N. 774 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 agosto 1997

                                N. 774
  Ordinanza  emessa  il  25  agosto 1997 dal pretore di Lucca, sezione
 distaccata di Viareggio nel procedimento penale a carico  di  Polloni
 Graziano
 Reato  in  genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi -
    Ambito di applicazione - Inapplicabilita' per espresso divieto  al
    reato    di    commercio   di   sostanze   alimentari   nocive   -
    Irragionevolezza - Disparita' di  trattamento  rispetto  a  quanto
    previsto  per analoghe o piu' gravi figure criminose - Riferimento
    alla sentenza della Corte costituzionale n. 78/1997.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).
 (Cost., art. 3).
(GU n.46 del 12-11-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciatola seguente ordinanza.
   Premesso:
     che con decreto emesso in data 21 maggio  1996  Polloni  Graziano
 veniva  citato  a  giudizio innanzi a questa autorita' giudiziaria in
 quanto imputato del reato  di  cui  all'art.  444  c.p.p.  per  avere
 detenuto, quale legale rappresentante della societa' Polloni Graziano
 sas  di  Viareggio,  partite  di pesce-vacca, sostanza destinata alla
 alimentazione,  che,  ancorche'  non  contraffatta  ne'   adulterata,
 risultava  pericolosa  per  la  salute  pubblica in quanto contenente
 valori  di  mercurio  (4mg/kg)  superiori  ai   limiti   massimi   di
 contaminazione (0,7mg/kg), (in Viareggio il 12 settembre 1991);
     che  all'udienza  del  23  giugno 1997 il difensore dell'imputato
 sollevava questione di  legittimita'  costituzionale  in  riferimento
 all'art. 3 Costituzione dell'art. 60 legge n. 689/1981 nella parte in
 cui  esclude  che  le  sanzioni  sostitutive  si  applichino ai reati
 previsti dall'art. 444 c.p.;
   Ritenuto:
     che la questione di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dal
 difensore  dell'imputato non appare manifestamente infondata sotto il
 profilo della disparita' di trattamento con le fattispecie  di  reato
 integrate  nell'art. 441 c.p. (adulterazione o contraffazione di cose
 in danno della salute pubblica) e nel decreto legislativo n. 178/1991
 (commercio di medicinali per i quali non sia stata rilasciata  o  sia
 stata   sospesa  o  revocata  l'autorizzazione  del  Ministero  della
 sanita'), alle quali sono applicabili le sanzioni sostitutive;
     che appare irrazionale e lesivo del principio di  uguaglianza  un
 sistema   normativo   che  impedisce  l'applicazione  delle  sanzioni
 sostitutive   al   reato   di   cui   all'art.   444   c.p.    mentre
 contemporaneamente  la  consente  per  reati lesivi dello stesso bene
 giuridico tutelato (salute pubblica) e connotati da pari  o  maggiore
 gravita' sotto il profilo sanzionatorio;
     che    sulla   base   di   analoghe   considerazioni   la   Corte
 costituzionale,  facendo  seguito  alle  sentenze    nn.  249/1993  e
 254/1994,  con  sentenza  n.  78  depositata  il  3  aprile  1997  ha
 dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  60  legge  24
 novembre  1981  n.  689  nella  parte  in cui esclude che le sanzioni
 sostitutive si applichino ai reati  previsti  dall'art.  452  secondo
 comma c.p.;
     che   tale   questione   di  legittimita'  costituzionale  appare
 rilevante ai fini del presente giudizio.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge  11  marzo  1953  n.  87,  ritenuta  la
 rilevanza   e  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 60  della legge n. 689/1981  in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione;
   Sospende  il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza venga  notificata  a  cura  della
 cancelleria  al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Viareggio, addi' 25 agosto 1997
             Il vice pretore onorario: (firma illeggibile)
 97C1241