N. 801 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 agosto 1997

                                N. 801
  Ordinanza  emessa  il  20  agosto  1997  dal  pretore di Bologna sul
 ricorso proposto da Puccini Lorenzo contro l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni corrisposte ai  dipendenti
    SIP  dal  Fondo  di previdenza per il personale addetto ai servizi
    pubblici di telefonia - Determinazione in base  alla  retribuzione
    dell'ultimo  triennio - Mancata previsione della rivalutazione dei
    due anni precedenti  l'ultimo  in  base  al  tasso  di  inflazione
    relativo   al  periodo  stesso  -  Disparita'  di  trattamento  di
    situazioni omogenee e incidenza sulla garanzia previdenziale.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni corrisposte ai  dipendenti
    SIP  dal  Fondo  di previdenza per il personale addetto ai servizi
    pubblici  di  telefonia  -  Determinazione  con  riferimento  alla
    retribuzione degli ultimi dodici mesi, anche in caso di cessazione
    dal   rapporto   di   lavoro   anteriore  di  anni  rispetto  alla
    corresponsione della pensione di vecchiaia  -  Mancata  previsione
    della rivalutazione della retribuzione - Disparita' di trattamento
    di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.
 (Legge  4  dicembre  1956,  n.  1450, art. 20, commi primo e secondo,
    modificato dalla legge 22 ottobre 1973, n.  672,  art.  13,  comma
    primo).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.47 del 19-11-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza per la rimessione di questioni
 di   legittimita'   costituzionale   alla  Corte  costituzionale  nel
 procedimento r.g.l. n. 1822/97 promosso da Puccini Lorenzo  (avv.  M.
 Ubaldini) contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
 (avv.  R. De Lorenzi).
                       Svolgimento del processo
   1.  - Con ricorso depositato il 29 maggio 1997 Lorenzo Puccini, che
 era stato dipendente della SIP dal 1  gennaio  1958  al  30  novembre
 1977,  e  percio'  iscritto  al  Fondo di previdenza per il personale
 addetto ai servizi pubblici  di  telefonia,  ha  esposto  di  essersi
 dimesso dal lavoro nel 1977 e di essere rimasto iscritto al Fondo.
   Egli  aveva  chiesto ed ottenuto dall'INPS la pensione di vecchiaia
 al compimento dei sessanta anni, dal settembre 1992.
   L'INPS aveva liquidato la pensione nella  misura  di  lire  263.130
 mensili,  determinata  in  base alla retribuzione annua percepita nel
 1977, calcolata  nella  misura  di  lire  6.841.405,  secondo  quanto
 previsto  dall'art. 20, secondo comma della legge 4 dicembre 1956, n.
 1450.   L'INPS non aveva  invece  tenuto  conto  di  quanto  previsto
 dall'art.   3, comma 11 della legge 29 maggio 1982, n. 297, che aveva
 disposto per tutte le pensioni liquidate con decorrenza successiva al
 1 gennaio 1982, tra l'altro,  una  rivalutazione  della  retribuzione
 pensionabile,  con  riferimento  al  quinquennio  che precede la data
 della pensione.  Tale norma era applicabile anche alle  pensioni  dei
 dipendenti  telefonici, per il rimando di cui all'art. 37 della legge
 n. 1450/1956 alla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria
 dei lavoratori dipendenti, per quanto non contemplato dalla legge  n.
 1450/1956, secondo quanto
  sostenuto.
   In  via  subordinata  la  difesa  del  ricorrente  ha  sollevato la
 eccezione di legittimita' costituzionale di cui alle conclusioni  che
 si trascrivono di seguito:
     "1)  dichiarare  l'obbligo  dell'INPS di assumere la retribuzione
 pensionabile nell'importo effettivo corrisposto in  luogo  di  quello
 ridotto ai sensi dell'art. 20, comma 2, legge n. 1450/56;
     2)  dichiarare  l'obbligo dell'INPS di rivalutare la retribuzione
 pensionabile tra l'anno solare di riferimento della  contribuzione  e
 quello   antecedente   la   decorrenza   della  pensione  secondo  le
 disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del decreto  legislativo  n.
 503/1992,  od  in  subordine  secondo  l'art.  3,  comma 11, legge n.
