N. 768 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 1997

                                N.  768
  Ordinanza emessa il 18 luglio 1997 dal giudice di pace il Napoli nel
 procedimento  civile  vertente tra la Cooperativa Relufra Costruzioni
 S.r.l. e l'Amminitrazione provinciale di Napoli
 Finanza pubblica  allargata  -  Enti  locali  in  stato  di  dissesto
    finanziario - Risanamento - Blocco della rivalutazione monetaria e
    degli interessi maturati, dopo la deliberazione di dissesto e sino
    all'approvazione  del  rendiconto,  sui  debiti insoluti - Dedotta
    definitiva   cristallizzazione   dei    crediti    -    Denunciata
    compromissione  della  posizione  dei  creditori  -  Disparita' di
    trattamento rispetto ai creditori di  altri  soggetti  pubblici  e
    privati  -  Lesione  dei  principi  di  solidarieta', di capacita'
    contributiva,  di  libera  iniziativa  economica  privata   e   di
    imposizione  per  legge  di  prestazioni patrimoniali. Riferimento
    alle sentenze della Corte costituzionale nn. 149, 155  e  242  del
    1994,  ritenute  superate per effetto delle sopravvenute modifiche
    normative.
 (D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art.  8,  comma  4,  modificato  dal
    d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336, art. 21).
 (Cost., artt. 2, 3, 23, 41 e 53).
(GU n.46 del 12-11-1997 )
                          IL GIUDICE DI PACE
   Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  nella  causa civ. R.G. n.
 12191/1997, a scioglimento  della  riserva  di  cui  all'udienza  che
 precede; letti gli atti e le istanze delle parti;
   Premesso che:
     nel presente procedimento la Cooperativa "Relufra Costruzioni"
  S.r.l.  citava  in  giudizio  la  provincia di Napoli in persona del
 presidente pro-tempore per sentirla condannare - previo  accertamento
 del  proprio  credito  di  L.  1.678.145,  sorto  anteriormente  alla
 dichiarazione  di  dissesto   finanziario   dell'Ente   ex   art   25
 decreto-legge  n.  66/1989  con delera consiliare n. 34 del 26 maggio
 1993 - al pagamento degli interessi legali ex art. 35  comma  secondo
 d.P.R.  n.  1063/1962, moratori, nonche' anatocistici. In particolare
 l'attrice richiedeva la  condanna  dell'Ente  debitore  al  pagamento
 degli interessi successivi alla dichiarazione di dissesto;
     nella comparsa di costituzione e risposta, la convenuta provincia
 di  Napoli  in  persona  del  presidente  pro-tempore che rilevava la
 ultroneita'  della  richiesta  di  accertamento  del  credito,   gia'
 riconosciuto  con  delibera  della  commissione  di  liquidazione  n.
 243/1995, regolarmente notificata all'istante e non impugnata dinanzi
 al TAR;
     relativamente alla maturazione degli interessi POST  la  data  di
 adozione  della delibera di dissesto, richiamava la disciplina ex art
 21 d.-l 18 gennaio  1993 n. 8, confermata dal d.-l. 25 febbraio  1995
 n. 77, assolutamente negatoria della pretesa attorea;
     su  tale  punto  l'istante  societa'  chiedeva  al  giudicante di
 valutare la fondatezza di una questione di incostituzionalita'  della
 predetta   disciplina,   con  conseguente  sospensione  del  presente
 procedimento e rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
   Ai fini di  un  corretto  inquadramento  della  questione,  occorre
 richiamare  innanzitutto  l'art.  81  del  decretolegge  n. 77 del 25
 febbraio 1995, come riformulato dall'art. 21 decreto-legge n. 336 del
 11  giugno  1996  che  al  comma  quarto  recita:  "Dalla   data   di
 deliberazione  del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di
 cui all'art. 89 i debiti insoluti a tale data e le somme  dovute  per
 anticipazioni  di cassa gia' erogate non producono piu' interessi ne'
 sono soggetti a rivalutazioni monetarie. Uguale disciplina si applica
 ai crediti nei confronti dell'Ente  che  rientrano  nella  competenza
 dell'organo  straord. di liquidaz. a decorrere dal momento della loro
 liquidita' ed esigibilita'".
