N. 811 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo - 5 novembre 1997

                                N. 811
  Ordinanza   emessa   il   7   marzo   1997   (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 5 novembre  1997)  dal  pretore  di  Roma,  sezione
 distaccata  di  Castelnuovo di Porto nel procedimento penale a carico
 di Ailovic Acko ed altri
 Processo  penale  -  Giudizio  direttissimo  -  Fase   di   convalida
    dell'arresto   -   Relazione   dell'ufficiale  o  agente  di  p.g.
    procedente e dichiarazione  dell'arrestato  -  Assunzione  con  le
    forme  dettate  per  la  fase  dibattimentale  ed  inserimento dei
    rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per  il
    dibattimento  -  Omessa  previsione  -  Lesione  del  principio di
    parita' di trattamento con gli altri imputati -  Compressione  del
    diritto  di  difesa  -  Violazione del principio di indipendenza e
    imparzialita' del giudice.
 (C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28  luglio  1989,  n.  271,
    art. 138).
 (Cost.,  artt.  art.  3,  comma  primo,  24, comma secondo, 25, comma
    primo, e 27, comma secondo).
(GU n.48 del 26-11-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato e dato lettura nel pubblico dibattimento la seguente
 ordinanza.
   Il 21 febbraio 1997 i Carabinieri della stazione di Capena traevano
 in  arresto  Ailovic  Acko,  Dragutinovski  Goran,  Ferdovic  Sasa  e
 Micovici  Raul  colti  in concorso nella flagranza del reato di furto
 aggravato e nel termine di legge erano  presentati,  in  tale  stato,
 dinanzi  a questo pretore per la convalida ed il contestuale giudizio
 a norma dell'art. 566 c.p.p.
   Il  pretore,  convalidava  l'arresto  con ordinanza del 22 febbraio
 1997 e disponeva l'applicazione della custodia cautelare in carcere.
   Instauratosi il giudizio, il pretore rileva che sussistono  profili
 di  incostituzionalita'  come di seguito evidenziati: sul merito come
 e' noto la Corte costituzionale, dopo le  ultime  pronunce  del  1995
 (vedi   la   n.   149   e   la   n.   432)   ha   rivisto   i  limiti
 dell'incompatibilita'   pervenendo   all'affermazione   secondo   cui
 anticipa il giudizio (tale da creare pre-giudizio) una valutazione di
 contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa.
   E,  con  specifico  riguardo  al  giudizio  direttissimo  avanti al
 pretore, ha dichiarato la  manifesta  infondatezza  della  questione,
 radicandola  sulla  circostanza che in tale eventualita' la convalida
 dell'arresto implica una valutazione sulla  riferibilita'  del  reato
 agli   imputati   condotti   in  giudizio,  attribuita  proprio  alla
 cognizione  del  giudice  competente  per  il   merito   direttamente
 investito,  cui e' devoluta la convalida e il contestuale giudizio al
 quale eccede ogni altro provvedimento  cautelare;  aggiungendovi  che
 "il  giudice  del dibattimento, al quale sono presentati gli imputati
 per il giudizio direttissimo, si pronuncia pregiudizialmente, con  la
 convalida   dell'arresto,  sull'esistenza  dei  presupposti  che  gli
 consentono di procedere immediatamente al giudizio ed  e'  competente
 ad   adottare   incidentalmente   misure  cautelari,  attratte  nella
 competenza per la cognizione  del  merito.  Non  puo'  dunque  essere
 configurata  una  menomazione  dell'imparzialita'  del  giudice,  che
 adotta  decisioni  preordinate  al  proprio  giudizio  o  incidentali
 rispetto ad esso".
   Orbene  al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione
 alle superiori argomentazioni adottate dalla  Corte,  si  imponga  la
 rivalutazione  di aspetti di incostituzionalita' afferenti al momento
 di formazione della prova per la  decisione  di  merito  e  al  tema,
 dunque,   della   corretta  utilizzazione  degli  elementi  di  prova
 (rectius: di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione  del
 libero convincimento del giudice.