 297/92;
     3) in  subordine,  ai  fini  dell'accoglimento  delle  precedenti
 domande,    sollevarsi,    in    via    incidentale,   questione   di
 costituzionalita' dell'art.   20, comma 2,  della  legge  4  dicembre
 1956,  n.  1450,  come modificato dall'art. 13, comma 1, legge n. 672
 del 1973 nella parte in  cui  pone  un  limite  alla  dinamica  della
 retribuzione  dell'ultimo  triennio, senza preventivamente rivalutare
 le retribuzioni dei due anai precedenti l'ultimo in base al tasso  di
 inflazione   relativo  allo  stesso  periodo,  nonche'  questione  di
 costituzionalita' dell'art. 20, comma 1, della legge n. 1450/56 nella
 parte in cui assume la retribuzione degli  ultimi  dodici  mesi  come
 retribuzione  pensionabile  senza  preventivamente procedere alla sua
 rivalutazione,   e   conseguentemente   sollevarsi    questione    di
 costituzionalita'  alternativamente  dell'art.  7,  comma  4, decreto
 legislativo n.  503/92  nella  parte  in  cui  esso  non  ha  effetti
 retroattivi,  ovvero  dell'art.  3,  comma 11, legge n. 297/82, nella
 parte in cui esso non assicura la  rivalutazione  della  retribuzione
 pensionabile  a  favore  dei  Fondi  sostitutivi  che  manchino di un
 meccanismo di rivalutazione analogo;
     4) condanni l'ente a corrispondere le differenze di pensione  dal
 1  settembre  1992  conseguenti alla rivalutazione della retribuzione
 pensionabile,  maggiorate  di  interessi  legali  dal  centoventesimo
 giorno successivo alla domanda di pensione al saldo".
   2.  -  L'INPS si e' costituito; ha chiesto il rigetto della domanda
 ed  ha  sostenuto  la  infondatezza  delle  eccezioni  di  lettimita'
 costituzionale sollevate dal ricorrente.
                        Motivi della decisione
   La rilevanza delle questioni.
   1.  -  Le  questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla
 difesa del  ricorrente  sono  sicuramente  rilevanti  ai  fini  della
 decisione  della  controversia.  Infatti,  in  relazione  alle  norme
 vigenti sul trattamento  di  pensione  degli  iscritti  al  Fondo  di
 previdenza  per il personale addetto ai pubblici esercizi telefonici,
 le domande dovrebbero essere respinte.
   La tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente, per cui  anche  alle
 pensioni  del  Fondo telefonici dovrebbe farsi applicazione dell'art.
 3, comma 11, della legge n. 297/1982 e' stata ripetutamente  respinta
 dalla giurisprudenza.
   Al contrario l'accoglimento delle eccezioni sollevate condurrebbe a
 diversi  e  piu'  favorevoli  criteri  di  computo  della pensione di
 vecchiaia attribuita al ricorrente.
   Quanto si e' detto e' sufficiente a far ritenere la rilevanza delle
 questioni.
   Il merito delle eccezioni.
   2.1. - Le eccezioni denunciano e sollevano tutte la questione della
 non ragionevole e non equa disparita' di disciplina  nei  criteri  di
 calcolo  per la determinazione della pensione di vecchiaia, in quanto
 nella legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (trattamento di  previdenza  per
 gli  addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione) e nelle
 modificazioni normative successive, che regolano la materia, manca la
 previsione della possibilita' di ogni e qualsiasi rivalutazione della
 retribuzione pensionabile che costituisce la base per la liquidazione
 della pensione a carico dell'INPS, qualunque sia il tempo decorso tra
 l'anno di cessazione del rapporto di lavoro e  quello  in  cui  viene
 liquidata la pensione.
   La difesa ha sostenuto che nel sistema previdenziale dei lavoratori
 iscritti   all'assicurazione   generale   obbligatoria   sono   state
 introdotte norme che in vari modi prevedono, ai fini  dei  criteri  e
 dei  calcoli da eseguire per la determinazione della pensione, che le
 retribuzioni che concorrono al calcolo per  la  determinazione  della
 pensione  vengano  rivalutate  in  vari  modi.  Avviene  cosi' che le
 retribuzioni nominali di anni  decorsi,  nei  periodi  di  accentuata
 inflazione,  da  computare ai fini della liquidazione della pensione,
 si avvicinino in una qualche misura  al  valore  reale  delle  ultime
 retribuzioni  percepite  dal  lavoratore  pensionando,  e  consentano
 percio'  di  corrispondere  pensioni  piu'  adeguate  alle   esigenze
 elementari di vita del pensionato.
