N. 332 ORDINANZA 10 - 14 novembre 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che abbia gia' avuto cognizione del fatto in altro dibattimento a carico di altro soggetto - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 371/1996 dichiarativa dell'illegittimita' dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 25, 76 e 101).(GU n.47 del 19-11-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1995 dal pretore di Brescia, iscritta al n. 1315 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1996. Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che il pretore di Brescia, con ordinanza del 20 gennaio 1995, nel corso di un procedimento penale ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3, 76, 25 e 101 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che abbia gia' avuto cognizione piena del fatto in altro dibattimento a carico di altro soggetto; che, in particolare, il giudice remittente, nel definire gli esatti termini della questione, riferisce di avere gia' assolto dal reato di omicidio colposo il conducente di un autoveicolo e di aver prospettato nella sentenza la responsabilita' per il medesimo fatto di un terzo che, a seguito del rinvio a giudizio disposto dal pubblico ministero, si trova ora a dover giudicare. Considerato che, successivamente alla ordinanza di remissione, questa Corte, con sentenza n. 371 del 1996, ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata"; che, pertanto, la questione, nei termini in cui e' stata prospettata dal pretore di Brescia, e' gia' stata accolta e che conseguentemente essa deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 25 e 101 della Costituzione, dal pretore di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C1277