N. 317 ORDINANZA 15 - 22 ottobre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Immigrazione  - Cittadini extracomunitari - Immigrazione clandestina
 - Espulsione - Violazione del provvedimento espulsivo  -  Trattamento
 sanzionatorio penale - Mancata conversione in legge dei decreti-legge
 oggetto  di  censura  -  Esigenza  di  nuova valutazione da parte del
 giudice rimettente circa la rilevanza della questione -  Restituzione
 degli atti al giudice a quo.
 
 (D.-L.  30 dicembre  1989, n. 416, art. 7-bis, convertito in legge 28
 febbraio 1990, n. 39 come modificato dall'art. 7 del d.-l.  16 luglio
 1996, n. 376; d.-l. 13 settembre 1996,  n.  477,  art.  7;  legge  23
 agosto 1988, n. 400, art. 15, lett. c)).
 
 (Cost., artt. 2, 13, 24, 25 e 77).
 
(GU n.44 del 29-10-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Ordinanza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7-bis del d.-l.
 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n.
 39, come modificato dall'art. 7 del d.-l.  16  luglio  1996,  n.  376
 (Disposizioni  urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per
 la  regolamentazione  dell'ingresso  e   soggiorno   nel   territorio
 nazionale   dei  cittadini  dei  Paesi  non  appartenenti  all'Unione
 europea), e dall'art.   7  del  decreto-legge,  di  reiterazione,  13
 settembre 1996, n. 477, avente identico titolo; dell'art. 15, lettera
 c)  della  legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
 promossi  con ordinanze emesse il 3 ottobre 1996 dal pretore di Roma,
 il 19 settembre 1996 dal pretore di Perugia, il 31  agosto  1996  dal
 pretore  di  Avezzano  e  il 24 settembre 1996 dal pretore di Padova,
 rispettivamente iscritte ai  nn.  19,  67,  86  e  118  del  registro
 ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 5, 9, 10 e 13, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  2  luglio  1997  il  giudice
 relatore prof. Francesco Guizzi;
   Ritenuto  che  nel  corso  di un procedimento penale a carico di un
 cittadino extracomunitario imputato del reato previsto dall'art.    7
 del  d.-l. 16 luglio 1996, n. 376 (Disposizioni urgenti in materia di
 politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso  e
 soggiorno  nel  territorio  nazionale  dei  cittadini  dei  Paesi non
 appartenenti all'Unione europea) (recte: art. 7, nella parte  in  cui
 sostituisce  l'art.  7-bis del decreto-legge n. 416/1989, convertito,
 con modificazioni, nella legge  n.  39/1990),  il  pretore  di  Roma,
 chiamato  ad  applicare  l'identico  d.-l.  13 settembre 1996, n. 477
 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e  per
 la   regolamentazione   dell'ingresso   e  soggiorno  nel  territorio
 nazionale  dei  cittadini  dei  Paesi  non  appartenenti   all'Unione
 europea), essendo il precedente decaduto per scadenza dei termini, ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  77,  2,  13,  24 e 25 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 di
 esso, nella parte in cui ha modificato il citato art. 7-bis,  perche'
 la  disposizione,  priva  dei requisiti di straordinaria necessita' e
 urgenza, violerebbe i  principi  della  certezza  normativa  e  della
 liberta' personale;
     che nel corso di un procedimento per la convalida dell'arresto di
 altro  cittadino extracomunitario il pretore di Perugia ha sollevato,
 in riferimento  agli  artt.  3,  13,  24  e  77  della  Costituzione,
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 7, comma 5, del
 citato decreto-legge n. 477/1996 (recte: art. 7, nella parte  in  cui
 sostituisce  l'art.    7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 416/1989,
 convertito nella legge n. 39 del 1990);
     che, in riferimento agli artt. 3  e  77  della  Costituzione,  lo
 stesso  pretore  ha  sollevato  altresi'  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 15, comma 2,  lettera  c),  della  legge  23
 agosto  1988,  n.    400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), dal momento
 che  -  inibendo  al  Governo  di  "rinnovare  le   disposizioni   di
 decreti-legge  dei quali sia stata negata la conversione in legge con
 il voto di una delle due Camere" - seconderebbe un uso improprio  del
 potere  normativo  attribuito  all'Esecutivo;  e cio' sia perche' non
