N. 786 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 luglio 1997

                                N. 786
  Ordinanza  emessa  il  4  luglio  1997 dal tribunale di Tolmezzo nel
 procedimento penale a carico di Solerti Antonio
 Processo penale - Dibattimento - Incompatibilita' del giudice che, in
    detta fase del giudizio, abbia pronunciato ordinanza applicativa o
    di  rigetto  dell'istanza  di  riesame  di  una  misura  cautelare
    personale  (nella  specie:  divieto di dimora) nei confronti dello
    stesso imputato e per i  medesimi  reati  -  Omessa  previsione  -
    Irragionevolezza   -   Lesione  del  diritto  di  difesa  e  della
    presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino  alla  condanna
    definitiva.
 (C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).
 (Cost., artt. 3, 24 e 27).
(GU n.47 del 19-11-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Sulle   eccezioni  di  incompatibilita'  del  collegio  e,  in  via
 subordinata, di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34  c.p.p.
 sollevate dalla difesa di Solerti Antonio;
                             O s s e r v a
   Questo  Collegio, dopo il rinvio a giudizio da parte del g.i.p., ed
 a seguito di richiesta di emissione di misura coercitiva da parte del
 p.m., ha gia' pronunciato in data 8 maggio 1997 ordinanza applicativa
 della misura cautelare del divieto di dimora a  carico  dell'imputato
 Solerti  Antonio;  si  e' altresi' pronunciato sull'istanza di revoca
 della predetta misura con ordinanza di rigetto 15 maggio 1997.
   Cio' premesso, ritiene  il  tribunale  che  non  sia  configurabile
 un'ipotesi di incompatibilita' non essendo il caso di specie previsto
 nell'ambito dell'art. 34 c.p.p. nella sua portata attuale; tale norma
 non  puo' infatti essere applicata a fattispecie non espressamente in
 essa contemplate, essendo norma di stretto diritto.
   Quanto alla questione  di  illegittimita'  costituzionale  di  tale
 articolo,  in casi consimili la Corte costituzionale ha gia' ritenuto
 la illegittimita' del predetto articolo sottolineando l'esigenza  che
 la  valutazione  conclusiva dell'organo investito della decisione non
 fosse condizionata dalla espressione di  una  precedente  valutazione
 nel  merito,  sia  pure  espressa  limitatamente all'aspetto dei meri
 indizi di colpevolezza.
   Tale  ratio  non  e'  contraddetta dal fatto che i provvedimenti in
 oggetto siano stati  presi  nell'ambito  della  medesima  fase,  come
 emerge in particolare dalle sentenze additive n. 186 del 1992, quanto
 alla  incompatibilita'  a  giudicare  del  medesimo  collegio  che ha
 rigettato la richiesta  di  applicazione  della  pena  ex  artt.  444
 c.p.p.,  e  n.   439 del 1993 quanto alla incompatibilita' del g.i.p.
 che ha emanato la misura cautelare a decidere sulla medesima  istanza
 in sede di giudizio abbreviato.
   Si  ritiene  pertanto  che la norma di cui all'art. 34 c.p.p. possa
 essere in contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione,  stante  la
 irragionevolezza della mancata applicazione al caso di specie di tale
 norma  ed  in ragione della identita' di ratio con i casi di cui alle
 citate sentenze; con l'art. 24, secondo  comma,  della  Costituzione,
 ritenendo  nella specie vulnerato il diritto di difesa dell'imputato;
 con l'art. 27, secondo comma,  della  Costituzione  in  relazione  al
 contenuto  del  giudizio  che questo Collegio ha gia' espresso con le
 ordinanze sopra richiamate.
   Considerato  altresi'  che  la  questione  sollevata  e'  rilevante
 nell'ambito  del  presente giudizio, dovendo il Collegio giudicare in
 ordine ai medesimi reati in relazione ai quali ha  gia'  disposto  in
 ordine alla misura cautelare del divieto di dimora.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 eccezione proposta dalla difesa dell'imputato, solleva  questione  di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34, secondo comma, c.p.p.,
 per contrasto con gli artt. 3, 24  e  27  della  Costituzione,  nella
 parte   in   cui  non  prevede  l'incompatibilita'  del  giudice  del
 dibattimento che abbia pronunciato ordinanza  applicativa  ovvero  di
 rigetto   della   istanza   di  riesame  della  misura  cautelare,  a
 partecipare al giudizio nei confronti dello stesso imputato e  per  i
 medesimi reati;
   Sospende  il  presente giudizio e dispone la immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Tolmezzo, addi' 4 luglio 1997
                   Il presidente: (firma illeggibile)
 97C1253