N. 771 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 1997

                                N. 771
  Ordinanza  emessa  il  4  giugno  1997  dal pretore di Roma, sezione
 distaccata di Tivoli nel procedimento  penale  a  carico  di  Mancini
 Giovanni
 Paesaggio  (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone assoggettate
    a  vincolo  paesaggistico   senza   autorizzazione   -   Lamentata
    individuazione  delle  aree  protette  in  via  legislativa  e per
    categorie anziche' con provvedimenti amministrativi e nelle  forme
    del   "giusto  procedimento"  -  Asserita  indeterminatezza  della
    condotta vietata nonche' della sanzione da applicare - Lesione del
    principio di legalita' - Incidenza sul diritto di proprieta'.
 (Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies  (recte:  art.  1-sexies,
    d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella
    legge 8 agosto 1985, n. 431)).
 (Cost., artt. 9, 25, secondo comma, 27 e 42).
(GU n.46 del 12-11-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha  emesso  la  seguente ordinanza, visti gli atti del procedimento
 penale contro Mancini Giovanni imputato dei reati  di  cui:  a)  art.
 20,  lett.  C,  legge  n.  47/1985; b) artt. 1, 2, 4, 13, 14 legge n.
 1086/1971; c) art. 1 e 1-sexies legge n. 431/1985; d) art. 734  c.p.:
 e) artt. 1, 3, 17, 18, 20 legge n. 64/1974, 81 c.p.v. c.p.
   Il  giudice remittente e' chiamato ad applicare, tra l'altro l'art.
 1-sexies  legge  n.  431/1985  in  merito  al   quale   si   sospetta
 l'incostituzionalita'  come da motivazione che di seguito si esprime.
 Tanto  premesso  in  punto   di   rilevanza   sulla   non   manifesta
 infondatezza, si osserva.
   La  norma incriminatrice di cui all'art. 1-sexies legge n. 431/1985
 richiamato rimanda ad aree  considerate  protette,  desumibili  dalla
 espressa elencazione normativa di cui all'art. 1.
   L'individuazione  dei  beni oggetto di tutela per categorie - quale
 presupposto   normativo,   che   attraverso   il   meccanismo   della
 incorporazione concorre ad identificare la fattispecie incriminatrice
 -  confligge,  gia'  di  per  se',  con  i  parametri  costituzionali
 contenuti negli artt.   42 e 97 della  Costituzione.  In  effetti  la
 proclamazione di principio secondo cui la proprieta' e' inviolabile -
 salvo  le limitazioni nei modi e forme previsti dalla legge - postula
 che, se e' vero che esistono beni con naturale attitudine al vincolo,
 con conseguenti limitazioni al diritto di disposizione  e  godimento,
 cio'  non  di meno la loro individuazione deve avvenire attraverso le
 forme del giusto procedimento, la cui rilevanza  e  necessarieta'  si
 desume   dal   generale  canone  del  buon  andamento  amministrativo
 codificato all'art. 97 della della Costituzione. Cio' al duplice fine
 di rendere  conoscibile,  attraverso  procedure  di  esternazioni  ad
 evidenza  pubblica, le ragioni che connotano il particolare pregio di
 un determinato bene e di  consentire  parallelamente  ai  privati  di
 poter  introdurre  nel  procedimento  medesimo le loro osservazioni e
 istanze. Cio' e' evidentemente precluso qualora  il  vincolo  risulti
 introdotto per via legislativa anziche' provvedimentale.
   Ulteriore  negativo  riflesso  di tale situazione e' la sostanziale
 perdita di concretezza  della  stessa  ratio  punitiva  sottesa  alle
 speciali  norme  incriminatrici  introdotte  proprio  per  assicurare
 protezione accentuata a beni e valori di particolare  considerazione.
 Conseguentemente  le  stesse norme incriminatrici solo apparentemente
 risultano rispettose del principio  di  tipicita'  inteso  nella  sua
 stretta  correlazione con l'interesse o bene da salvaguardare che, in
 tali eventualita', giova ribadirlo, solo  in  termini  assiomatici  e
 senza alcun riscontro di concretezza, se non in via di vera e propria
 astrazione, risulta sussistente.
