N. 332 ORDINANZA 10 - 14 novembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Incompatibilita'  alla funzione di giudizio del
 giudice  che  abbia  gia'  avuto  cognizione  del  fatto   in   altro
 dibattimento  a  carico  di  altro  soggetto  -  Omessa  previsione -
 Riferimento alla sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  371/1996
 dichiarativa  dell'illegittimita' dell'art. 34, secondo comma, c.p.p.
 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 34, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 25, 76 e 101).
 
(GU n.47 del 19-11-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,   avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,    prof. Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,   prof.  Carlo  MEZZANOTTE,    avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,   prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  34,  comma  2,
 del  codice  di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20
 gennaio 1995 dal pretore di Brescia, iscritta al n. 1315 del registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1996.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  18 giugno 1997 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
   Ritenuto che il pretore di Brescia, con ordinanza  del  20  gennaio
 1995,  nel  corso di un procedimento penale ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34,  comma  2,  del  codice  di
 procedura  penale,  per contrasto con gli artt. 3, 76, 25 e 101 della
 Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita'  alla
 funzione  di  giudizio  del  giudice  che abbia gia' avuto cognizione
 piena del fatto in altro dibattimento a carico di altro soggetto;
     che, in particolare, il  giudice  remittente,  nel  definire  gli
 esatti  termini  della questione, riferisce di avere gia' assolto dal
 reato di omicidio colposo il conducente di un autoveicolo e  di  aver
 prospettato  nella  sentenza la responsabilita' per il medesimo fatto
 di un terzo che,  a  seguito  del  rinvio  a  giudizio  disposto  dal
 pubblico ministero, si trova ora a dover giudicare.
   Considerato  che,  successivamente  alla  ordinanza  di remissione,
 questa Corte,  con  sentenza  n.  371  del  1996,  ha  dichiarato  la
 illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,
 "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio
 nei  confronti  di  un  imputato  il  giudice che abbia pronunciato o
 concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri
 soggetti, nella quale la  posizione  di  quello  stesso  imputato  in
 ordine  alla  sua  responsabilita'  penale  sia  gia'  stata comunque
 valutata";
     che,  pertanto,  la  questione,  nei  termini  in  cui  e'  stata
 prospettata  dal  pretore  di  Brescia,  e'  gia' stata accolta e che
 conseguentemente   essa   deve   essere   dichiarata   manifestamente
 inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  comma  2, del codice di
 procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,  76,  25  e
 101  della  Costituzione,  dal  pretore  di  Brescia  con l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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