   Nel vigore dell'art 21 d.-l.  18  gennaio  1993  n.  8,  confermato
 dall'art  121  d.-l.  25  febbraio  1995  n.  77,  che al comma terzo
 esplicitamente  prevedeva  "Omissis,  in   deroga   ad   ogni   altra
 disposizione,  dalla  data  di  deliberazione  di  dissesto  i debiti
 insoluti non producono piu'  interessi,  rivalutazioni  monetarie  ed
 altro,  sono  dichiarate  estinte  dal  giudice,  previa liquidazione
 dell'importo dovuto per capitale, accessori  e  spese,  le  procedure
 esecutive  pendenti  e  non  possono  essere  promosse  nuove  azioni
 esecutive. Omissis". - Il giudice delle leggi preciso'  (sentenze  n.
 149  e  242 del 1994) che la dizione "non producono interessi" andava
 intesa   nel   senso   di   un   vero   e   proprio   blocco,    c.d.
 "cristallizzazione"  degli  interessi,  e  non come sospensione degli
 stessi.
   La Consulta rilevo' contemporaneamente l'esistenza di  altra  norma
 (art.  6,  comma  quinto,  lettera g), del d.P.R..   n. 378/1993) che
 consentiva  la  maturazione  degli   interessi,   rinviandone   pero'
 l'esigibilita' al momento del ritorno in bonis dell'Ente dissestato.
   La  Corte  costituzionale  chiari'  anche  che,  se  da  un lato la
 cristallizzazione   del   credito   avrebbe   potuto   effettivamente
 concretare  una  disparita'  di  trattamento  rispetto alla procedura
 fallimentare, posto che in quest'ultima alla chiusura della procedura
 concorsuale  i  creditori  riacquistano  il  libero  esercizio  della
 propria  azione  verso  il  debitore,  tuttavia,  tenendo presente il
 sistema  normativo complessivo, anche dal d.P.R. n. 378/1993, art. 6,
 comma quinto, lettera g, si poteva intendere chiaramente che, dopo il
 ritorno in bonis  dell'Ente dissestato, gli  interessi  maturavano  e
 diventavano  esigibili  al  pari  di  quanto  avviene nella procedura
 fallimentare.
   Il 12 luglio 1996 e' entrato in vigore il decreto-legge n. 336 che:
     all'art. 44, comma quarto, lettera g, n. 6 ha abrogato  il  comma
 quinto, lettera g,  dell'art. 6 d.P.R. n. 378/1993 innanzi citato;
     all'art.  21, comma quarto ha riformulato l'art 81, comma quarto,
 decreto-legge n. 77/1995 nei sensi esposti;
     all'art. 45 ha previsto  l'applicazione  del  novellato  art.  81
 deceto-legge n. 77/1995 anche agli Enti che avessero gia' il bilancio
 stabilmente  riequilibrato  come  avvenuto per la provincia di Napoli
 con delib. n. 57 del 26 aprile 1994.
   Alla  luce  di   tali   disposizioni   appare   incontestabile   la
 definitivita'    della    c.d.   "cristallizzazione"   del   credito,
 limitatamente al periodo che va dalla delibera di dissesto fino  alla
 chiusura della procedura commissariale coincidente con l'approvazione
 del rendiconto di gestione.
   Tanto  premesso,  -  ricordato  che,  mentre  la esigibilita' degli
 interessi e' problema del giudice dell'esecuzione,  l'accertamento  e
 la  condanna  al  pagamento  investono  la  competenza del giudice di
 cognizione - appare non privo di  spessore  giuridico  il  dubbio  di
 legittimita' costituzionale di tale disciplina in relazione ad alcuni
 fondamentali  precetti costituzionali, in particolare: per violazione
 degli artt 23 e 53 della Costituzione in riferimento anche agli artt.
