art. 7 del decreto-legge n. 376/1996, il pretore di Avezzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 23, 70 e 77 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 7 (recte: art. 7, nella parte in cui sostituisce l'art. 7-bis del decreto-legge n. 416/1989), poiche' tale decreto-legge avrebbe reiterato l'efficacia di norme decadute, emanate nella materia penale e processuale penale, in violazione dei diritti fondamentali della persona, rendendo quale funzione legislativa tout court, di esclusiva spettanza delle Camere, il potere eccezionale attribuito al Governo dall'art. 77 della Costituzione; che nel corso di un procedimento di convalida dell'arresto di due cittadini albanesi espulsi dall'Italia, e rientrati illegittimamente, il pretore di Padova ha sollevato, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 77 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 477/1996 (recte: art. 7, nella parte in cui sostituisce l'art. 7-bis, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 416/1989), perche' norma introdotta in un decreto-legge adottato al di fuori dei casi straordinari di necessita' e urgenza e in violazione del principio della parita' di trattamento (con riferimento all'art. 7, comma 12-sexies, del menzionato decreto-legge n. 416/1989) fra colui che, espulso, rientra nello Stato e colui il quale, gia' gravato da una sentenza irrevocabile di condanna, sia stato espulso su sua richiesta e abbia poi violato il provvedimento espulsivo; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' e l'infondatezza delle questioni sollevate dai pretori di Padova e di Perugia. Considerato che le ordinanze sopra richiamate riguardano le disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale di cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, emanate con i decreti-legge nn. 376 e 477 del 1996, mentre una concerne anche l'art. 15, comma 2, lettera c), della legge n. 400 del 1988; che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente; che i due decreti-legge oggetto di censura non sono stati convertiti in legge entro il prescritto termine di sessanta giorni, per cui hanno perso efficacia sin dall'inizio; che ai menzionati decreti-legge, non piu' reiterati, ha fatto seguito l'art. 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617, che ha stabilito la validita' degli atti e dei provvedimenti adottati, e ha fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base di detti decreti, disponendo in particolare la salvezza delle cause di non punibilita' e di estinzione dei reati e quelle che escludono l'applicazione di altri tipi di sanzioni; che la questione di legittimita' costituzionale relativa alla lettera c) dell'art. 15, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e' stata sollevata in relazione al decreto-legge n. 376/1996; che e' necessario restituire gli atti ai giudici a quibus affinche' valutino se le questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi principali.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti indicati in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C1223