 vieterebbe la reiterazione  d'un  decreto-legge  non  convertito  nei
 termini  (peraltro  non  legittima nella materia penale), sia perche'
 consentirebbe di applicare alcune misure coercitive  cautelari  anche
 al  di  fuori dei limiti di pena stabiliti dagli artt.  274, comma 1,
 lettera b), e 280, comma 1, del codice di procedura penale, impedendo
 la verifica giudiziale della legittimita' del provvedimento adottato;
     che nel corso di un procedimento di convalida dell'arresto di  un
 cittadino  extracomunitario, espulso il 10 agosto 1996 dal territorio
 dello Stato con decreto del questore dell'Aquila, ai sensi  dell'art.
 7-bis,  comma  5, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, come sostituito
 dall'art. 7 del decreto-legge n. 376/1996, il pretore di Avezzano  ha
 sollevato,   in   riferimento  agli  artt.  2,  23,  70  e  77  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  del  predetto
 art.  7 (recte:   art. 7, nella parte in cui sostituisce l'art. 7-bis
 del decreto-legge n. 416/1989), poiche'  tale  decreto-legge  avrebbe
 reiterato l'efficacia di norme decadute, emanate nella materia penale
 e  processuale  penale,  in violazione dei diritti fondamentali della
 persona, rendendo quale funzione legislativa tout court, di esclusiva
 spettanza delle Camere, il potere eccezionale attribuito  al  Governo
 dall'art. 77 della Costituzione;
     che nel corso di un procedimento di convalida dell'arresto di due
 cittadini albanesi espulsi dall'Italia, e rientrati illegittimamente,
 il  pretore  di Padova ha sollevato, in relazione agli artt. 3, primo
 comma,  e  77   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  7,  commi  4  e  5,  del  decreto-legge n.
 477/1996 (recte: art.   7, nella  parte  in  cui  sostituisce  l'art.
 7-bis,  commi  4  e  5, del decreto-legge n. 416/1989), perche' norma
 introdotta  in  un  decreto-legge  adottato  al  di  fuori  dei  casi
 straordinari  di  necessita'  e urgenza e in violazione del principio
 della parita' di  trattamento  (con  riferimento  all'art.  7,  comma
 12-sexies,  del menzionato decreto-legge  n. 416/1989) fra colui che,
 espulso, rientra nello Stato e colui il quale, gia'  gravato  da  una
 sentenza irrevocabile di condanna, sia stato espulso su sua richiesta
 e abbia poi violato il provvedimento espulsivo;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,  concludendo  per
 l'inammissibilita'  e  l'infondatezza  delle  questioni sollevate dai
 pretori di Padova e di  Perugia.
   Considerato  che  le  ordinanze  sopra  richiamate  riguardano   le
 disposizioni  urgenti  in  materia di politica dell'immigrazione e la
 regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel  territorio  nazionale
 di  cittadini  dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, emanate
 con i decreti-legge nn. 376 e 477 del 1996, mentre una concerne anche
 l'art. 15, comma 2, lettera c), della legge n. 400 del 1988;
     che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi
 congiuntamente;
     che i  due  decreti-legge  oggetto  di  censura  non  sono  stati
 convertiti  in  legge entro il prescritto termine di sessanta giorni,
 per cui hanno perso efficacia sin dall'inizio;
     che ai menzionati decreti-legge, non  piu'  reiterati,  ha  fatto
 seguito  l'art.  1  della  legge  9  dicembre  1996,  n.  617, che ha
 stabilito la validita' degli atti e dei provvedimenti adottati, e  ha
 fatto  salvi  gli  effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base di
 detti decreti, disponendo in particolare la salvezza delle  cause  di
 non  punibilita'  e  di  estinzione  dei reati e quelle che escludono
 l'applicazione di altri tipi di sanzioni;
     che la questione di  legittimita'  costituzionale  relativa  alla
 lettera  c)  dell'art.  15,  comma  2, della legge n. 400 del 1988 e'
 stata sollevata in relazione al decreto-legge n. 376/1996;
     che e'  necessario  restituire  gli  atti  ai  giudici  a  quibus
 affinche'  valutino  se  le  questioni  siano  tuttora  rilevanti nei
 giudizi principali.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, ordina la restituzione  degli  atti  ai  giudici
 rimettenti indicati in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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