   Invero,  muovendo  dalla  indicata  premessa  che  il giudice della
 convalida e' il giudice di merito  solo  incidentalmente  chiamato  a
 verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione
 del  relativo  processo  e  posto  che, tale fase si snoda attraverso
 l'acquisizione di elementi di valutazione influenti sulla  formazione
 del convincimento del giudice, e' indubbio che l'acquisizione di tali
 elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie
 fatte  proprie  delle regole vigenti per la fase del giudizio in modo
 che ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilita' in  senso
 formale    e    conseguentemente    non    intaccato    il    profilo
 dell'imparzialita'  (altrimenti   riposante   solo   sulla   generica
 affermazione  che  comunque  si  e'  di fronte al giudice del merito)
 nonche' i connessi profili del  contraddittorio  e  della  iniziativa
 delle parti nella acquisizione e formazione della prova.
   In   particolare   cio'   concerne  i  qualificanti  momenti  della
 cosiddetta relazione orale dell'ufficiale o agenti di p.g. procedente
 e della dichiarazione degli arrestati  che,  a  norma  dell'art.  566
 c.p.p.  viene "sentito" ai fini della convalida. Poiche' tali momenti
 anticipano,  contenutisticamente,  in   tale   fase   incidentale   e
 antecedente  al  giudizio,  la  prova  testimoniale  e  l'esame degli
 imputati,  a  salvaguardare  la  loro  compatibilita' con i parametri
 costituzionali rappresentati dall'art. 3 (sottospecie di  parita'  di
 trattamento  con  gli  altri  imputati), dall'art. 24 (sottospecie di
 garanzie difensive), dagli artt. 3,  24,  secondo  comma,  25  e  27,
 secondo  comma,  (sottospecie  di  interconnessione  tra i richiamati
 profili con quello  della  indipendenza  del  giudice  di  merito  e,
 dunque,    nella    prospettiva   funzionale   dell'esercizio   della
 giurisdizione  con  riferimento  al  momento  acquisitivo   di   dati
 contenutistici  e  di  merito  dell'imputazione,  influenti come tali
 sulla  formazione   del   libero   convincimento   del   giudice)   a
 salvaguardare,  come  detto,  la  loro  compatibilita' con i suddetti
 parametri di costituzionalita' si  impone  il  rispetto  delle  forme
 previste  per  gli  atti  a  contenuto congenere nel dibattimento, in
 funzione anticipatoria (cosi' come avviene per i  casi  di  incidente
 probatorio)  cosi'  da  risultare salvaguardato anche l'aspetto della
 loro diretta utilizzabilita' ai fini di giudizio di merito.
   In     conclusione     si     ritiene     pertanto      ravvisabile
 l'incostituzionalita'  dell'art.  566  laddove  non  prescrive che la
 relazione  dell'ufficiale  o  agente  p.g.  procedente   nonche'   le
 dichiarazioni  degli  imputati  vengano assunte con rispetto e con le
 forme dettate nella fase dibattimentale per la  testimonianza  e  per
 l'esame degli imputati con conseguente invalidita' della stessa norma
 e  dell'art.  138  Disp.  att.  al c.p.p.   in relazione all'art. 431
 c.p.p. laddove non prescrive l'inserimento  degli  atti  suddetti  da
 acquisire  nelle  forme  come dianzi individuate nel fascicolo per il
 dibattimento.
   E' indubbia la rilevanza della prospettata questione  nel  presente
 giudizio,  che si trova proprio nella fase dibattimentale conseguente
 alla  convalida  con  diretta   influenza,   dove   trovano   diretta
 applicazione le norme censurate.
   Visti  gli  artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23
 legge 11 marzo 1953, n. 86.
                               P. Q. M.
   Solleva di ufficio  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  34,  431,  566  del  c.p.p.;  138 disp. att. c.p.p. per
 violazione degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma,  25,  primo
 comma, 27, secondo comma della Costituzione;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il procedimento in corso;
   Ordina che a cura della  cancelleria  l'ordinanza  di  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento.
   In Castelnuovo di Porto, cosi' pronunciata il 7 marzo 1997.
                      Il pretore dirigente: Croce
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