   E'  stato  anche  sottolineato  che  le  disparita'  di trattamento
 segnalate assumono particolare significato - e  mettono  in  luce  la
 irrazionale  ingiustificatezza  di  tale disciplina normativa - nella
 regolamentazione  della  pensione   di   vecchiaia   dei   lavoratori
 "telefonici",  in  quanto la liquidazione della pensione di vecchiaia
 del loro Fondo puo' avvenire a distanza di molti anni  rispetto  alla
 cessazione  del rapporto di lavoro. Nel caso concreto si era trattato
 di 15 anni di distanza:  era stata calcolata la retribuzione nominale
 comsposta negli ultimi dodici mesi dell'ultimo  anno  di  lavoro  (il
 1977) per la pensione liquidata e corrisposta dal 1992.
   2.2.  -  Sul  tema  piu'  ampio  delle  diversita'  esistenti nelle
 discipline, nel  regime  e  nel  tratttamento  di  pensionamento  tra
 diverse  categorie  di  lavoratori  dipendenti esiste un orientamento
 della Corte costituzionale, richiamato dalla  difesa  dell'INPS,  per
 cui  non  sono  considerate  contrarie  ai  principi  di parita' e di
 ragionevolezza dell'art. 3 della Costituzione le differenze  disposte
 dalle  leggi  sui  criteri o sulla valutazione delle retribuzioni (in
 senso ampio) ricevute dai lavoratori ai  fini  del  computo  e  della
 liquidazione  delle  pensioni,  anche  rispetto  alla normativa sulle
 pensioni   dei   lavoratori   iscritti   all'assicurazione   generale
 obbligatoria,  ove  ed  in  quanto siano considerate rilevanti alcune
 particolari caratteristiche  del  rapporto  di  lavoro  o  di  quello
 previdenziale  della  categoria,  che avevano condotto il legislatore
 all'uso della sua discrezionalita  valutativa  in  proposito  e  alle
 differenze introdotte e rimaste nel tempo.
   3.1.  -  In  proposito si osserva che la disciplina normativa della
 previdenza e delle pensioni degli iscritti  al  Fondo  telefonici  ha
 diverse   e   peculiari  caratteristiche  ed  altre  differenziazioni
 rispetto alla regolamentazione che riguarda i lavoratori  iscritti  e
 sottoposti all'assicurazione generale obbligatoria.
   Non  si  ritiene  necessario,  ai fini di questa delibarazione, che
 questo giudice descriva e valuti nel merito tali differenze.
   Infatti, pur tenendo conto di cio' e dell'orientamento della  Corte
 costituzionale, si giudicano non infondate, anche per quanto e' stato
 dedotto e sviluppato dalla difesa del ricorrente, due delle eccezioni
 proposte,  che  dovranno  essere  rimesse  e  giudicate  dalla  Corte
 costituzionale.
   3.2. - In primo luogo non e' manifestamente infondata la  eccezione
 che  ha  per  oggetto  la mancata presenza nella legge n. 1450/1956 e
 nelle successive modificazioni  che  regolano  il  trattamento  della
 pensione   dei  lavoratori  iscritti  al  Fondo  telefonici,  di  una
 qualsiasi  possibilita'  che   i   valori   monetari   delle   ultime
 retribuzioni  corrisposte  e  da  calcolare  vengano  in qualche modo
 rivalutati, nemmeno in relazione al lungo periodo di tempo  che  puo'
 essere   passato  tra  la  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  del
 dipendente  rimasto  iscritto  al  Fondo  ed  il   maturarsi   e   la
 liquidazione della pensione di vecchiaia.
   3.3.  - Si giudica non manifestamente infondata, in via subordinata
 a tale questione, la ulteriore  eccezione  che  riguarda  l'art.  20,
 conima  secondo, della legge 4 dicembre 1956 n. 1450, come modificato
 dall'art. 13, primo comma,  della  legge  n.  672/1973,  laddove  non
 prevede  che  le  retribuzioni  corrisposte al dipendente nell'ultimo
 triennio del  rapporto  di  lavoro,  da  calcolare  per  ottenere  la
 retribuzione  media  che  rappresenta  la  base  del  computo  per la
 pensione,   vengano  rivalutate  secondo  le  variazioni  intervenute
 nell'indice dei  prezzi  dell'epoca,  secondo  quanto  specificato  e
 chiarito dalla difesa.
   4. - In entrambi i casi le norme costituzionali di riferimento sono
 i principi degli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione.
