N. 318 ORDINANZA 15 - 22 ottobre 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Pensionamenti di anzianita' - Sospensione fino al 31 dicembre 1993 - Salvezza delle posizioni dei dipendenti per dimissioni accolte anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge con esclusione di coloro che avessero gia' presentato le dimissioni - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 417/1996, 245/1997 e ordinanza n. 92/1977) - Esigenza di contenimento immediato della spesa - Discrezionalita' legislativa - Manifesta infondatezza. (D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 1, commi 1 e 2, lett. e), convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438). (Cost., artt. 3, 97).(GU n.44 del 29-10-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, lettera e), del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 20 aprile 1995 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Caccia Parise e da Rotondo Alfredo contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni, iscritte ai nn. 922 e 1303 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 49, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che - nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti, dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni, premesso di aver presentato le dimissioni in data anteriore al 19 settembre 1992, chiedevano l'accertamento del loro diritto ad ottenere il collocamento a riposo ed il conseguente trattamento pensionistico - il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con due identiche ordinanze emesse il 20 aprile 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, numeri (recte: commi) 1 e 2, lettera e), del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), nella parte in cui, sospendendo fino al 31 dicembre 1993 i pensionamenti di anzianita', fa salve soltanto le posizioni dei dipendenti le cui dimissioni siano state accolte dalle amministrazioni anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decretolegge (e non anche di coloro che comunque abbiano gia' presentato le dimissioni); che, a parere del rimettente, risulterebbe irragionevole e lesiva del principio del buon andamento della pubblica amministrazione la scelta di affidare a quest'ultima la piena liberta' d'influire sul regime pensionistico del dipendente accogliendo o meno entro il 19 settembre 1992 le dimissioni dello stesso; che, in particolare, la possibilita' di godere del trattamento pensionistico verrebbe fatta dipendere da una situazione d'incertezza legata appunto all'accoglimento della domanda, e dunque all'emissione di un provvedimento - osserva il T.A.R. - su cui possono influire circostanze, anche imprevedibili, insorte in sede istruttoria, con evidenti connotati di aleatorieta'; che e' intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso - anche con memorie depositate nell'imminenza della camera di consiglio - per la non fondatezza della questione, richiamandosi all'irrilevanza delle disparita' di mero fatto derivanti da circostanze accidentali e contingenti ed osservando infine come, nella specie, l'asserita disparita' di trattamento vada ricollegata a situazioni di partenza gia' di per se' stesse diverse tra loro. Considerato che le due ordinanze di rimessione pongono la medesima questione e che pertanto i relativi giudizi possono essere congiuntamente decisi; che questa Corte ha gia' osservato come, nella globale riconsiderazione delle pensioni di anzianita' e dei trattamenti anticipati in generale, i provvedimenti attuativi del blocco temporaneo all'accesso di tali peculiari forme di previdenza si inseriscano in una complessa opera di riforma, volta ad una soluzione di natura strutturale ma altresi' resa necessaria da contingenti ed immediate esigenze di contenimento della spesa (sentenze n. 417 del 1996 e n. 245 del 1997); che, inoltre, sia pure con riferimento ad una norma successiva a quella ora impugnata ma di analogo contenuto, la Corte ha escluso che l'adozione della data di accoglimento delle dimissioni quale discrimine temporale concretasse violazione dei parametri evocati dal giudice a quo (sentenza n. 417 del 1996 e ordinanza n. 92 del 1997); che, nel richiamare espressamente l'art. 1, comma 2, lettera e) del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, la Corte ha osservato come tale scelta, ora nuovamente censurata dal tribunale amministrativo regionale rimettente, trovi razionale spiegazione nella natura costitutiva del provvedimento amministrativo estintivo del rapporto di pubblico impiego, rispetto al quale la volonta' del dipendente e' soltanto un presupposto; che, inoltre, nella sentenza da ultimo citata, e' stato ribadito come le disparita' di mero fatto, dovute a circostanze occasionali, non possano dar luogo a problemi di legittimita' costituzionale; che pertanto la questione e' manifestamente infondata.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, lettera e) del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C1224