N. 774 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 agosto 1997
N. 774 Ordinanza emessa il 25 agosto 1997 dal pretore di Lucca, sezione distaccata di Viareggio nel procedimento penale a carico di Polloni Graziano Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilita' per espresso divieto al reato di commercio di sostanze alimentari nocive - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per analoghe o piu' gravi figure criminose - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 78/1997. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60). (Cost., art. 3).(GU n.46 del 12-11-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciatola seguente ordinanza. Premesso: che con decreto emesso in data 21 maggio 1996 Polloni Graziano veniva citato a giudizio innanzi a questa autorita' giudiziaria in quanto imputato del reato di cui all'art. 444 c.p.p. per avere detenuto, quale legale rappresentante della societa' Polloni Graziano sas di Viareggio, partite di pesce-vacca, sostanza destinata alla alimentazione, che, ancorche' non contraffatta ne' adulterata, risultava pericolosa per la salute pubblica in quanto contenente valori di mercurio (4mg/kg) superiori ai limiti massimi di contaminazione (0,7mg/kg), (in Viareggio il 12 settembre 1991); che all'udienza del 23 giugno 1997 il difensore dell'imputato sollevava questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Costituzione dell'art. 60 legge n. 689/1981 nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 444 c.p.; Ritenuto: che la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal difensore dell'imputato non appare manifestamente infondata sotto il profilo della disparita' di trattamento con le fattispecie di reato integrate nell'art. 441 c.p. (adulterazione o contraffazione di cose in danno della salute pubblica) e nel decreto legislativo n. 178/1991 (commercio di medicinali per i quali non sia stata rilasciata o sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione del Ministero della sanita'), alle quali sono applicabili le sanzioni sostitutive; che appare irrazionale e lesivo del principio di uguaglianza un sistema normativo che impedisce l'applicazione delle sanzioni sostitutive al reato di cui all'art. 444 c.p. mentre contemporaneamente la consente per reati lesivi dello stesso bene giuridico tutelato (salute pubblica) e connotati da pari o maggiore gravita' sotto il profilo sanzionatorio; che sulla base di analoghe considerazioni la Corte costituzionale, facendo seguito alle sentenze nn. 249/1993 e 254/1994, con sentenza n. 78 depositata il 3 aprile 1997 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60 legge 24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452 secondo comma c.p.; che tale questione di legittimita' costituzionale appare rilevante ai fini del presente giudizio.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981 in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Viareggio, addi' 25 agosto 1997 Il vice pretore onorario: (firma illeggibile) 97C1241