N. 789 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile - 27 ottobre 1997

                                N. 789
  Ordinanza   emessa   il   22   aprile  1997  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 27 ottobre 1997) dalla Corte d'appello  di  Firenze
 nel  procedimento  civile vertente tra il comune di Castiglione della
 Pescaia e Corsi Guglielmina ed altra
 Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione
    delle indennita' espropriative per la realizzazione  di  opere  da
    parte  o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra
    il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con  la
    riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) -
    Estensione  di detto criterio di valutazione anche alla misura dei
    risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni  acquisitive,  con
    l'aumento   dell'importo   stesso   del   dieci   per   cento   in
    considerazione della incostituzionalita' del  precedente  criterio
    dichiarata   con  sentenza  n.  369/1996  -  Ritenuta  persistente
    inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza  sul
    principio di uguaglianza, sul diritto di proprieta', sui prinicipi
    di  imparzialita',  buon andamento della p.a. e di responsabilita'
    della p.a.
 (Legge 8 agosto 1992, n. 359,  art.  5-bis,  comma  7-bis;  legge  23
    dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65).
 (Cost., artt. 4, comma primo, 28, 42, comma secondo, e 97).
(GU n.47 del 19-11-1997 )
                          LA CORTE DI APPELLO
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile n. 131/96
 promossa dal comune di Castiglione  della  Pescaia,  in  persona  del
 sindaco  in carica, elettivamente domiciliato in Firenze, via Strozzi
 n. 6 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Morso che lo  rappresenta  e
 difende  unitamente  all'avv.  Umberto  Gulina,  al  dott. proc. Aldo
 Spinosa e al dott. proc. Daniele Dalagiani, appellante, contro  Corsi
 Guglielmina  e  Poli Maria, elettivamente domiciliate in Firenze, via
 Fossombroni n. 20 presso lo studio della dott. proc. Lisabetta Rocchi
 che le  rappresenta  e  difende  unitamente  al  dott.  proc.  Ettore
 Castelluzzo di Grosseto.
   La Corte osserva:
                               In fatto
   Con citazione notificata il 10 luglio 1993 Corsi Guglielmina e Poli
 Maria  convenivano  avanti  il  tribunale  di  Grosseto  il comune di
 Castiglione della Pescaia chiedendone la condanna al risarcimento del
 danno conseguente alla illegittima occupazione acquisitiva, da  parte
 del  comune,  di  terreni  per  complessivi  mq  1308 con termine per
 l'occupazione d'urgenza poi decorso senza che detto comune procedesse
 ad espropriare il terreno in questione e con realizzazione dell'opera
 pubblica che rendeva irreversibile la trasformazione del  bene  e  la
 sua acquisizione all'ente locale.
   Il  convenuto  si costituiva eccependo l'avvenuta prescrizione. Nel
 corso  dell'istruzione  veniva  espletata  CTU  e  sulle   rispettive
 conclusioni  la  causa  veniva  rimessa  per la decisione all'udienza
 collegiale del 19 ottobre 1995 il tribunale di Grosseto con  sentenza
 del  14  novembre 1995 n. 1969/93 condannava il comune a risarcire il
 danno nella  misura  di  lire  19.620.000  piu'  lire  7.848.000  per
 occupazione temporanea, oltre interessi, rivalutazione e spese.
   Il  comune  appellava  con  atto  del  27  gennaio  1996  eccependo
 nuovamente la prescrizione e, in via subordinata, senza contestare la
 entita'  del  valore  venale  del   terreno   occupato   dalla   A.C.
 quantificata dal tribunale di Grosseto tenendo conto delle risultanze
 della  CTU,  invocava  ai fini della determinazione del quantum prima
 l'applicazione  dell'art.    1,  comma  65,  legge n. 549/95 e poi, a
 seguito della declaratoria di illegittimita' del citato comma  65  ad
 opera  della  Corte  costituzionale,  sentenza  n. 369/96 in corso di
 causa, in sede di comparsa conclusionale l'art. 3, comma 65, legge n.
 662/96 che ha dettato nuove disposizioni  in  ordine  ai  criteri  di
 liquidazione  del  danno  conseguente  ad occupazione illegittima dei
 suoli per causa di pubblica utilita'.
   Le controparti si costituivano chiedendo la reiezione  dell'appello
 e,   in   comparsa   conclusionale,  eccependo  l'incostituzionalita'
 dell'art.  3, comma 65, della legge n. 662/96 in relazione agli artt.
 3 e 42 della Costituzione, punto sul quale  in  sede  di  replica  il
 comune di Castiglione si affidava all'equo apprezzamento della Corte,
 pur  rilevando  che suo giudizio la nuova normativa aveva superato la
 contestazione di fondo, operata  dalla  Corte  costituzionale,  della
 perfetta parificazione delle due situazioni prese in esame.
   La causa veniva assegnata al Collegio il 22 aprile 1997.
                              In diritto
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 788/1997).
 97C1256