N. 815 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio - 5 novembre 1997

                                N. 815
  Ordinanza  emessa  il  22  gennaio  1997   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  5  novembre  1997)  dal  tribunale amministrativo
 regionale  della  Puglia,  sezione  staccata  di  Lecce  sul  ricorso
 proposto  da  Fabris  Antonio  Marcello  ed altri contro il Ministero
 della difesa.
 Militari  -  Personale  militare  (nella specie: ufficiali di marina)
    alla data del 1 febbraio 1981 nel livello retributivo  iniziale  o
    al secondo livello della carriera di appartenenza - Riconoscimento
    di   un  particolare  meccanismo  di  valutazione  dell'anzianita'
    pregressa  -  Mancata  previsione  dell'identico   meccanismo   di
    valutazione dell'anzianita' pregressa per gli ufficiali passati al
    secondo   livello  retributivo  dopo  il  primo  febbraio  1981  -
    Disparita' di trattamento di situazioni identiche in base  a  mero
    elemento  temporale  in  contrasto  con i canoni di razionalita' e
    ragionevolezza  richiesti   dalla   giurisprudenza   della   Corte
    costituzionale  (sentenza  n.  1/1991) - Incidenza sui principi di
    imparzialita' e buon  andamento  della  p.a.  -  Riferimento  alla
    sentenza della Corte costituzionale n. 105/1992.
 (D.-L.  6  giugno  1981,  n.  283,  art. 17, comma secondo, lett. "B"
    convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.48 del 26-11-1997 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  918/1993
 proposto  da  Fabris  Antonio  Marcello  ed  altri 9, rappresentati e
 difesi dall'avv.   Noemi Carnevale, come da  mandato  a  margine  del
 ricorso,  presso  lo  studio della stessa in Lecce, via G. Oberdan n.
 107 elettivamente domiciliati, contro il Ministero della  difesa,  in
 persona  del  Ministro  in carica pro-tempore, rappresentato e difeso
 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria  ex
 lege,
                         per la declaratoria,
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 813/1997).
 97C1306