 2 e 3 di essa: la cristallizzazione del credito  implica  la  perdita
 definitiva  di  denaro  legittimamente preteso da parte dei creditori
 dell'Ente in dissesto in  favore  della  p.a.,  traducendosi  in  una
 surrettizia imposizione di prestazione patrimoniale nei confronti del
 cittadino,  chiamato  anche  in  tal  modo  a  concorrere  alle spese
 pubbliche.
   Infatti, - e' pur vero che l'Ente, ancorche' dissestato,  "previsto
 in  Costituzione,  espressione di autonomia locale che costituisce un
 valore costituzionalmente tutelato" (sentenza n. 155 del 1994),  "non
 appare  in  situazione  omologa  a  quella dell'imprenditore privato,
 essendo quest'ultimo per sua natura guidato dalla  cura  del  proprio
 interesse  personale, laddove, il primo, per vocazione istituzionale,
 si spira alla cura degli interessi pubblici dei  quali  e'  portatore
 come  ente  esponenziale della collettivita' di base e dei quali deve
 essere fedele interprete  -  ne'  tantomeno  l'Ente  potrebbe  essere
 condannato  alla  paralisi  amministrativa  per  una in insussistente
 intangibilita' delle  posizioni  dei  creditori,  i  cui  diritti,  e
 segnatamente  il  diritto di iniziativa economica (art. 41 Cost.) non
 risultano affatto  lesi  se  si  tiene  conto  che  la  procedura  di
 liquidazione prevede la formazione della massa attiva in termini piu'
 favorevoli  di una normale procedura esecutiva individuale, potendo i
 creditori contare su  disponibilita'  maggiori  e  nel  rispetto  del
 canone della par condicio creditorum, "sicche' il p. dell'uguaglianza
 risulta   viceversa   maggiormente  attuato,  realizza  tuttavia  una
 concreta, inaccettabile violazione dell'art.   23 della  Costituzione
 ("nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se
 non  in  base  alla  legge") e dell'art 53 della Costituzione ("Tutti
 sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione  delle  loro
 capacita'    contributive")    qualsiasi    procedura    che,   anche
 indirettamente, impedendo al cittadino la normale realizzazione della
 sua legittima pretesa creditoria nei confronti della p.a.,  costringe
 in  effetti  lo stesso ad una ulteriore prestazione patrimoniale, che
 gli puo' essere imposta  soltanto  per  legge  ed  in  ragione  della
 propria  capacita'  contributiva.  Il  che  costituisce, tra l'altro,
 anche una palese violazione sia del diritto di uguaglianza (art.    3
 Cost.),  atteso che il creditore dell'ente in dissesto e' gia' tenuto
 a concorrere, al pari degli altri contribuenti, alla spesa  pubblica,
 nonche'  del  principio  della liberta' di iniziativa economica (art.
 41 Cost.), compressa e penalizzata gravemente, non da  ultimo,  dalla
 previsione  che  non  siano riconosciuti agli operatori economici gli
 interessi e la svalutazione monetaria per  tempi  quasi  indefinibili
 quando  si  vantano  crediti nei confronti degli Enti in dissesto (v.
 la retroattivita' della  normativa  tratteggiata  anche  ai  dissesti
 dichiarati ai sensi dell'art. 25 decreto-legge n. 66/1989).
                                P. Q. M.
   Letto  l'art  23 della legge n. 87/1953; dichiara la rilevanza e la
 non manifesta infondatezza della  questione  di  incostituzionalita',
 nei  limiti  di  cui in parte motiva, dell'art. 81, comma quarto, del
 decreto legislativo n.  77  del  25  febbraio  1995  come  modificato
 dall'art.  21 del decreto legislativo n. 336 del 11 giugno 1996;
   Sospende   il   presente   procedimento   e   dispone   l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche'
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     In Napoli il 18 luglio 1997
                     Il giudice di pace: Iappelli
 97C1235