N. 804 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 1995- 5 novembre 1997

                                N. 804
  Ordinanza  emessa  il  17  ottobre  1995   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  5  novembre  1997)  dalla  commissione tributaria
 centrale sul ricorso proposto da Drei  Pier  Luigi  ed  altro  contro
 l'ufficio registro di Forli'
 Contenzioso  tributario  -  Processi  pendenti  presso la Commissione
    tributaria centrale - Mancata istanza di  trattazione  -  Prevista
    estinzione  del  processo - Deteriore trattamento del contribuente
    rispetto  agli  uffici  finanziari  e  dei  contribuenti  che   si
    difendono   personalmente  rispetto  a  quelli  che  si  avvalgono
    dell'assistenza di un difensore - Incidenza sul diritto di difesa.
 (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 75, comma 2, secondo  periodo,
    modificato  dal  d.-l.  30  agosto 1993, n. 331, art. 69, comma 3,
    lett.  h), convertito con modificazioni  nella  legge  20  ottobre
    1993,  n.   427; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, comma 1,
    lettere u) e t)).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.48 del 26-11-1997 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso proposto dal Drei
 Pierluigi e Paolo contro  l'ufficio  registro  di  Forli'  contro  la
 decisione  della  commissione  tributaria  di secondo grado di Forli'
 sez. 3 n. 1120 del 7 dicembre 1984  notificata  il  7  gennaio  1985.
 Premesso che in fatto
   I contribuenti hanno proposto ricorso avverso la decisione indicata
 in  epigrafe,  il  quale  ricorso  era  ancora  pendente alla data di
 entrata in vigore del d.-l. 30 agosto 1993, n.  331,  e  pertanto  il
 ricorrente  era  tenuto, entro sei mesi da tale data, a proporre alla
 segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza  di
 trattazione   contenente   gli   estremi  della  controversia  e  del
 procedimento.  In  difetto  il   giudizio   dinanzi   alla   suddetta
 commissione si dovrebbe estinguere a norma dell'art. 75, comma 2, del
 d.-lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 69, comma
 3,  lettera  h),  del  d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella
 legge 29 ottobre  1993,  n.  427.  L'estinzione,  non  essendo  stato
 adottato  il  prescritto provvedimento dal presidente della sezione e
 non risultando presentata l'istanza alternativa di  trasmissione  del
 fascicolo  alla cancelleria della Corte di cassazione a seguito della
 richiesta di esame, a norma del successivo comma 3 dello stesso  art.
 75 del decreto legislativo n. 546/1992, dovrebbe essere dichiarata in
 questa sede.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 803/1997).
 97C1295