   Si  avanza  in  proposito  la  segnalazione  se  le lacune messe in
 evidenza  e  che  esistono  nella  normativa  non  costituiscano  una
 diversita'  non ragionevole ne' equa rispetto al criterio sempre piu'
 diffuso nella legislazione previdenziale degli ultimi tre decenni, di
 tener  conto  degli  effetti  della  persistente  svalutazione  della
 moneta,   anche   per   quanto  attiene  l'ammontare  nominale  delle
 retribuzioni dei  lavoratori  che  devono  essere  computate  per  la
 determinazione   della   pensione   spettante,   per  rendere  questa
 maggiormente  idonea  ed  adeguata  alle  necessita'  di   vita   del
 lavoratore che ha raggiunto l'eta' della pensione.
   In   proposito   si   ricorda  del  tutto  sinteticamente  come  il
 legislatore, fin dalla seconda meta' degli anni '60,  con  l'avanzare
 della inflazione e il crescere della svalutazione della moneta, abbia
 introdotto  via  via  nel tempo una serie di norme di "perequazione",
 come rimedio agli effetti negativi della svalutazione sulle  pensioni
 gia'  liquidate, ed anche altre norme ancora per la rivalutazione sia
 della contribuzione previdenziale versata  come  delle  retribuzioni,
 che  entrassero  a  far  parte  dei  criteri  e  dei  calcoli  per la
 determinazione delle pensioni ancora da liquidare.
   Di tali disposizioni sono appunto un esempio le norme dell'art.   3
 della  legge  29  maggio  1982  n. 297, parzialmente richiamate dalla
 difesa del ricorrente, sicuramente non applicabili direttamente  alle
 pensioni   dei  "telefonici"  considerati,  e  che  costituiscono  un
 evidente  e  macroscopico  modello  della  diversita'  normativa   di
 trattamento, rispetto al fenomeno della svalutazione della moneta.
   Uguali   considerazioni  possono  essere  fatte  anche  per  quanto
 riguarda le disposizioni citate del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.  503,
 sicuramente  non applicabili nella parte richiamata alla pensione del
 ricorrente, e che sono indicative della tendenza normativa di cui  si
 e' detto, non estesa alla disciplina delle pensioni degli iscritti al
 Fondo speciale per i dipendenti telefonici.
   Naturalmente la valutazione della esistenza o meno della violazione
 dei   principi   della   Costituzione   viene   rimessa   alla  Corte
 costituzionale.
   5. - Non si ravvisano invece elementi di  sufficiente  opinabilita'
 nella  eccezione  che riguarda la illegittimita' costituzionale della
 mancata applicazione alle pensioni liquidate prima del 1 gennaio 1993
 dei criteri di perequazione di cui  all'art.  7,  comma  quarto,  del
 decreto legislativo n. 503/92.
   In  casi  del genere la Corte costituzionale ha ripetuto che esiste
 una ragionevole discrezionalita' del legislatore nello  stabilire  le
 date  di applicazione di criteri nuovi e diversi rispetto al tempo in
 cui le pensioni sono state liquidate.
   In proposito non sono state fornite sufficienti indicazioni atte  a
 contrastare tale orientamento giurisprudenziale.
                               P. Q. M.
   Rimette  alla  Corte costituzionale la questione della legittimita'
 costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge  n.  1450/56  nella
 parte  in  cui  assume  la retribuzione degli ultimi dodici mesi come
 retribuzione  pensionabile  senza  procedere  in  alcun   modo   alla
 rivalutazione  di  tale importo, anche nel caso che sia intercorso un
 lungo periodo di tempo tra la  cessazione  del  lavoro  e  le  ultime
 retribuzioni  percepite ed il tempo di liquidazione della pensione di
 vecchiaia;
   Rimette alla Corte costituzionale la questione  della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge 4 dicembre 1956, n.
 1450,  come  modificato dall'art. 13, comma 1, legge n. 672 del 1973,
 nella parte in cui pone un limite alla  dinamica  della  retribuzione
 dell'ultimo  triennio,  senza alcuna rivalutazione delle retribuzioni
 dei due anni precedenti l'ultimo;
   In entrambe le ipotesi con riferimento agli  artt.  3  e  38  della
 Costituzione,  per  le  ragioni  esposte  dal difensore e di cui alla
 motivazione che precede;
   Ordina la comunicazione della presente ordinanza alle  parti  e  la
 notifica  al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del
 Senato e della Camera dei deputati;
   Ordina la sospensione del processo e  la  trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale.
     Bologna, addi' 20 agosto 1997
                        Il pretore: Governatori
 97C1268