N. 337 ORDINANZA 10 - 14 novembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Incompatibilita' del giudice, pronunciatosi con
 sentenza sulla richiesta di patteggiamento nei  confronti  di  alcuni
 imputati,   a  celebrare  il  dibattimento  nei  confronti  di  altro
 concorente nei medesimi reati - Omessa previsione - Riferimento  alla
 sentenza  della  Corte  n.  371/1996 dichiarativa dell'illegittimita'
 dell'art. 34, secondo comma,  c.p.p.  -  Innovazione  richiedente  un
 nuovo  esame  circa la rilevanza della questione da parte del giudice
 rimettente - Restituzione degli atti al giudice a quo.
 
 (C.P.P., art. 34, secondo comma).
 
 (Cost., art. 24).
 
(GU n.47 del 19-11-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,   prof. Carlo MEZZANOTTE,  prof.
 Guido NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  34,  comma  2,
 del  codice  di  procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9
 luglio 1996 dal Tribunale di Bari, iscritta al n. 1150  del  registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  18  giugno  1997  il  giudice
 relatore Carlo Mezzanotte;
   Ritenuto  che  il tribunale di Bari con ordinanza del 9 luglio 1996
 ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  24   della   Costituzione,
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
 codice  di  procedura  penale,  nella  parte  in  cui   non   prevede
 l'incompatibilita'  del  giudice,  pronunciatosi  con  sentenza sulla
 richiesta di applicazione della pena  ai  sensi  dell'art.  444  cod.
 proc.   pen.  nei  confronti  di  alcuni  imputati,  a  celebrare  il
 dibattimento nei confronti di altro concorrente nei medesimi reati;
     che, in particolare, il tribunale di Bari ha pronunciato sentenza
 di applicazione della pena ai sensi dell'art.  444  cod.  proc.  pen.
 nei  confronti  di tre amministratori di societa' fallite, coimputati
 dei reati di bancarotta  fraudolenta  ed  altro,  ed  e'  chiamato  a
 celebrare il dibattimento nei confronti di un quarto coimputato degli
 stessi reati;
     che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo, nell'applicare la pena su
 richiesta egli ha valutato ai sensi dell'art.  129  cod.  proc.  pen.
 insussistenti  le  condizioni  per  il proscioglimento nel merito dei
 coimputati patteggianti e corretta la  qualificazione  giuridica  dei
 fatti;
     che  per il concorrente negli stessi reati che non si sia avvalso
 del rito speciale sarebbe sostanzialmente preclusa la possibilita' di
 difendersi, sotto il profilo della insussistenza dei  fatti  o  della
 irrilevanza  penale  degli  stessi o della intervenuta estinzione dei
 reati o della mancanza di una  condizione  di  procedibilita'  ovvero
 della qualificazione giuridica dei fatti;
     che  tutte  le  anzidette questioni sarebbero state gia' valutate
 nella  sentenza  di  applicazione  della  pena  nei   confronti   dei
 coimputati, il che comporterebbe, appunto, per i concorrenti residui,
 violazione  del  diritto  di difesa e la conseguente vulnerazione del
 principio del giusto processo;
     che nel giudizio innanzi alla Corte e' intervenuto il  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
 generale dello Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata
 infondata;
   Considerato  che, successivamente alla proposizione della questione
 oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza n. 371  del
 1996,  ha  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale dell'art.  34,
 comma 2, del codice di procedura  penale  "nella  parte  in  cui  non
 prevede  che  non  possa  partecipare al giudizio nei confronti di un
 imputato il giudice che abbia pronunciato o  concorso  a  pronunciare
 una  precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale
 la  posizione  di  quello  stesso  imputato  in   ordine   alla   sua
 responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata";
     che   l'intervenuta  innovazione  rende  necessario  disporre  la
 restituzione degli atti al giudice  remittente  per  un  nuovo  esame
 della  questione  nel  quadro  complessivo della giurisprudenza della
 Corte.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Bari.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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