   In  questa  ottica,  in  cui  la  tutela  del  valore ambientale e'
 affidata piuttosto a illusioni repressive che  non  a  concreti  atti
 della  pubblica  autorita'  di  individuazione  del bene da tutelare,
 viene ad essere inciso lo stesso principio di ragionevolezza,  atteso
 che  si  introduce  un regime particolarmente afflittivo senza alcuna
 certezza che lo stesso sia in  rapporto  di  sintonia  con  interessi
 effettivamente  sussistenti.    Di  tale  disarmonia  del  sistema e'
 espressione la norma richiamata nella rubrica del presente  processo,
 come puo' evincersi dalla irragionevole e non giustificabile maggiore
 afflittivita'  della  predetta  norma incriminatrice, che presenta un
 carattere prevalentemente formale, quale  risposta  punitiva  per  la
 mancata  acquisizione  del  titolo autorizzatorio da parte degli enti
 preposti alla tutela del vincolo, rispetto  alla  previsione  di  cui
 all'art.  734  c.p.,  che  considera  la  deturpazione di fatto ed in
 concreto del bene ambientale, con evidente maggior spregio del valore
 paesaggistico ed ambientale.
   Ne' puo' pretermettersi la sospetta  incostituzionalita'  dell'art.
 1-sexies  legge  n.  431/1985,  in  se' considerato, in raffronto con
 l'art. 25, secondo  comma,  della  Costituzione  per  violazione  del
 principio di legalita' essendo indeterminata la pena da applicare. Al
 riguardo  non  appaiono  persuasive le precisazioni giurisprudenziali
 che individuano in quella riportata dall'art. 20, lett. c), legge  n.
 47/1985,  fondando  sull'argomento  che soltanto l'art. 20, lett. c),
 richiamato si riferisce a zone vincolate.
   Tale argomentazione non incide affatto sulla problematica di  fondo
 concernente la mancanza, nel testo della norma incriminatrice, di una
 specifica  sanzione  tra  quelle gradatamente riportate nell'art.  20
 richiamato e, da qui, la  palese  indeterminatezza  della  previsione
 sanzionatoria.  A  tacere del rinvio, qualora volesse condividersi la
 richiamata  impostazione   giurisprudenziale,   alla   gia'   cennata
 problematica   insistente   sulla   irragionevole  concentrazione  di
 previsioni  sanzionatorie  distinte  per  un  medesimo  fatto   e   a
 salvaguardia dello stesso interesse.
   Neppure  puo' dirsi rispettato, sempre nel caso dell'art. 1-sexies,
 l'obbligo di specificazione  della  condotta  incriminata,  che,  nel
 testo  della  norma  in  discorso,  viene  individuata  con  generico
 riferimento alla violazione delle disposizioni della stessa legge  n.
 431/1985.   Come autorevolmente osservato in dottrina, infatti non e'
 sempre chiara l'individuazione della  condotta  vietata,  in  quanto,
 esaminando  le disposizioni degli artt. 1/1-quinquies, solo in alcuni
 casi si possono identificare norme a contenuto  precettivo.  Come  si
 puo'  notare,  infatti,  nella  legge n. 431/1985 non e' compresa una
 specifica disposizione che pone l'obbligo  della  autorizzazione  per
 ogni  opera realizzata in zona vincolata in base alla stessa legge o,
 comunque,  soggetta  a  vincolo  paesaggistico,  e non sembra che una
 soluzione interpretativa assai disinvolta, che si fondi sul  richiamo
 ad  un  presupposto logico della disciplina in questione, vale a dire
 l'obbligo della autorizzazione di cui alla legge n. 1497/39,  sarebbe
 del  tutto  corretta  dal punto di vista del gia' citato principio di
 legalita' di rango costituzionale.
   In altre parole, se si interpretasse rigorosamente la  disposizione
 in  parola,  l'art.  1-sexies  non  sarebbe  applicabile  in  caso di
 realizzazione di opere in zone  vincolate  senza  autorizzazione  per
 mancanza   dell'estremo   delle  condotte  vietate,  stante  la  gia'
 ricordata carenza  di  norme,  nel  corpo  della  legge  medesima,  a
 contenuto precettivo.
                               P. Q. M.
   Visti  gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n.  1
 e 23 della legge  11  marzo  1953  n.  87,  chiara  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 del suddetto art. 1-sexies, legge n.  431/1985,  con  riferimento  ai
 parametri  costituzionali di cui agli artt. 9, 25, secondo comma 27 e
 42 della Costituzione;
   Sospende il processo in corso;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che la presente ordinanza, a  cura  della  cancelleria,  sia
 notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei idnistri e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   In Tivoli, addi' 4 giugno 1997
                           Il pretore: Croce
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