N. 789 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile - 27 ottobre 1997
N. 789 Ordinanza emessa il 22 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 1997) dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra il comune di Castiglione della Pescaia e Corsi Guglielmina ed altra Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione delle indennita' espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del dieci per cento in considerazione della incostituzionalita' del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di proprieta', sui prinicipi di imparzialita', buon andamento della p.a. e di responsabilita' della p.a. (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 7-bis; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65). (Cost., artt. 4, comma primo, 28, 42, comma secondo, e 97).(GU n.47 del 19-11-1997 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 131/96 promossa dal comune di Castiglione della Pescaia, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Firenze, via Strozzi n. 6 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Morso che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Umberto Gulina, al dott. proc. Aldo Spinosa e al dott. proc. Daniele Dalagiani, appellante, contro Corsi Guglielmina e Poli Maria, elettivamente domiciliate in Firenze, via Fossombroni n. 20 presso lo studio della dott. proc. Lisabetta Rocchi che le rappresenta e difende unitamente al dott. proc. Ettore Castelluzzo di Grosseto. La Corte osserva: In fatto Con citazione notificata il 10 luglio 1993 Corsi Guglielmina e Poli Maria convenivano avanti il tribunale di Grosseto il comune di Castiglione della Pescaia chiedendone la condanna al risarcimento del danno conseguente alla illegittima occupazione acquisitiva, da parte del comune, di terreni per complessivi mq 1308 con termine per l'occupazione d'urgenza poi decorso senza che detto comune procedesse ad espropriare il terreno in questione e con realizzazione dell'opera pubblica che rendeva irreversibile la trasformazione del bene e la sua acquisizione all'ente locale. Il convenuto si costituiva eccependo l'avvenuta prescrizione. Nel corso dell'istruzione veniva espletata CTU e sulle rispettive conclusioni la causa veniva rimessa per la decisione all'udienza collegiale del 19 ottobre 1995 il tribunale di Grosseto con sentenza del 14 novembre 1995 n. 1969/93 condannava il comune a risarcire il danno nella misura di lire 19.620.000 piu' lire 7.848.000 per occupazione temporanea, oltre interessi, rivalutazione e spese. Il comune appellava con atto del 27 gennaio 1996 eccependo nuovamente la prescrizione e, in via subordinata, senza contestare la entita' del valore venale del terreno occupato dalla A.C. quantificata dal tribunale di Grosseto tenendo conto delle risultanze della CTU, invocava ai fini della determinazione del quantum prima l'applicazione dell'art. 1, comma 65, legge n. 549/95 e poi, a seguito della declaratoria di illegittimita' del citato comma 65 ad opera della Corte costituzionale, sentenza n. 369/96 in corso di causa, in sede di comparsa conclusionale l'art. 3, comma 65, legge n. 662/96 che ha dettato nuove disposizioni in ordine ai criteri di liquidazione del danno conseguente ad occupazione illegittima dei suoli per causa di pubblica utilita'. Le controparti si costituivano chiedendo la reiezione dell'appello e, in comparsa conclusionale, eccependo l'incostituzionalita' dell'art. 3, comma 65, della legge n. 662/96 in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, punto sul quale in sede di replica il comune di Castiglione si affidava all'equo apprezzamento della Corte, pur rilevando che suo giudizio la nuova normativa aveva superato la contestazione di fondo, operata dalla Corte costituzionale, della perfetta parificazione delle due situazioni prese in esame. La causa veniva assegnata al Collegio il 22 aprile 1997. In diritto
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 788/1997). 97C1256