N. 318 ORDINANZA 15 - 22 ottobre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego  pubblico  -  Dipendenti  del  Ministero delle poste e delle
 telecomunicazioni - Pensionamenti di anzianita' - Sospensione fino al
 31 dicembre 1993  -  Salvezza  delle  posizioni  dei  dipendenti  per
 dimissioni  accolte  anteriormente all'entrata in vigore dello stesso
 decreto-legge con esclusione di coloro che avessero  gia'  presentato
 le  dimissioni  -  Riferimento  alla  giurisprudenza  della  Corte in
 materia (v. sentenze nn. 417/1996, 245/1997 e ordinanza n. 92/1977) -
 Esigenza di contenimento immediato  della  spesa  -  Discrezionalita'
 legislativa - Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L.  19  settembre  1992,  n.  384, art. 1, commi 1 e 2, lett. e),
 convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).
 
 (Cost., artt. 3, 97).
 
(GU n.44 del 29-10-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda  CONTRI,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2,
 lettera e), del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in  legge
 14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di
 sanita'   e  di  pubblico  impiego,  nonche'  disposizioni  fiscali),
 promossi con n. 2 ordinanze emesse il 20 aprile  1995  dal  tribunale
 amministrativo  regionale  del  Lazio  sui ricorsi proposti da Caccia
 Parise e da  Rotondo  Alfredo  contro  il  Ministero  delle  poste  e
 telecomunicazioni,  iscritte ai nn. 922 e 1303 del registro ordinanze
 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39  e
 49, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  1  ottobre  1997  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto  che  -  nel  corso  di  due  giudizi in cui i ricorrenti,
 dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni, premesso di
 aver presentato le dimissioni in data anteriore al 19 settembre 1992,
 chiedevano  l'accertamento  del   loro   diritto   ad   ottenere   il
 collocamento  a  riposo ed il conseguente trattamento pensionistico -
 il tribunale amministrativo regionale del Lazio,  con  due  identiche
 ordinanze emesse il 20 aprile 1995, ha sollevato, in riferimento agli
 artt.   3   e   97  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, numeri (recte:  commi) 1 e 2, lettera e),
 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14  novembre
 1992,  n.  438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e
 di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali),  nella  parte  in
 cui,  sospendendo  fino  al  31  dicembre  1993  i  pensionamenti  di
 anzianita', fa salve soltanto le  posizioni  dei  dipendenti  le  cui
 dimissioni  siano  state  accolte dalle amministrazioni anteriormente
 all'entrata in vigore dello  stesso  decretolegge  (e  non  anche  di
 coloro che comunque abbiano gia' presentato le dimissioni);
     che, a parere del rimettente, risulterebbe irragionevole e lesiva
 del  principio  del  buon andamento della pubblica amministrazione la
 scelta di affidare a quest'ultima la piena  liberta'  d'influire  sul
 regime  pensionistico  del  dipendente accogliendo o meno entro il 19
 settembre 1992 le dimissioni dello stesso;
     che, in particolare, la possibilita' di  godere  del  trattamento
 pensionistico verrebbe fatta dipendere da una situazione d'incertezza
 legata appunto all'accoglimento della domanda, e dunque all'emissione
 di  un  provvedimento  -  osserva il T.A.R. - su cui possono influire
 circostanze, anche imprevedibili, insorte in  sede  istruttoria,  con
 evidenti connotati di aleatorieta';
     che  e'  intervenuto  in  entrambi  i  giudizi  il Presidente del
 Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  dello
 Stato,   la   quale  ha  concluso  -  anche  con  memorie  depositate
 nell'imminenza della camera di consiglio  -  per  la  non  fondatezza
 della  questione,  richiamandosi  all'irrilevanza delle disparita' di
 mero fatto derivanti da  circostanze  accidentali  e  contingenti  ed
 osservando  infine  come,  nella  specie,  l'asserita  disparita'  di
 trattamento vada ricollegata a situazioni di partenza gia' di per se'
 stesse diverse tra loro.
   Considerato che le due ordinanze di rimessione pongono la  medesima
 questione   e   che   pertanto  i  relativi  giudizi  possono  essere
 congiuntamente decisi;
    che  questa  Corte  ha  gia'   osservato   come,   nella   globale
 riconsiderazione  delle  pensioni  di  anzianita'  e  dei trattamenti
 anticipati  in  generale,  i  provvedimenti  attuativi   del   blocco
 temporaneo  all'accesso  di  tali  peculiari  forme  di previdenza si
 inseriscano in una complessa opera di riforma, volta ad una soluzione
 di natura strutturale ma altresi' resa necessaria da  contingenti  ed
 immediate  esigenze  di contenimento della spesa (sentenze n. 417 del
 1996 e n. 245 del 1997);
     che, inoltre, sia pure con riferimento ad una norma successiva  a
 quella ora impugnata ma di analogo contenuto, la Corte ha escluso che
 l'adozione   della   data  di  accoglimento  delle  dimissioni  quale
 discrimine temporale concretasse violazione dei parametri evocati dal
 giudice a quo (sentenza n. 417 del 1996 e ordinanza n. 92 del 1997);
     che, nel richiamare espressamente l'art. 1, comma 2,  lettera  e)
 del  d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, la Corte ha osservato come tale
 scelta,  ora  nuovamente  censurata  dal   tribunale   amministrativo
 regionale   rimettente,  trovi  razionale  spiegazione  nella  natura
 costitutiva del provvedimento amministrativo estintivo  del  rapporto
 di  pubblico impiego, rispetto al quale la volonta' del dipendente e'
 soltanto un presupposto;
     che, inoltre, nella sentenza da ultimo citata, e' stato  ribadito
 come  le  disparita' di mero fatto, dovute a circostanze occasionali,
 non possano dar luogo a problemi di legittimita' costituzionale;
     che pertanto la questione e' manifestamente infondata.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  1  e  2,
 lettera  e)  del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge
 14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di
 sanita'  e  di  pubblico  impiego,  nonche'  disposizioni   fiscali),
 sollevata  in  riferimento  agli  artt. 3 e 97 della Costituzione dal
 tribunale amministrativo regionale del  Lazio  con  le  ordinanze  in
 epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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