N. 69 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 novembre 1997
N. 69 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 novembre 1997 (del commissario dello Stato per la regione siciliana) Finanza regionale - Regione siciliana - Enti aventi finalita' di carattere culturale ed artistico - Spese sostenute per gli esercizi finanziari 1990 e 1991 - Possibilita' che possano essere rendicontate su capitolo del bilancio regionale destinato a contributi per attivita' culturali, anche le spese sostenute da tali enti per fini istituzionali - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 94/1995, 100/1987 e 402/1993. (Legge regione Sicilia 29 ottobre 1997, art. 2). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.48 del 26-11-1997 )
L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 29 ottobre 1997, ha approvato il disegno di legge n. 395 dal titolo "Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35", successivamente pervenuto a questo Commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 3 novembre 1997. Secondo una discutibile prassi, ormai purtroppo consolidatasi, nel testo del disegno di legge concernente l'estensione alle imprese editoriali in crisi delle provvidenze per il consolidamento delle esposizioni debitorie a breve delle piccole e medie imprese di cui alla legge regionale n. 68/1995, sono state inserite, con emendamenti presentati in aula, norme non attinenti alla materia oggetto dell'originaia iniziativa legislativa, di cui una da' adito a censura. L'art. 2, che si riporta, suscita rilievi di carattere costituzionale sotto il profilo della violazione degli artt. 3, e 97 della Costituzione. "Art. 2. - Rendicontazione delle spese sostenute per gli esercizi finanziari 1990 e 1991 dagli enti aventi finalita' di carattere culturale ed artistico. 1. - I contributi erogati per l'esercizio finanziario 1991 sul capitolo 38054 per attivita' culturali e sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1990 possono essere rendicontati per spese gia' sostenute dagli stessi enti purche' utilizzate per l'attuazione del programma di attivita' presentato e, comunque, per i fini istituzionali degli enti". La norma, dal tenore letterale non chiaro ed ambiguo, sembra essere rivolta a sanare le posizioni di tutte quelle associazioni e/o enti culturali ed artistici che hanno utilizzato per fini diversi da quelli previsti dall'art. 1 legge regionale n. 66/1975 i contributi regionali negli anni 1990 e 1991. I contributi erogati sul capitolo 38054 del bilancio regionale, secondo la non equivoca disposizione dell'art. 1, lett. c), della suddetta legge regionale n. 66/1975, possono essere destinati esclusivamente alle attivita' di carattere culturale, artistico e scientifico da parte dei comuni, accademie, enti, istituzioni ed associazioni culturali, scientifiche e musicali aventi sede in Sicilia e non anche per le ordinarie funzioni istituzionali degli enti stessi. Per contro, dai chiarimenti forniti dal competente Assessorato regionale, ai sensi dell'art. 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1969 (allegato 1) risulta che otto enti non hanno presentato il rendiconto per gli anni 1990 e 1991, e che le relative pratiche sono sospese in quanto sono in corso indagini di polizia giudiziaria, mentre per altri due istituti sono insorte controversie sulla ammissibilita' della documentazione prodotta. La disposizione oggetto di gravame, proprio per l'ambiguita' ed estrema genericita' della formulazione (non puo' neppure escludersi che possa far ritenere ammesse spese sostenute in esercizi diversi da quelli di riferimento), servirebbe pertanto a sanare situazioni di illegittimita', se non addirittura di possibile illeceita' penale, per diverse centinaia di milioni erogati in assenza di interessi pubblici legislativamente rilevanti, di preminente importanza generale, che unici potrebbero in ipotesi rendere costituzionalmente legittima una legge di sanatoria (C.C. sentenza n. 94/1995). Non e' d'altronde emersa, ne' dalla relazione illustrativa al disegno di legge, ne' tantomeno dai lavori parlamentari, l'esistenza di specifiche peculiarita' della fattispecie oggetto della norma, che possano ragionevolmente giustificare l'intervento legislativo in sanatoria e che siano oltretutto tali da escludere che la sostituzione della disciplina generale - originariamente applicabile - con quella eccezionale che si intende introdurre possa risultare arbitraria (C.C. sentenze n. 100/1987 e n. 402/1993). L'applicazione della norma de qua si risolverebbe, piuttosto, in una ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti di tutte quelle associazioni e/o enti in passato, e tuttora, beneficiari del contributo regionale nelle forme previste dall'art. 1, lett. c), legge regionale n. 66/1975, a tutto vantaggio delle istituzioni che tali disposizioni non hanno osservato. La norma di sanatoria e, inoltre, censurabile sotto il profilo del ribaltamento degli interessi sottesi all'erogazione del finanziamento regionale, giacche' privilegia le situazioni di fatto irregolari circa l'utilizzazione pregressa del contributo, rispetto al perseguimento del fine di pubblica rilevanza individuato dalla piu' volte citata legge regionale n. 66/1975 e consistente nel promuovere e realizzarer attivita' culturali. Da quanto precede emerge, altresi', che l'intervento del legislatore, in quanto potrebbe fornire una copertura legale successiva a decisioni degli amministratori delle associazioni e/o enti culturali assunte in difformita' alla generale disciplina normativa, e' diretto ad esonerare questi ultimi da eventuali responsabilita' di ordine giuridico.
P. Q. M. e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Gianfranco Romagnoli commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna l'art. 2 del d.d.l. n. 395 dal titolo: "Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35" approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 29 ottobre 1997, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Palermo, addi' 5 novembre 1997 Il commissario dello Stato per la regione siciliana: Romagnoli 97C1290